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Sentenza breve 12 marzo 2026
Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 12/03/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01707/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00643 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01707/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Vincenzo Greco e Maria Teresa Parrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ronconi, Dora Antonia Vuolo e
Angelo Saglimbene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento N. 01707/2025 REG.RIC.
- del provvedimento adottato da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione
Risorse Umane e Organizzazione VR-VE-TS- del 26 giugno 2025 – RFI-DRO
VR.VE.TS/A0011/P/2025/0001619, notificato a mezzo pec il 26 giugno 2025;
- di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenziali, con il quale RFI – sede di
Venezia ha rigettato l'istanza dell'odierno ricorrente del 23 maggio 2025, volta a ottenere il trasferimento, ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/92, presso la sede-
OMISSIS-– -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a. intimata, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti del giudizio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Presidente, dott.ssa
DE NI;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Visto l'art. 72 bis c.p.a.;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'immediata decisione del ricorso stante l'esistenza di una pregiudiziale questione in rito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone:
- di essere stato assunto in data 03.06.2024 dalla società RFI S.p.A. con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato ed inquadrato nella figura professionale di Tecnico della Manutenzione Rotabili, in organico presso -OMISSIS-
– Settore Commerciale; N. 01707/2025 REG.RIC.
- di aver presentato istanza il 06.09.2024, per ottenere il trasferimento ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/92 presso l'impianto del Comune-OMISSIS-, per poter assistere il nonno, riconosciuto affetto da Handicap grave;
- che RFI ha rigettato la predetta istanza in data 26.9.2025.
Con ricorso notificato in data 10/9/2025 e depositato in data 25/9/2025, ha chiesto l'annullamento del diniego deducendo i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 e dei principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa;
2) Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - Difetto assoluto di motivazione –
Difetto di istruttoria e dei presupposti. Violazione dell'art. 41 CEDU. Difetto di istruttoria;
In sostanza afferma di aver diritto al trasferimento in quanto unico familiare che può assistere il disabile e lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio RFI eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto R.F.I. è una società di diritto privato che opera in regime di concessione pubblica grazie ad un “Atto di concessione temporanea” (DM 138 T del 31.10.2000) cui non si applica il d.lgs. n. 165/2001.
Parte ricorrente ha aderito alla prospettazione di RFI.
E' stata quindi fissata camera di consiglio ai sensi dell'art. 72 bis c.p.a. per la decisione del ricorso in quanto suscettibile di immediata definizione.
All'udienza camerale del 12/3/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che effettivamente nel caso di specie la giurisdizione sia devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, posto che RFI è una società privata.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, salvi gli effetti dell'art. 11 c.p.a.
Spese compensate. N. 01707/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE NI, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena HA, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 01707/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00643 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01707/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Vincenzo Greco e Maria Teresa Parrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ronconi, Dora Antonia Vuolo e
Angelo Saglimbene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento N. 01707/2025 REG.RIC.
- del provvedimento adottato da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione
Risorse Umane e Organizzazione VR-VE-TS- del 26 giugno 2025 – RFI-DRO
VR.VE.TS/A0011/P/2025/0001619, notificato a mezzo pec il 26 giugno 2025;
- di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenziali, con il quale RFI – sede di
Venezia ha rigettato l'istanza dell'odierno ricorrente del 23 maggio 2025, volta a ottenere il trasferimento, ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/92, presso la sede-
OMISSIS-– -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a. intimata, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti del giudizio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Presidente, dott.ssa
DE NI;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Visto l'art. 72 bis c.p.a.;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'immediata decisione del ricorso stante l'esistenza di una pregiudiziale questione in rito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone:
- di essere stato assunto in data 03.06.2024 dalla società RFI S.p.A. con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato ed inquadrato nella figura professionale di Tecnico della Manutenzione Rotabili, in organico presso -OMISSIS-
– Settore Commerciale; N. 01707/2025 REG.RIC.
- di aver presentato istanza il 06.09.2024, per ottenere il trasferimento ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/92 presso l'impianto del Comune-OMISSIS-, per poter assistere il nonno, riconosciuto affetto da Handicap grave;
- che RFI ha rigettato la predetta istanza in data 26.9.2025.
Con ricorso notificato in data 10/9/2025 e depositato in data 25/9/2025, ha chiesto l'annullamento del diniego deducendo i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 e dei principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa;
2) Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - Difetto assoluto di motivazione –
Difetto di istruttoria e dei presupposti. Violazione dell'art. 41 CEDU. Difetto di istruttoria;
In sostanza afferma di aver diritto al trasferimento in quanto unico familiare che può assistere il disabile e lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio RFI eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto R.F.I. è una società di diritto privato che opera in regime di concessione pubblica grazie ad un “Atto di concessione temporanea” (DM 138 T del 31.10.2000) cui non si applica il d.lgs. n. 165/2001.
Parte ricorrente ha aderito alla prospettazione di RFI.
E' stata quindi fissata camera di consiglio ai sensi dell'art. 72 bis c.p.a. per la decisione del ricorso in quanto suscettibile di immediata definizione.
All'udienza camerale del 12/3/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che effettivamente nel caso di specie la giurisdizione sia devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, posto che RFI è una società privata.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, salvi gli effetti dell'art. 11 c.p.a.
Spese compensate. N. 01707/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE NI, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena HA, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 01707/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.