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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8060 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 18/09/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 11782/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 11782/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 18 settembre
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 11782 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Rico Grieco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, al Viale
Antonio Mellusi n. 89, come da mandato in atti
RICORRENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_2 avv.ti Eugenio Bissocoli e Valentina Imperiale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Felicita Guariglia in Napoli, alla Via Toledo n. 116, come da mandato in atti
RESISTENTE
Oggetto: transazione
Conclusioni: con note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025, le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 24.05.2023, Parte_1 evocando in giudizio deduceva: CP_1
a. che con atto di citazione del 02/10/2020, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa e proprietà industriale, la deducendo di godere, sin dall'anno 2012, dell'uso della ditta e dell'insegna CP_1
“ ” nell'ambito dell'attività di ristorazione e del bacino territoriale del Comune di Pt_1
San Giorgio del Sannio (BN), ove alla Piazza Ludovico Bocchini, numero 14, aveva la Contr propria sede operativa e legale, e chiedendo, pertanto, che venisse ordinato alla di non utilizzare la ditta, l'insegna e qualsiasi altro segno distintivo contenente la dicitura
“ ”; Pt_1
b. che nelle more di tale giudizio (recante R.G. n. 27055/2020), in data 25/10/2022, le parti addivenivano ad una soluzione transattiva della vertenza e, come da intese, il giudizio veniva abbandonato e, per l'effetto, estinto ex art. 309 c.p.c.;
c. che in virtù della transazione stipulata, a fronte della rinuncia alla domanda giudiziale avanzata dalla fermi ed impregiudicati i diritti derivanti dalla licenza d'uso Parte_1 del marchio “Affuoco Gastronomia d'Autore”, la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, si obbligava “[…] per quanto riguarda le pagine sui social network
Facebook e Instagram nonché Google relative a locale in San Giorgio del Sannio, Viale Spinelli nn. 145-
147 (o eventuale sede diversa in San Giorgio del Sannio, in caso di trasferimento dell'attività all'interno del predetto comune), ad aggiungere il termine “da” alla parola “ nel nominativo delle pagine con le Pt_1 modalità grafiche meglio ritenute a seconda dei diversi oggetti e/o utilizzi”;
d. che, tuttavia, la resistente, in violazione del suddetto accordo transattivo, ometteva di adempiere all'obbligo previsto, come evincibile dalle pagine Facebook , Instagram e Google ove il nome e la parola “Affuoco” non era preceduta dalla parola “da”;
e. che ogni sollecito al rispetto della transazione era rimasto inevaso, posto che la resistente replicava sostenendo che tale aggiunta costituisse una facoltà e non un obbligo e che in ogni caso restava impregiudicato per la stessa l'utilizzo del marchio Affuoco Gastronomia
d'Autore, di cui era titolare;
f. che la transazione si fondava su reciproche concessioni, atteso che si obbligava in CP_1 tal senso a fronte della rinuncia alla domanda giudiziale avanzata dalla ricorrente;
g. che il marchio della resistente (“Affuoco Gastronomia d'Autore”) non assumeva alcuna rilevanza, avendo l'atto di transazione ad oggetto la modifica non di quest'ultimo, bensì esclusivamente della denominazione utilizzata nell'insegna e sui social network (Facebook,
Instagram e Google).
