CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
Massime • 1
L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2023, n. 32126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32126 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'avvocato Giacomo Angelo IO UR, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2023, e depositata il 2 febbraio 2023, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in materia di misure cautelari personali in sede di rinvio all'esito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a EL RA la Penale Sent. Sez. 3 Num. 32126 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 18/04/2023 misura della custodia cautelare in carcere, anche nella parte in cui è stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La misura cautelare nei confronti di EL RA è stata disposta in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, e ai connessi reati scopo, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. La precedente ordinanza, che aveva ritenuto insussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 115 del 13/12/2022, dep. 2023), a seguito di impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, limitatamente a questo punto, perché il Tribunale, per poter escludere detta circostanza a carico dell'attuale ricorrente, avrebbe dovuto valutare, in conformità ai principi espressi da Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, se egli, pur non agendo personalmente al fine di agevolare l'associazione mafiosa, potesse aver assicurato il proprio apporto al perfezionamento dell'azione illecita nelle forme aggravate volute dai concorrenti, essendosi rappresentato le finalità da questi perseguite. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe EL RA, con atto sottoscritto dall'avvocato Giacomo Angelo IO UR, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione all'art. 59, secondo comma, cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. a carico del ricorrente. Si deduce che l'ordinanza impugnata è illegittima nella parte in cui ritiene sussistente in capo al ricorrente la circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sul presupposto che lo stesso avrebbe agito nel convincimento dell'attuale esistenza del clan mafioso, in quanto sarebbe stato invece necessario valutare se RA fosse consapevole che i compartecipi del sodalizio criminale finalizzato al narcotraffico agissero al preciso scopo di agevolare un'associazione mafiosa. Si rileva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi insufficiente, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., un'agevolazione indirizzata ai singoli esponenti dell'associazione mafiosa che non si risolva in un vantaggio per l'associazione nel suo complesso, trattandosi di una circostanza la quale ha natura soggettiva e richiede, per la sua configurazione, il dolo specifico di favorire l'associazione (si citano Sez. 6, n. 45860 del 158/10/2022, Antonuccio, e Sez. 6, n. 31874 del ,A 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270590-01). 2 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis.1 e 59, secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al travisamento della prova in ordine ai rapporti sussistenti tra il ricorrente e il clan LI. Si .deduce che il Tribunale, nel motivare sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha ravvisato la consapevolezza del ricorrente di agevolare l'associazione mafiosa in ragione della circostanza relativa alla sua richiesta di ausilio a soggetti collocati al vertice del clan LI per procurarsi un canale di approvvigionamento di stupefacenti in Calabria, ed è così incorso in un vizio di travisamento della prova. Si osserva, infatti, che è stato travisato il contenuto delle conversazioni intercettate il 23/07/2018 e il 30/07/2018 presso il carcere di Caltanissetta tra il detenuto US LI, la EL RI e la madre TR EA: da queste conversazioni si evince che non era stato RA a chiedere l'ausilio del clan LI, ma TR EA a proporre all'attuale ricorrente l'acquisito di stupefacenti provenienti dalla Calabria, e che RA, da un lato, non aveva bisogno di questo "canale" siccome disponeva di altri fornitori, e, dall'altro, aveva continuato a relazionarsi unicamente con questa donna, talvolta in compagnia della figlia RI LI, e non con altri membri dei clan. Si rappresenta, inoltre, che, pur volendo individuare il presupposto dell'affare concluso tra il ricorrente e TR EA nell'accordo tra GE LI ed esponenti della criminalità organizzata calabrese d'intesa con gli altri partecipi del clan LI, l'ordinanza non spiega perché RA fosse a conoscenza di tali circostanze. 3. Nell'interesse del ricorrente EL RA, l'avvocato Giacomo Angelo IO UR ha presentato dapprima motivi nuovi e successivamente memoria in cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3.1. Con l'unico motivo nuovo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa motivazione su una prova ritenuta decisiva. Si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla intercettazione ambientale del 12/08/2018, contenente una conversazione intrattenuta tra TR EA, la figlia RI LI ed EL RA, dalla quale si evince che l'attuale ricorrente non considerava la sua interlocutrice un soggetto appartenente al vertice dell'associazione mafiosa. 3.2. Nella memoria, si ribadisce, richiamando gli elementi acquisiti agli atti di indagine, che: -) è stata TR EA a proporre all'attuale ricorrente l'affare sull'acquisto di droga;
