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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2100/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente e Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6858/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011484567000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011484567000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1724/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato nei confronti dell'ADER l'Avv. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 071202590114845 67/000, notificatale in data 25.3.2025, per un importo complessivo di € 24.194,99, deducendo l'illegittimità della pretesa relativa alle cartelle esattoriali n. 07120190125133115504 e n. 07120200007080413504 relative a debiti tributari del defunto padre;
la ricorrente ha eccepito di aver accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario già in data
11.3.2019 e che, pertanto, la sua responsabilità per i debiti ereditari era limitata intra vires hereditatis, non potendo in ogni caso l'Agente della CO aggredire i suoi beni personali;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'intimazione, vinte le spese. Si è costituita l'ADER chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in data 27.5.2025, frutto di un'iniziativa spontanea dell'Amministrazione in sede di autotutela, volta a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente dichiarare l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto del documentato integrale annullamento in autotutela dell'intimazione impugnata. Le spese di lite seguono vanno in ogni caso interamente compensate tenuto conto dell'oggettiva peculiarità della lite, connotata dalla documentata rituale notifica nel 2023 delle due cartelle presupposte di cui non è stata neppure allegata la pregressa impugnazione (con la conseguente cristallizzazione delle relative pretese tributarie poi annullate in via di autotutela.)
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente e Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6858/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011484567000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011484567000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1724/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato nei confronti dell'ADER l'Avv. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 071202590114845 67/000, notificatale in data 25.3.2025, per un importo complessivo di € 24.194,99, deducendo l'illegittimità della pretesa relativa alle cartelle esattoriali n. 07120190125133115504 e n. 07120200007080413504 relative a debiti tributari del defunto padre;
la ricorrente ha eccepito di aver accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario già in data
11.3.2019 e che, pertanto, la sua responsabilità per i debiti ereditari era limitata intra vires hereditatis, non potendo in ogni caso l'Agente della CO aggredire i suoi beni personali;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'intimazione, vinte le spese. Si è costituita l'ADER chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in data 27.5.2025, frutto di un'iniziativa spontanea dell'Amministrazione in sede di autotutela, volta a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente dichiarare l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto del documentato integrale annullamento in autotutela dell'intimazione impugnata. Le spese di lite seguono vanno in ogni caso interamente compensate tenuto conto dell'oggettiva peculiarità della lite, connotata dalla documentata rituale notifica nel 2023 delle due cartelle presupposte di cui non è stata neppure allegata la pregressa impugnazione (con la conseguente cristallizzazione delle relative pretese tributarie poi annullate in via di autotutela.)
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.