Pertanto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che la in virtù della transazione stipulata in data 25/10/2022, è tenuta CP_1 ad aggiungere il termine “da” alla parola “Affuoco” nel nominativo delle pagine dei social network “Facebook” e
“Instagram” nonché “Google”;
- ordinare, per l'effetto, in persona del legala rappresentante pro tempore, ad aggiungere il termine CP_1
“da” alla parola “Affuoco” nel nominativo delle pagine dei social network “Facebook” e “Instagram” nonché “Google” entro un termine stabilito;
- fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato in favore della ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condannare essa resistente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio oltre oneri di legge con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Si costituiva resistendo all'avversa domanda e deducendo: CP_1
a. di essere licenziataria esclusiva del marchio registrato “Affuoco Gastronomia d'Autore” e di aver utilizzato il segno “ ” quale insegna del proprio locale sito in San Giorgio del Pt_1
Sannio e quale nominativo delle proprie pagine sui social network (Facebook e Instagram)
e su Google del predetto locale;
b. che con l'accordo transattivo stipulato in data 24-25 ottobre 2022, le parti precisavano, tra Contr le altre cose, che avrebbe potuto continuare a utilizzare il sito internet
(https://www.affuoco.com/) e gli indirizzi di posta elettronica in allora in uso
( e recanti il nome ”; Email_1 Email_2 Pt_1
c. che, pertanto, il predetto accordo transattivo era finalizzato a disciplinare l'utilizzo del segno “Affuoco”, facendo espressamente salvi i diritti derivanti dalla licenza esclusiva alla stessa MVF del marchio registrato “Affuoco Gastronomia d'Autore”; Contr d. che, in seguito alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, riteneva preferibile rimuovere il segno “Affuoco” dalla propria insegna e dalle proprie pagine sui social network e Google e utilizzare il marchio registrato “Affuoco Gastronomia d'Autore” di cui era licenziataria esclusiva (facoltà fatta espressamente salva dall'accordo transattivo);
e. che l'accordo in esame andava interpretato secondo buona fede e ricercando l'effettiva intenzione delle parti come previsto dagli artt. 1363 e 1366 c.c.;
f. che dalla lettura dell'accordo risultava evidente che le parti avevano inteso disciplinare la Contr ditta/insegna/nominativo sulle pagine dei social network in uso da parte di al momento della sottoscrizione dell'accordo (“Affuoco”), lasciando fermi e impregiudicati Contr tutti i diritti di derivanti dalla sua licenza esclusiva del marchio registrato “Affuoco
Gastronomia d'Autore”; g. che, dunque, poiché la transazione faceva espressamente salvi i diritti derivanti dal marchio Contr registrato “Affuoco Gastronomia d'Autore”, anche per evitare rischi di confusione della clientela, aveva deciso di utilizzare sulle pagine dei social network (Facebook e
Instagram) e di Google il marchio registrato di cui era licenziataria esclusiva;
In forza di tali fatti, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto evidentemente infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate, con condanna della stessa parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario di spese generali nonchè IVA e CPA come per legge”.
Alla prima udienza di comparizione, celebrata con modalità cartolari, su richiesta delle parti il
Giudice concedeva i termini di cui all'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 4 luglio 2024. All'esito, sulla documentazione in atti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 18 settembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritte, la causa viene, quindi, decisa in data odierna con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
2. La domanda proposta da è fondata. Parte_1
2.1 E' documentato ed incontestato che le parti sottoscrivevano una transazione in data
25/10/2022 ( v. doc. n. 3 prod. parte attrice), con la quale ponevano termine ad una lite giudiziale tra di loro insorta, secondo quanto in premessa richiamato.
Oggetto dell'odierno contendere è l'adempimento da parte della convenuta degli impegni assunti con tale transazione, atteso che la ricorrente lamenta, a tal proposito, la violazione del predetto accordo nella parte in cui si obbligava, testualmente : “[…] per quanto riguarda le pagine sui CP_1 social network Facebook e Instagram nonché Google relative a locale in San Giorgio del Sannio, Viale Spinelli nn. 145-
147 (o eventuale sede diversa in San Giorgio del Sannio, in caso di trasferimento dell'attività all'interno del predetto comune), ad aggiungere il termine “da” alla parola “Affuoco” nel nominativo delle pagine con le modalità grafiche meglio ritenute a seconda dei diversi oggetti e/o utilizzi” (cfr. punto 1 lett ii) della transazione sottoscritta tra le parti).
Riferisce l'attrice che, in spregio a tale obbligo, la resistente, sia sui social network Facebook e Contr Instagram, sia sulla pagina Google, la non provvedeva ad aggiungere il termine “DA” dinanzi alla parola “AFFUOCO”. La resistente, non contestando tale fatto, riferisce di non aver in alcun modo violato il predetto accordo, posto che nello stesso espressamente veniva stabilito che tale obbligo lasciava fermi ed impregiudicati i diritti derivanti dalla licenza esclusiva alla stessa MVF del marchio “ Affuoco Gastronomia d'Autore”. Contr Pertanto, avendo la scelto di utilizzare in dette pagine tale marchio nella sua interezza, alcun obbligo sussisteva di aggiungere innanzi alla parola “Affuoco” la parola “Da” ed alcuna violazione degli obblighi assunti con la transazione di cui trattasi dovrebbe ritenersi, dunque, integrato.
