Ordinanza collegiale 20 dicembre 2023
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02257/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2257 del 2023, proposto da
RD VO, rappresentato e difeso dall'avvocato Brunello De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia del 23/08/2023, a firma del Responsabile dell''O.U. Servizi Territoriali Milano 2, con il quale si nega l''autorizzazione alla deroga alla distanza dal confine;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento ad essi connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non espressamente indicato in epigrafe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. AN IP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con atto depositato il 14 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Rilevato che:
- l’atto di rinuncia non è stato notificato all’Amministrazione resistente;
Considerato, tuttavia, che:
- la previsione di cui all'art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
- come chiarito dalla giurisprudenza, una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce comunque un qualificato ed univoco argomento di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del gravame a norma del comma 4 del richiamato art. 84 c.p.a., posto che tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale perché non notificato alle controparti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7.4.2023, n. 3631; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 28.5.2024, n. 1624);
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che la natura in rito della decisione e l’assenza di attività difensiva della parte resistente in vista della trattazione del merito (atteso anche che la dichiarazione di rinuncia è intervenuta prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie) giustifichi la compensazione delle spese del giudizio di merito, ferma la statuizione sulle spese della fase cautelare contenuta nella relativa ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AN IP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IP | EF LI |
IL SEGRETARIO