-) RA non necessitava di ulteriori fonti di 3 approvvigionamento, disponendone già, soprattutto nella zona di Catania;
-) RA ha continuato sempre a relazionarsi solo con TR EA, il cognato AN e la figlia;
-) la precedente sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 24151 del 09/03/2022) aveva espressamente stabilito che il RA non era a conoscenza dell'attuale operatività del clan mafioso, e pertanto, non si comprende come potesse essere consapevole delle finalità perseguite dai compartecipi all'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate, precisamente, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deducendo che erroneamente la stessa è stata ritenuta sul presupposto della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza e dell'operatività del clan mafioso di appartenenza delle persone con le quali egli aveva preso contatti per i suoi traffici in materia di stupefacenti, quando invece occorre accertare la consapevolezza, nel medesimo, che i suoi interlocutori commettessero reati in concorso con lui allo scopo di agevolare un'associazione di tipo mafioso. 2.1. Punto di partenza per l'esame della questione è costituito dalla elaborazione della giurisprudenza a Sezioni Unite in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'aggravante ci cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Precisamente, le Sezioni Unite hanno formalmente enunciato il seguente principio di diritto: «L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità» (così Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep, 2020, Chioccini, Rv. 278734-01). Chiarissime sono le indicazioni nella motivazione della decisione delle Sezioni Unite appena citata. In particolare, con riguardo all'elemento psicologico del concorrente non animato dalla finalità di agevolare il sodalizio di tipo mafioso, si afferma: «La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione 4 espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti» (così § 12 del Considerato in diritto). Per chiarezza, poi, è bene esplicitare che la "finalità tipizzante" della fattispecie di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è costituita dallo scopo di agevolare non il singolo esponente dell'associazione di tipo mafioso, bensì l'attività dell'associazione quale gruppo sopraindividuale, come si desume dal dato testuale della previsione legislativa: invero, l'art. 416-bis.1 cod. pen. prevede l'aggravante con riferimento ai «delitti [...] commessi [...] al fine di agevolare le associazioni previste [dall'art. 416-bis cod. pen.]». 2.2. L'ordinanza impugnata, dopo una sintesi delle articolate vicende procedimentali, caratterizzate anche da due sentenze di annullamento con rinvio emesse dalla Corte di cassazione, osserva che, in applicazione del principio enunciato da Sez. U, Chioccini, cit., «deve ritenersi che il RA ben potesse essere a conoscenza della finalità agevolatrice perseguita da coloro i quali, insieme a lui, costituivano il sodalizio criminale descritto al capo 59) della rubrica, composto da plurimi sodali e, tra questi, anche dai vertici del clan LI, quali LI AT, US e GE». A fondamento di questa conclusione, rappresenta: «Pur non ricorrendo [...] elementi sufficienti a ritenere che RA fosse personalmente animato dal fine di agevolare la citata famiglia mafiosa, [...] non può trascurarsi il dato che il RA, già inserito nel settore del narcotraffico (tanto da avere pure riportato condanne definitive per il reato di traffico di stupefacenti), abbia chiesto l'ausilio dei LI, prendendo contatti con soggetti collocati in posizione verticistica, nell'evidente convincimento dell'attuale operatività del clan, dimostrata dalla circostanza che, effettivamente, gli stessi riuscivano ad aprirgli un'importante canale di approvvigionamento all'ingrosso di stupefacenti in Calabria, che, peraltro, verrà dallo stesso gestito in comunione con i predetti». Quindi, immediatamente dopo le riportate parole, conclude: «Deve concludersi, in definitiva, che il RA si sia rappresentato la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte dei suoi compartecipi e, 5 ciononostante, abbia assicurato il proprio apporto al perfezionamento dell'azione illecita nelle forme aggravate volute dai concorrenti». 