Sostiene, in sostanza, la resistente che tale pattuizione, letta in uno alla riserva alla stessa Contro anteposta, avrebbe consentito, a insindacabile giudizio di l'apposizione del termine “Da” alla parola “ ” (prima della transazione usata come nome delle pagine sui social network) ovvero, in Pt_1
Contr alternativa, l'utilizzo del marchio “Affuoco Gastronomia d'Autore” di cui la era pacificamente licenziataria
2.2 Osserva allora il Giudice che l'esame delle riproduzioni fotografiche prodotte dalla ricorrente ( v. doc da 5 a 7 ) lascia emergere che la resistente utilizzi il marchio “Affuoco Gastronomia
d'autore” sulle predetta pagine.
Ma tanto non è ciò che contesta la ricorrente.
Dalle stesse pagine emerge, infatti, l'utilizzo del nominativo “ ” ( peraltro, anche con Pt_1 caratteri maiuscoli, distintivi rispetto alle parole Gastronomia d'Autore scritto in minuscolo) non preceduto dalla parola “da”, sebbene tale fosse l'obbligazione assunta dalla resistente.
Ciò, come contestato dalla ricorrente, integra un inadempimento degli impegni assunti dalla resistente con la sottoscrizione della transazione di cui trattasi.
Nella transazione sottoscritta dalle parti, invero, la resistente si impegnava espressamente a far precedere, nelle pagine social e google, a lei riferibili, il nominativo “Affuoco” dalla preposizione “da”, sicché tanto avrebbe dovuto avvenire in ogni parte della pagina ove tale nominativo è utilizzato.
Tale impegno riguarda i nominativi riprodotti nelle pagine e prescinde dall'uso del marchio
(segno grafico registrato che identifica prodotti o servizi di una azienda), che pure si ritrova riprodotto in tali pagine e di cui non vi è contestazione circa il legittimo utilizzo da parte della resistente.
Non vi è, quindi, alcuna interpretazione del tenore degli impegni contrattuali che possa sostenere la fondatezza delle tesi della resistente, la quale ha volontariamente assunto l'impegno di aggiungere la preposizione “da” innanzi al nominativo “ ”, sicché tanto deve necessariamente Pt_1 risultare nelle pagine social e sul motore di ricerca google, ogni volta in cui tale nominativo si voglia far apparire sulle stesse.
Ciò non altera il marchio Affuoco Gastronomia d'Autore, che resta assolutamente identificabile come tale ( v. doc da 5 a 7). Contr
2.3 D'altronde, anche volendosi ritenere, come sostenuto da che l'aggiunta della preposizione “da” comprometterebbe l'uso del marchio “ Gastronomia d'Autore”, pure Pt_1 riportato in dette pagine, dovrebbe allora rilevarsi che l'uso del marchio, da parte del titolare, resta un diritto disponibile nella sua ampiezza.
Pertanto, la resistente impegnandosi ad aggiungere la parola “da” innanzi al nominativo
, nelle predette pagine social, ha così, in ogni caso, volontariamente assentito alla esposizione, Pt_1 in tali modi, del segno distintivo su tali pagine, nell'ambito delle reciproche concessioni che caratterizzano la causa negoziale della transazione.
2.4 La diversa interpretazione caldeggiata dalla resistente ( secondo cui la salvezza circa i diritti derivanti dalla licenza del marchio “Affuoco Gastronomia d'Autore” avrebbe lasciato impregiudicata la Contr facoltà della di non apporre la parola “da” nel caso di utilizzo di detto marchio) si tradurrebbe invece in una elusione degli impegni assunti con l'accordo transattivo, di cui trattasi, ed introdurrebbe
(senza solido appiglio letterale alcuno) nel corpo dello stesso una arbitraria facoltà di scelta in capo ad uno solo dei contraenti su come adempiere alla prestazione dallo stesso assunta.
Non risulta invece dall'atto transattivo in parola la pattuizione di una obbligazione alternativa.
Contr
2.5 Appare, al contrario, che gli obblighi assunti dalla nella predetta transazione, siano Contr chiari ed inequivocabili nella misura in cui impongono alla di anteporre la preposizione “ Da” alla
“ parola “ Affuoco” , ogni volta venga utilizzato tale nominativo sulle pagine social in questione, tanto al fine di evitare ogni confusione tra le attività di impresa delle parti.
