CASS
Sentenza 5 agosto 2021
Sentenza 5 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/08/2021, n. 30698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30698 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello dì Palermo nel procedimento nei confronti di FU OM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/10/2020 del Tribunale dì Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30698 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 30/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 ottobre 2020 il Tribunale di Trapani ha applicato a OM FU, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, a fìne dì evasione, omesso dì presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2013, pur avendo percepito redditi pari a euro 151.629,00, con una evasione d'imposta pari a euro 58.370,00). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'omessa confisca del profitto del reato ascritto all'imputato, prevista come obbligatoria dall'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche se non preceduta dal sequestro dei beni dell'imputato, non essendo necessario, per poter disporre tale confisca, individuare preventivamente i beni sui quali la stessa è destinata a operare. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca. 4. L'imputato ha fatto pervenire una memoria, mediante la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, sulla base del rilievo che la disposizione di cui all'art. 12 bis d.lgs. n.74 del 2000, che prevede come obbligatoria la confisca per alcuni reati tributari, tra cui quello di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. 74/2000, di cui il pubblico ministero ricorrente ha lamentato la violazione, è stata introdotta dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, dunque in epoca successiva al fatto contestato, commesso nel 2013, al quale quindi non avrebbe potuto essere applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Premessa l'ammissibilità del ricorso in esame, in quanto relativo alla omessa statuizione su una misura di sicurezza obbligatoria estranea al concordato di pena (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin Gianina Alina, Rv. 279348, nonché Sez. 3, n. 29428 dell'8/5/2019, Scarpulla, Rv. 275896, richiamata anche dal Procuratore Generale nelle sue richieste), lo stesso risulta fondato, sussistendo ì presupposti per la disposizione della confisca (obbligatoria a seguito 2 della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000), indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena, atteso che per effetto di tale omissione sì è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere emendata. Risultano, infatti, infondati i rilievi sollevati dall'imputato a proposito della impossibilità di disporre la confisca di cui all'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione a condotte anteriori alla introduzione di tale istituto, che era, in realtà, già esistente all'epoca di commissione delle condotte, posto che vi è identità della lettera e piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 bis, comma 2, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322 ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (così Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386, e anche Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio per nuovo esame su tale punto al Tribunale di Trapani.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Trapani. Così deciso il 30/6/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30698 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 30/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 ottobre 2020 il Tribunale di Trapani ha applicato a OM FU, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, a fìne dì evasione, omesso dì presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2013, pur avendo percepito redditi pari a euro 151.629,00, con una evasione d'imposta pari a euro 58.370,00). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'omessa confisca del profitto del reato ascritto all'imputato, prevista come obbligatoria dall'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche se non preceduta dal sequestro dei beni dell'imputato, non essendo necessario, per poter disporre tale confisca, individuare preventivamente i beni sui quali la stessa è destinata a operare. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca. 4. L'imputato ha fatto pervenire una memoria, mediante la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, sulla base del rilievo che la disposizione di cui all'art. 12 bis d.lgs. n.74 del 2000, che prevede come obbligatoria la confisca per alcuni reati tributari, tra cui quello di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. 74/2000, di cui il pubblico ministero ricorrente ha lamentato la violazione, è stata introdotta dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, dunque in epoca successiva al fatto contestato, commesso nel 2013, al quale quindi non avrebbe potuto essere applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Premessa l'ammissibilità del ricorso in esame, in quanto relativo alla omessa statuizione su una misura di sicurezza obbligatoria estranea al concordato di pena (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin Gianina Alina, Rv. 279348, nonché Sez. 3, n. 29428 dell'8/5/2019, Scarpulla, Rv. 275896, richiamata anche dal Procuratore Generale nelle sue richieste), lo stesso risulta fondato, sussistendo ì presupposti per la disposizione della confisca (obbligatoria a seguito 2 della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000), indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena, atteso che per effetto di tale omissione sì è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere emendata. Risultano, infatti, infondati i rilievi sollevati dall'imputato a proposito della impossibilità di disporre la confisca di cui all'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione a condotte anteriori alla introduzione di tale istituto, che era, in realtà, già esistente all'epoca di commissione delle condotte, posto che vi è identità della lettera e piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 bis, comma 2, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322 ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (così Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386, e anche Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio per nuovo esame su tale punto al Tribunale di Trapani.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Trapani. Così deciso il 30/6/2021