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono viziate, perché è rilevabile un salto logico tra quanto ritenuto accertato in ordine ai rapporti tra EL RA e i suoi concorrenti e la ritenuta consapevolezza, da parte del primo, della finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso con le condotte illecite, coltivata dai compartecipi. Il Tribunale premette che l'attuale ricorrente ha preso contatti con esponenti di primo piano di un sodalizio di tipo mafioso, nella convinzione dell'operatività di tale gruppo criminale, chiedendo aiuto a detti soggetti per acquistare sostanze stupefacenti, e, sulla base di questo dato, conclude che il medesimo «si è rappresentato la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte dei suoi compartecipi e, ciononostante, [ha] assicurato il proprio apporto al perfezionamento dell'azione illecita nelle forme aggravate volute dai concorrenti». Deve però rilevarsi che prendere contatti con esponenti di rilievo di un gruppo mafioso, per ottenere aiuto ai fini dell'acquisto di sostanze stupefacenti, non significa avere consapevolezza che la condotta ausiliatrice prestatagli da costoro nella sua attività di procacciamento di narcotici è funzionale ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui i medesimi fanno parte. In effetti, l'aiuto a compiere una condotta illecita prestato dai partecipi, pur apicali, di un'organizzazione mafiosa potrebbe - non irrealisticamente - avere anche ragioni extra-associative e di tipo individuale, e, quindi, chi si avvale di tale ausilio non si rappresenta necessariamente che lo stesso è fornito al fine di agevolare il sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3. In considerazione di quanto precedentemente indicato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio, alla luce di tutti gli elementi disponibili, verificherà, ovviamente in una prospettiva di gravità indiziaria, se l'attuale ricorrente, EL RA, abbia commesso i fatti per i quali si è formato il giudicato cautelare nella consapevolezza che i suoi concorrenti fornissero il loro contributo all'attività illecita allo specifico fine di agevolare un sodalizio di tipo mafioso. Nel procedere a questo giudizio eviterà di incorrere nei vizi sopra rilevati, ed in particolare nell'errore di ritenere che la consapevolezza dell'attuale ricorrente in ordine alla finalità dei suoi concorrenti di agevolare un'associazione di tipo mafioso mediante la condotta illecita realizzata in concorso con lui, sia desumibile dal solo convincimento dell'esistenza e dell'operatività di una organizzazione sussunnibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., della quale costoro facciano parte. 6 I vizi rilevati assorbono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso, concernenti il denunciato travisamento della prova nella ricostruzione dei rapporti tra EL RA ed i suoi concorrenti, siccome l'esatta definizione di tali rapporti deve essere oggetto di esame da parte del Giudice del rinvio quale elemento significativo per accertare se l'attuale ricorrente fosse consapevole che i compartecipi siano concorsi nell'attività illecita allo specifico fine di agevolare un sodalizio di tipo mafioso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 18/04/2023 Il Consigliere estensore Il Preidente
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'avvocato Giacomo Angelo IO UR, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2023, e depositata il 2 febbraio 2023, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in materia di misure cautelari personali in sede di rinvio all'esito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a EL RA la Penale Sent. Sez. 3 Num. 32126 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 18/04/2023 misura della custodia cautelare in carcere, anche nella parte in cui è stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La misura cautelare nei confronti di EL RA è stata disposta in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, e ai connessi reati scopo, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. La precedente ordinanza, che aveva ritenuto insussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 115 del 13/12/2022, dep. 2023), a seguito di impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, limitatamente a questo punto, perché il Tribunale, per poter escludere detta circostanza a carico dell'attuale ricorrente, avrebbe dovuto valutare, in conformità ai principi espressi da Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, se egli, pur non agendo personalmente al fine di agevolare l'associazione mafiosa, potesse aver assicurato il proprio apporto al perfezionamento dell'azione illecita nelle forme aggravate volute dai concorrenti, essendosi rappresentato le finalità da questi perseguite. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe EL RA, con atto sottoscritto dall'avvocato Giacomo Angelo IO UR, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione all'art. 59, secondo comma, cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. a carico del ricorrente. Si deduce che l'ordinanza impugnata è illegittima nella parte in cui ritiene sussistente in capo al ricorrente la circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sul presupposto che lo stesso avrebbe agito nel convincimento dell'attuale esistenza del clan mafioso, in quanto sarebbe stato invece necessario valutare se RA fosse consapevole che i compartecipi del sodalizio criminale finalizzato al narcotraffico agissero al preciso scopo di agevolare un'associazione mafiosa. Si rileva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi insufficiente, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., un'agevolazione indirizzata ai singoli esponenti dell'associazione mafiosa che non si risolva in un vantaggio per l'associazione nel suo complesso, trattandosi di una circostanza la quale ha natura soggettiva e richiede, per la sua configurazione, il dolo specifico di favorire l'associazione (si citano Sez. 6, n. 45860 del 158/10/2022, Antonuccio, e Sez. 6, n. 31874 del ,A 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270590-01). 