Impregiudicato è, invece, l'uso del segno distintivo del marchio, Affuoco Gastronomia
d'Autore, che identifica i prodotti dell'impresa e che ove diversamente utilizzato va, secondo i patti in questione, preceduto dalla preposizione “da”.
2.6 Alla luce di quanto esposto, va dunque ordinato a di adempiere all'accordo CP_1 transattivo, inserendo, sulle pagine social network (Facebook e Instagram) e su Google, la preposizione
“da” dinanzi alla parola “Affuoco”.
3. Sussistono i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., come richiesto dalla ricorrente.
Tenuto conto del valore della controversia e dei prevedibili vantaggi derivanti per l'obbligato dall' inesecuzione del provvedimento, ai sensi di detta norma appare congro determinarsi la somma da porsi a carico di in euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di cui al CP_1 dispositivo, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano in base ai parametri medi introdotti dal DM 147/22, siccome previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Va rigettata la richiesta formulata dalla ricorrente di condanna della resistente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., in quanto la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello rappresentato dall'onere delle spese processuali sostenute per resistere nel presente giudizio.
Infatti, sul punto la Suprema Corte ha precisato che: “l'accoglimento della domanda, per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi”(cfr. Cass. civile, sez. lav.,
11/12/2012, n. 22659; conformi: Trib. Catania, sez. lav., 18 gennaio 2018, n. 214; Trib. Roma, sez.
XVI, 2 ottobre 2017, n. 18514; Trib. Larino, sez. II, 26 aprile 2017, n. 236; Trib. Pisa, 12 ottobre 2016,
n. 1257).
Nemmeno si ravvedono i presupposti per disporre condanna ex art 96 comma 3 c.p.c., posta la peculiarità delle questioni controverse
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, ordina a di Parte_1 CP_1 inserire sulle pagine social network (Facebook e Instagram) e su Google, la preposizione
“da” dinanzi alla parola “Affuoco”;
2) letto l'art 614 bis, fissa in euro 150,00 la somma dovuta da per ogni giorno di CP_1 ritardo nell'esecuzione del suddetto ordine, ritardo da computarsi a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 545,00, per esborsi, ed euro 10.860,00, per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Rico Grieco per dichiarato anticipo. Così deciso in Napoli, 18/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 18/09/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 11782/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 11782/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 18 settembre
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 11782 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Rico Grieco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, al Viale
Antonio Mellusi n. 89, come da mandato in atti
RICORRENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_2 avv.ti Eugenio Bissocoli e Valentina Imperiale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Felicita Guariglia in Napoli, alla Via Toledo n. 116, come da mandato in atti
RESISTENTE
Oggetto: transazione
Conclusioni: con note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025, le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 24.05.2023, Parte_1 evocando in giudizio deduceva: CP_1
a. che con atto di citazione del 02/10/2020, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa e proprietà industriale, la deducendo di godere, sin dall'anno 2012, dell'uso della ditta e dell'insegna CP_1
“ ” nell'ambito dell'attività di ristorazione e del bacino territoriale del Comune di Pt_1
San Giorgio del Sannio (BN), ove alla Piazza Ludovico Bocchini, numero 14, aveva la Contr propria sede operativa e legale, e chiedendo, pertanto, che venisse ordinato alla di non utilizzare la ditta, l'insegna e qualsiasi altro segno distintivo contenente la dicitura
“ ”; Pt_1
b. che nelle more di tale giudizio (recante R.G. n. 27055/2020), in data 25/10/2022, le parti addivenivano ad una soluzione transattiva della vertenza e, come da intese, il giudizio veniva abbandonato e, per l'effetto, estinto ex art. 309 c.p.c.;
c. che in virtù della transazione stipulata, a fronte della rinuncia alla domanda giudiziale avanzata dalla fermi ed impregiudicati i diritti derivanti dalla licenza d'uso Parte_1 del marchio “Affuoco Gastronomia d'Autore”, la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, si obbligava “[…] per quanto riguarda le pagine sui social network
Facebook e Instagram nonché Google relative a locale in San Giorgio del Sannio, Viale Spinelli nn. 145-
147 (o eventuale sede diversa in San Giorgio del Sannio, in caso di trasferimento dell'attività all'interno del predetto comune), ad aggiungere il termine “da” alla parola “ nel nominativo delle pagine con le Pt_1 modalità grafiche meglio ritenute a seconda dei diversi oggetti e/o utilizzi”;
d. che, tuttavia, la resistente, in violazione del suddetto accordo transattivo, ometteva di adempiere all'obbligo previsto, come evincibile dalle pagine Facebook , Instagram e Google ove il nome e la parola “Affuoco” non era preceduta dalla parola “da”;
e. che ogni sollecito al rispetto della transazione era rimasto inevaso, posto che la resistente replicava sostenendo che tale aggiunta costituisse una facoltà e non un obbligo e che in ogni caso restava impregiudicato per la stessa l'utilizzo del marchio Affuoco Gastronomia
d'Autore, di cui era titolare;
f. che la transazione si fondava su reciproche concessioni, atteso che si obbligava in CP_1 tal senso a fronte della rinuncia alla domanda giudiziale avanzata dalla ricorrente;
g. che il marchio della resistente (“Affuoco Gastronomia d'Autore”) non assumeva alcuna rilevanza, avendo l'atto di transazione ad oggetto la modifica non di quest'ultimo, bensì esclusivamente della denominazione utilizzata nell'insegna e sui social network (Facebook,
Instagram e Google).