2 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis.1 e 59, secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al travisamento della prova in ordine ai rapporti sussistenti tra il ricorrente e il clan LI. Si .deduce che il Tribunale, nel motivare sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha ravvisato la consapevolezza del ricorrente di agevolare l'associazione mafiosa in ragione della circostanza relativa alla sua richiesta di ausilio a soggetti collocati al vertice del clan LI per procurarsi un canale di approvvigionamento di stupefacenti in Calabria, ed è così incorso in un vizio di travisamento della prova. Si osserva, infatti, che è stato travisato il contenuto delle conversazioni intercettate il 23/07/2018 e il 30/07/2018 presso il carcere di Caltanissetta tra il detenuto US LI, la EL RI e la madre TR EA: da queste conversazioni si evince che non era stato RA a chiedere l'ausilio del clan LI, ma TR EA a proporre all'attuale ricorrente l'acquisito di stupefacenti provenienti dalla Calabria, e che RA, da un lato, non aveva bisogno di questo "canale" siccome disponeva di altri fornitori, e, dall'altro, aveva continuato a relazionarsi unicamente con questa donna, talvolta in compagnia della figlia RI LI, e non con altri membri dei clan. Si rappresenta, inoltre, che, pur volendo individuare il presupposto dell'affare concluso tra il ricorrente e TR EA nell'accordo tra GE LI ed esponenti della criminalità organizzata calabrese d'intesa con gli altri partecipi del clan LI, l'ordinanza non spiega perché RA fosse a conoscenza di tali circostanze. 3. Nell'interesse del ricorrente EL RA, l'avvocato Giacomo Angelo IO UR ha presentato dapprima motivi nuovi e successivamente memoria in cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3.1. Con l'unico motivo nuovo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa motivazione su una prova ritenuta decisiva. Si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla intercettazione ambientale del 12/08/2018, contenente una conversazione intrattenuta tra TR EA, la figlia RI LI ed EL RA, dalla quale si evince che l'attuale ricorrente non considerava la sua interlocutrice un soggetto appartenente al vertice dell'associazione mafiosa. 3.2. Nella memoria, si ribadisce, richiamando gli elementi acquisiti agli atti di indagine, che: -) è stata TR EA a proporre all'attuale ricorrente l'affare sull'acquisto di droga;
-) RA non necessitava di ulteriori fonti di 3 approvvigionamento, disponendone già, soprattutto nella zona di Catania;
-) RA ha continuato sempre a relazionarsi solo con TR EA, il cognato AN e la figlia;
-) la precedente sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 24151 del 09/03/2022) aveva espressamente stabilito che il RA non era a conoscenza dell'attuale operatività del clan mafioso, e pertanto, non si comprende come potesse essere consapevole delle finalità perseguite dai compartecipi all'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate, precisamente, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deducendo che erroneamente la stessa è stata ritenuta sul presupposto della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza e dell'operatività del clan mafioso di appartenenza delle persone con le quali egli aveva preso contatti per i suoi traffici in materia di stupefacenti, quando invece occorre accertare la consapevolezza, nel medesimo, che i suoi interlocutori commettessero reati in concorso con lui allo scopo di agevolare un'associazione di tipo mafioso. 2.1. Punto di partenza per l'esame della questione è costituito dalla elaborazione della giurisprudenza a Sezioni Unite in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'aggravante ci cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Precisamente, le Sezioni Unite hanno formalmente enunciato il seguente principio di diritto: «L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità» (così Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep, 2020, Chioccini, Rv. 278734-01). Chiarissime sono le indicazioni nella motivazione della decisione delle Sezioni Unite appena citata. In particolare, con riguardo all'elemento psicologico del concorrente non animato dalla finalità di agevolare il sodalizio di tipo mafioso, si afferma: «La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione 4 espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti» (così § 12 del Considerato in diritto). Per chiarezza, poi, è bene esplicitare che la "finalità tipizzante" della fattispecie di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è costituita dallo scopo di agevolare non il singolo esponente dell'associazione di tipo mafioso, bensì l'attività dell'associazione quale gruppo sopraindividuale, come si desume dal dato testuale della previsione legislativa: invero, l'art. 416-bis.1 cod. pen. prevede l'aggravante con riferimento ai «delitti [...] commessi [...] al fine di agevolare le associazioni previste [dall'art. 416-bis cod. pen.]». 