Pertanto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che la in virtù della transazione stipulata in data 25/10/2022, è tenuta CP_1 ad aggiungere il termine “da” alla parola “Affuoco” nel nominativo delle pagine dei social network “Facebook” e
“Instagram” nonché “Google”;
- ordinare, per l'effetto, in persona del legala rappresentante pro tempore, ad aggiungere il termine CP_1
“da” alla parola “Affuoco” nel nominativo delle pagine dei social network “Facebook” e “Instagram” nonché “Google” entro un termine stabilito;
- fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato in favore della ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condannare essa resistente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio oltre oneri di legge con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Si costituiva resistendo all'avversa domanda e deducendo: CP_1
a. di essere licenziataria esclusiva del marchio registrato “Affuoco Gastronomia d'Autore” e di aver utilizzato il segno “ ” quale insegna del proprio locale sito in San Giorgio del Pt_1
Sannio e quale nominativo delle proprie pagine sui social network (Facebook e Instagram)
e su Google del predetto locale;
b. che con l'accordo transattivo stipulato in data 24-25 ottobre 2022, le parti precisavano, tra Contr le altre cose, che avrebbe potuto continuare a utilizzare il sito internet
(https://www.affuoco.com/) e gli indirizzi di posta elettronica in allora in uso
( e recanti il nome ”; Email_1 Email_2 Pt_1
c. che, pertanto, il predetto accordo transattivo era finalizzato a disciplinare l'utilizzo del segno “Affuoco”, facendo espressamente salvi i diritti derivanti dalla licenza esclusiva alla stessa MVF del marchio registrato “Affuoco Gastronomia d'Autore”; Contr d. che, in seguito alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, riteneva preferibile rimuovere il segno “Affuoco” dalla propria insegna e dalle proprie pagine sui social network e Google e utilizzare il marchio registrato “Affuoco Gastronomia d'Autore” di cui era licenziataria esclusiva (facoltà fatta espressamente salva dall'accordo transattivo);
e. che l'accordo in esame andava interpretato secondo buona fede e ricercando l'effettiva intenzione delle parti come previsto dagli artt. 1363 e 1366 c.c.;
f. che dalla lettura dell'accordo risultava evidente che le parti avevano inteso disciplinare la Contr ditta/insegna/nominativo sulle pagine dei social network in uso da parte di al momento della sottoscrizione dell'accordo (“Affuoco”), lasciando fermi e impregiudicati Contr tutti i diritti di derivanti dalla sua licenza esclusiva del marchio registrato “Affuoco
Gastronomia d'Autore”; g. che, dunque, poiché la transazione faceva espressamente salvi i diritti derivanti dal marchio Contr registrato “Affuoco Gastronomia d'Autore”, anche per evitare rischi di confusione della clientela, aveva deciso di utilizzare sulle pagine dei social network (Facebook e
Instagram) e di Google il marchio registrato di cui era licenziataria esclusiva;
In forza di tali fatti, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto evidentemente infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate, con condanna della stessa parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario di spese generali nonchè IVA e CPA come per legge”.
Alla prima udienza di comparizione, celebrata con modalità cartolari, su richiesta delle parti il
Giudice concedeva i termini di cui all'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 4 luglio 2024. All'esito, sulla documentazione in atti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 18 settembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritte, la causa viene, quindi, decisa in data odierna con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
2. La domanda proposta da è fondata. Parte_1
2.1 E' documentato ed incontestato che le parti sottoscrivevano una transazione in data
25/10/2022 ( v. doc. n. 3 prod. parte attrice), con la quale ponevano termine ad una lite giudiziale tra di loro insorta, secondo quanto in premessa richiamato.
Oggetto dell'odierno contendere è l'adempimento da parte della convenuta degli impegni assunti con tale transazione, atteso che la ricorrente lamenta, a tal proposito, la violazione del predetto accordo nella parte in cui si obbligava, testualmente : “[…] per quanto riguarda le pagine sui CP_1 social network Facebook e Instagram nonché Google relative a locale in San Giorgio del Sannio, Viale Spinelli nn. 145-
147 (o eventuale sede diversa in San Giorgio del Sannio, in caso di trasferimento dell'attività all'interno del predetto comune), ad aggiungere il termine “da” alla parola “Affuoco” nel nominativo delle pagine con le modalità grafiche meglio ritenute a seconda dei diversi oggetti e/o utilizzi” (cfr. punto 1 lett ii) della transazione sottoscritta tra le parti).
Riferisce l'attrice che, in spregio a tale obbligo, la resistente, sia sui social network Facebook e Contr Instagram, sia sulla pagina Google, la non provvedeva ad aggiungere il termine “DA” dinanzi alla parola “AFFUOCO”. La resistente, non contestando tale fatto, riferisce di non aver in alcun modo violato il predetto accordo, posto che nello stesso espressamente veniva stabilito che tale obbligo lasciava fermi ed impregiudicati i diritti derivanti dalla licenza esclusiva alla stessa MVF del marchio “ Affuoco Gastronomia d'Autore”. Contr Pertanto, avendo la scelto di utilizzare in dette pagine tale marchio nella sua interezza, alcun obbligo sussisteva di aggiungere innanzi alla parola “Affuoco” la parola “Da” ed alcuna violazione degli obblighi assunti con la transazione di cui trattasi dovrebbe ritenersi, dunque, integrato.
Sostiene, in sostanza, la resistente che tale pattuizione, letta in uno alla riserva alla stessa Contro anteposta, avrebbe consentito, a insindacabile giudizio di l'apposizione del termine “Da” alla parola “ ” (prima della transazione usata come nome delle pagine sui social network) ovvero, in Pt_1
Contr alternativa, l'utilizzo del marchio “Affuoco Gastronomia d'Autore” di cui la era pacificamente licenziataria
2.2 Osserva allora il Giudice che l'esame delle riproduzioni fotografiche prodotte dalla ricorrente ( v. doc da 5 a 7 ) lascia emergere che la resistente utilizzi il marchio “Affuoco Gastronomia
d'autore” sulle predetta pagine.
Ma tanto non è ciò che contesta la ricorrente.
Dalle stesse pagine emerge, infatti, l'utilizzo del nominativo “ ” ( peraltro, anche con Pt_1 caratteri maiuscoli, distintivi rispetto alle parole Gastronomia d'Autore scritto in minuscolo) non preceduto dalla parola “da”, sebbene tale fosse l'obbligazione assunta dalla resistente.
Ciò, come contestato dalla ricorrente, integra un inadempimento degli impegni assunti dalla resistente con la sottoscrizione della transazione di cui trattasi.
Nella transazione sottoscritta dalle parti, invero, la resistente si impegnava espressamente a far precedere, nelle pagine social e google, a lei riferibili, il nominativo “Affuoco” dalla preposizione “da”, sicché tanto avrebbe dovuto avvenire in ogni parte della pagina ove tale nominativo è utilizzato.
Tale impegno riguarda i nominativi riprodotti nelle pagine e prescinde dall'uso del marchio
(segno grafico registrato che identifica prodotti o servizi di una azienda), che pure si ritrova riprodotto in tali pagine e di cui non vi è contestazione circa il legittimo utilizzo da parte della resistente.
Non vi è, quindi, alcuna interpretazione del tenore degli impegni contrattuali che possa sostenere la fondatezza delle tesi della resistente, la quale ha volontariamente assunto l'impegno di aggiungere la preposizione “da” innanzi al nominativo “ ”, sicché tanto deve necessariamente Pt_1 risultare nelle pagine social e sul motore di ricerca google, ogni volta in cui tale nominativo si voglia far apparire sulle stesse.