2.2. L'ordinanza impugnata, dopo una sintesi delle articolate vicende procedimentali, caratterizzate anche da due sentenze di annullamento con rinvio emesse dalla Corte di cassazione, osserva che, in applicazione del principio enunciato da Sez. U, Chioccini, cit., «deve ritenersi che il RA ben potesse essere a conoscenza della finalità agevolatrice perseguita da coloro i quali, insieme a lui, costituivano il sodalizio criminale descritto al capo 59) della rubrica, composto da plurimi sodali e, tra questi, anche dai vertici del clan LI, quali LI AT, US e GE». A fondamento di questa conclusione, rappresenta: «Pur non ricorrendo [...] elementi sufficienti a ritenere che RA fosse personalmente animato dal fine di agevolare la citata famiglia mafiosa, [...] non può trascurarsi il dato che il RA, già inserito nel settore del narcotraffico (tanto da avere pure riportato condanne definitive per il reato di traffico di stupefacenti), abbia chiesto l'ausilio dei LI, prendendo contatti con soggetti collocati in posizione verticistica, nell'evidente convincimento dell'attuale operatività del clan, dimostrata dalla circostanza che, effettivamente, gli stessi riuscivano ad aprirgli un'importante canale di approvvigionamento all'ingrosso di stupefacenti in Calabria, che, peraltro, verrà dallo stesso gestito in comunione con i predetti». Quindi, immediatamente dopo le riportate parole, conclude: «Deve concludersi, in definitiva, che il RA si sia rappresentato la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte dei suoi compartecipi e, 5 ciononostante, abbia assicurato il proprio apporto al perfezionamento dell'azione illecita nelle forme aggravate volute dai concorrenti». 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono viziate, perché è rilevabile un salto logico tra quanto ritenuto accertato in ordine ai rapporti tra EL RA e i suoi concorrenti e la ritenuta consapevolezza, da parte del primo, della finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso con le condotte illecite, coltivata dai compartecipi. Il Tribunale premette che l'attuale ricorrente ha preso contatti con esponenti di primo piano di un sodalizio di tipo mafioso, nella convinzione dell'operatività di tale gruppo criminale, chiedendo aiuto a detti soggetti per acquistare sostanze stupefacenti, e, sulla base di questo dato, conclude che il medesimo «si è rappresentato la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte dei suoi compartecipi e, ciononostante, [ha] assicurato il proprio apporto al perfezionamento dell'azione illecita nelle forme aggravate volute dai concorrenti». Deve però rilevarsi che prendere contatti con esponenti di rilievo di un gruppo mafioso, per ottenere aiuto ai fini dell'acquisto di sostanze stupefacenti, non significa avere consapevolezza che la condotta ausiliatrice prestatagli da costoro nella sua attività di procacciamento di narcotici è funzionale ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui i medesimi fanno parte. In effetti, l'aiuto a compiere una condotta illecita prestato dai partecipi, pur apicali, di un'organizzazione mafiosa potrebbe - non irrealisticamente - avere anche ragioni extra-associative e di tipo individuale, e, quindi, chi si avvale di tale ausilio non si rappresenta necessariamente che lo stesso è fornito al fine di agevolare il sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3. In considerazione di quanto precedentemente indicato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio, alla luce di tutti gli elementi disponibili, verificherà, ovviamente in una prospettiva di gravità indiziaria, se l'attuale ricorrente, EL RA, abbia commesso i fatti per i quali si è formato il giudicato cautelare nella consapevolezza che i suoi concorrenti fornissero il loro contributo all'attività illecita allo specifico fine di agevolare un sodalizio di tipo mafioso. Nel procedere a questo giudizio eviterà di incorrere nei vizi sopra rilevati, ed in particolare nell'errore di ritenere che la consapevolezza dell'attuale ricorrente in ordine alla finalità dei suoi concorrenti di agevolare un'associazione di tipo mafioso mediante la condotta illecita realizzata in concorso con lui, sia desumibile dal solo convincimento dell'esistenza e dell'operatività di una organizzazione sussunnibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., della quale costoro facciano parte. 6 I vizi rilevati assorbono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso, concernenti il denunciato travisamento della prova nella ricostruzione dei rapporti tra EL RA ed i suoi concorrenti, siccome l'esatta definizione di tali rapporti deve essere oggetto di esame da parte del Giudice del rinvio quale elemento significativo per accertare se l'attuale ricorrente fosse consapevole che i compartecipi siano concorsi nell'attività illecita allo specifico fine di agevolare un sodalizio di tipo mafioso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 18/04/2023 Il Consigliere estensore Il Preidente