Ciò non altera il marchio Affuoco Gastronomia d'Autore, che resta assolutamente identificabile come tale ( v. doc da 5 a 7). Contr
2.3 D'altronde, anche volendosi ritenere, come sostenuto da che l'aggiunta della preposizione “da” comprometterebbe l'uso del marchio “ Gastronomia d'Autore”, pure Pt_1 riportato in dette pagine, dovrebbe allora rilevarsi che l'uso del marchio, da parte del titolare, resta un diritto disponibile nella sua ampiezza.
Pertanto, la resistente impegnandosi ad aggiungere la parola “da” innanzi al nominativo
, nelle predette pagine social, ha così, in ogni caso, volontariamente assentito alla esposizione, Pt_1 in tali modi, del segno distintivo su tali pagine, nell'ambito delle reciproche concessioni che caratterizzano la causa negoziale della transazione.
2.4 La diversa interpretazione caldeggiata dalla resistente ( secondo cui la salvezza circa i diritti derivanti dalla licenza del marchio “Affuoco Gastronomia d'Autore” avrebbe lasciato impregiudicata la Contr facoltà della di non apporre la parola “da” nel caso di utilizzo di detto marchio) si tradurrebbe invece in una elusione degli impegni assunti con l'accordo transattivo, di cui trattasi, ed introdurrebbe
(senza solido appiglio letterale alcuno) nel corpo dello stesso una arbitraria facoltà di scelta in capo ad uno solo dei contraenti su come adempiere alla prestazione dallo stesso assunta.
Non risulta invece dall'atto transattivo in parola la pattuizione di una obbligazione alternativa.
Contr
2.5 Appare, al contrario, che gli obblighi assunti dalla nella predetta transazione, siano Contr chiari ed inequivocabili nella misura in cui impongono alla di anteporre la preposizione “ Da” alla
“ parola “ Affuoco” , ogni volta venga utilizzato tale nominativo sulle pagine social in questione, tanto al fine di evitare ogni confusione tra le attività di impresa delle parti.
Impregiudicato è, invece, l'uso del segno distintivo del marchio, Affuoco Gastronomia
d'Autore, che identifica i prodotti dell'impresa e che ove diversamente utilizzato va, secondo i patti in questione, preceduto dalla preposizione “da”.
2.6 Alla luce di quanto esposto, va dunque ordinato a di adempiere all'accordo CP_1 transattivo, inserendo, sulle pagine social network (Facebook e Instagram) e su Google, la preposizione
“da” dinanzi alla parola “Affuoco”.
3. Sussistono i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., come richiesto dalla ricorrente.
Tenuto conto del valore della controversia e dei prevedibili vantaggi derivanti per l'obbligato dall' inesecuzione del provvedimento, ai sensi di detta norma appare congro determinarsi la somma da porsi a carico di in euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di cui al CP_1 dispositivo, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano in base ai parametri medi introdotti dal DM 147/22, siccome previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Va rigettata la richiesta formulata dalla ricorrente di condanna della resistente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., in quanto la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello rappresentato dall'onere delle spese processuali sostenute per resistere nel presente giudizio.
Infatti, sul punto la Suprema Corte ha precisato che: “l'accoglimento della domanda, per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi”(cfr. Cass. civile, sez. lav.,
11/12/2012, n. 22659; conformi: Trib. Catania, sez. lav., 18 gennaio 2018, n. 214; Trib. Roma, sez.
XVI, 2 ottobre 2017, n. 18514; Trib. Larino, sez. II, 26 aprile 2017, n. 236; Trib. Pisa, 12 ottobre 2016,
n. 1257).
Nemmeno si ravvedono i presupposti per disporre condanna ex art 96 comma 3 c.p.c., posta la peculiarità delle questioni controverse
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, ordina a di Parte_1 CP_1 inserire sulle pagine social network (Facebook e Instagram) e su Google, la preposizione
“da” dinanzi alla parola “Affuoco”;
2) letto l'art 614 bis, fissa in euro 150,00 la somma dovuta da per ogni giorno di CP_1 ritardo nell'esecuzione del suddetto ordine, ritardo da computarsi a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 545,00, per esborsi, ed euro 10.860,00, per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Rico Grieco per dichiarato anticipo. Così deciso in Napoli, 18/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero