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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 27 novembre 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
R.G. N. 1021/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 8 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2023 promossa da:
(c.f.: , quale titolare dell'omonima Ditta, con sede in NO Parte_1 C.F._1
(PZ), alla Via XX Settembre n. 11, elettivamente domiciliato in Palazzo San Gervasio (PZ), alla Via
Gerardo P. M. Griesi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gervasio Cicoria (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende
RICORRENTE
contro
, (c.f.: ), in persona del Presidente p.t., dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elett.te dom.to in Mugnano del Cardinale (Av) alla via Montessori n. 16 presso lo studio dell'avv.
VA CO (c.f.: C.F._2
p.e.c.: , dal quale è rappresentato e difeso Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2377/2023 emessa dalla Provincia di , notificata in data 4.2.2023, con la quale CP_1 gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 6.760,00 in relazione alla violazione dell'art. 193 e 258 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il provvedimento opposto trae origine dal verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 5, Reg. Stazione, elevato dai Carabinieri Forestali della stazione di Lioni (Av), notificato in NO (PZ) il 28 febbraio 2018, all'esito di un controllo documentale dei formulari di trasporto rifiuti derivanti da lavori di smaltimento di imballaggi metallici, ferro, acciaio e rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione. Nello specifico, è stato contestato all'opponente che, nello spazio riservato al destinatario al punto 11 dei FIR, relativamente allo smaltimento eseguito in favore della FONDAZIONE INSIEME PER di Monteverde (AV), sono state marcate sia la casella "accettato per intero" che la casella "accettato per la seguente quantità". I
pagina 2 di 8 verbalizzanti considerando tali indicazioni “formalmente incomplete o inesatte” ritenevano integrata la violazione ed applicavano la sanzione amministrativa pari a complessivi € 13.416,00.
Il ricorrente ha introdotto il presente ricorso evidenziando il vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione laddove riporta che l'odierna parte attrice avrebbe omesso la produzione di scritti difensivi o richiesta di audizione personale entro il termine indicato. Invero, detta affermazione dimostrerebbe l'omesso esame da parte dell'ente degli scritti difensivi allegati dal ricorrente al ricorso introduttivo del presente giudizio. Secondo parte ricorrente, tale vizio inficerebbe il provvedimento per difetto assoluto di motivazione nella parte in cui l'ente sostiene che l'odierno ricorrente non avrebbe prodotto scritti difensivi.
In secondo luogo, il ricorrente ha eccepito l'incompetenza territoriale, atteso che il luogo della violazione sarebbe individuabile presso la sede della , in NO, provincia di Parte_2
Potenza. Inoltre, l'eccepita incompetenza sarebbe avvalorata dalla circostanza che la contestazione riguardante il punto 11 dei FIR e la pesa dei rifiuti è stata effettuata, non presso la sede della
FONDAZIONE INSIEME PER (luogo di carico), ma presso la sede della Ditta del ricorrente in
NO (PZ) (luogo di destinazione).
Nel merito, il ricorrente ritiene insussistente la violazione contestata in quanto avrebbe dichiarato al punto 11 di aver ritirato dalla Ditta FONDAZIONE PER la quantità di rifiuti indicata in kilogrammi, specificando che tale quantità corrisponda all'intero carico. Anche nel caso di alternatività tra le caselle l'averle marcate entrambe, secondo parte ricorrente, non avrebbe generato alcun equivoco circa l'avvenuto ritiro di rifiuti o l'esatta quantità. Inoltre, dal punto VII del Decreto Ministeriale n. 145 del
1° aprile 1998 si evincerebbe che l'alternatività riguarderebbe le due caselle “accettato per intero e
“accettato per la seguente quantità” e la casella “respinto per le seguenti motivazioni”. Per le seguenti ragioni, il ricorrente non avrebbe fornito un'indicazione incompleta o inesatta, ma rafforzata.
Ciò considerato, parte ricorrente ha concluso chiedendo di “1) ritenere e dichiarare la giuridica nullità
e/o inesistenza dell'ordinanza ingiunzione 2377/2023, emessa dalla
[...]
, e notificata in data 4 Controparte_3 febbraio 2023, e, comunque, ritenere e dichiarare l'incompetenza della , in favore Controparte_1 della;
2) in subordine, annullare l'ordinanza-ingiunzione perché nulla è dovuto CP_1 Parte_3 dall'esponente per non aver egli violato le disposizioni indicate in atti. Il tutto per i motivi di cui alle premesse e che qui devono intendersi per integralmente trascritti e riprodotti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
In data 22.11.2023 si è costituito in giudizio l'ente sostenendo la legittimità della CP_4 motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione n.2377/2023 che richiama espressamente il pagina 3 di 8 verbale di accertamento n. 05 del 24.02.2018, redatto dalla stazione Carabinieri Forestali di Lioni consegnato direttamente nelle mani del trasgressore, da cui si ricavano agevolmente e chiaramente tutti gli elementi posti a base della sanzione amministrativa irrogata. Da tale atto si evincono le ragioni di diritto e gli elementi di fatto alla base della motivazione dell'atto e, pertanto, il trasgressore è posto nelle condizioni di fare esercizio del diritto di difesa.
In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, parte resistente richiama sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità chiarendo che al fine di individuare l'autorità amministrativa competente per territorio per le violazioni amministrative relative ai formulari dei rifiuti occorre fare riferimento al luogo dell'accertamento: qualora venga accertata l'esecuzione di un trasporto di rifiuti senza formulario, o con formulario incompleto, nel territorio di una Provincia diversa da quella nel cui ambito sia stato irregolarmente compilato il formulario, la competenza circa l'irrogazione della sanzione è dell'ente provinciale del luogo di accertamento, in quanto l'illecito risulta consumato, parzialmente, anche in tale luogo.
Nel merito, l'ente resistente ha evidenziato che il formulario in quanto modello ministeriale è chiaro e intuitivo e risponde alla necessità di poter eseguire il monitoraggio dei rifiuti dalla loro produzione fino al relativo trasporto ed allo smaltimento finale. Il campo 11 di tale modello serve al destinatario dei rifiuti di dichiarare con quali modalità il carico è stato accettato. Le opzioni fornite dal documento sono tre: “Accettato per intero”, “Accettato per le seguenti quantità”, nel caso in cui il carico venga accettato per una quantità inferiore, e, infine, “Respinto per le seguenti motivazioni”. È evidente, secondo parte resistente, che lo sbarramento di entrambe le caselle è errato e fuorviante perché fornisce un'errata dichiarazione delle modalità e delle relative quantità e causa la sanzione di cui all'art.258 comma 5 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Alla luce di quanto suesposto, l'ente provinciale ha chiesto di “in via preliminare, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione della ordinanza ingiunzione n. 2377/2023 emessa dalla
di , opposta;
nel merito, rigettare l'opposizione promossa sig. , nella CP_1 CP_1 Parte_1 predetta qualità, in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare ordinanza ingiunzione opposta.”.
Istruito documentalmente il giudizio, alla odierna udienza è stato riservato per la decisione.
***
§Sull'eccezione di incompetenza
In ordine all'eccepita incompetenza territoriale, va evidenziato che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità individua nel luogo della violazione il criterio per determinare la competenza territoriale, anche nel caso in cui il trasporto coinvolga il territorio di più province. Da pagina 4 di 8 ultimo, si è chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, la competenza territoriale dell'autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest'ultima è stata accertata. In caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorie nello spazio, ai fini del radicamento della competenza, è sufficiente che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale di esse sia occorsa nel luogo dell'accertamento” (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n.
24391 del 10/08/2023).
Il luogo della violazione, quindi, va individuato nel luogo dove viene accertata, anche nel caso in cui, come quello in esame, il formulario sia stato compilato in una Provincia diversa da quella in cui è avvenuta l'esecuzione della prestazione. In quest'ultima ipotesi competente all'irrogazione della sanzione sarà l'ente provinciale del luogo di accertamento (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2
Num. 9986/2024), in quanto l'illecito risulterà consumato, parzialmente, anche in tale luogo.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione e dichiarata la competenza territoriale della , in Controparte_1 relazione al luogo di commissione della violazione e di accertamento della stessa.
Il motivo di opposizione va, dunque, rigettato.
§Sulla motivazione del provvedimento
Grava su ogni pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ex art. 3 della legge 241/90, che assume natura più pregnante e decisiva nella materia sanzionatoria.
La ragione dell'obbligo risiede nell'esigenza di tutelare i valori della trasparenza e dell'imparzialità che devono permeare l'operato della pubblica amministrazione. Nel diritto amministrativo sanzionatorio, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria, la motivazione assume una particolare funzione di tutela del cittadino per garantire al meglio i principi del giusto procedimento. L'obbligo motivazionale funge da corollario nel procedimento amministrativo dei principi fissati all'art. 111 della
Costituzione, atteso che il sanzionato potrà valutare il percorso logico-giuridico, e quindi il ragionamento, della p.a. nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori. Il medesimo fondamento giuridico vale per gli scritti difensivi che, dunque, intendono fornire al privato l'opportunità di far conoscere le proprie ragioni e, in qualche modo, incidere sulla decisione dell'organo, nell'esigenza di estendere ai procedimenti sanzionatori della p.a. le medesime garanzie previste dal testo costituzionale per la materia penalistica, come da tempo afferma la giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
In particolare, l'art. 18 comma 2 della l. 689/1981 prevede che: “L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della pagina 5 di 8 violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”
L'articolo in questione impone alla p.a. di acquisire ed esaminare scritti difensivi del presunto trasgressore al fine di attuare il principio del contraddittorio tra le parti, così che la parte sanzionata possa opporsi alle violazioni contestate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.”(Cass. Civ., Ord. Sez. 2, 14/12/2023, N. 35025)
Il provvedimento irrogativo della sanzione può essere anche succintamente motivato, purchè rappresenti in modo sufficientemente chiaro i presupposti di fatto e di diritto alla base della decisione.
Nel quadro motivazionale che deve fornire la p.a. vanno ricompresi anche gli scritti difensivi e il loro esame e la sinteticità, seppur ammessa, non può prevalere a discapito delle garanzie difensive dei cittadini.
Nel caso di specie l'ente sanzionante ha chiaramente omesso l'esame degli scritti affermando che “la parte non ha prodotto alla scritti difensivi o richiesta di audizione personale, Controparte_1 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81”. Occorre, tuttavia, chiarire, come emerge dagli atti allegati da parte ricorrente, che gli scritti difensivi venivano presentati dal presunto trasgressore in data 20.03.2018, entro il termine di
30 giorni dalla data di contestazione del 24.02.2018 e notificato in data 28.02.2018.
La comuniazione, pienamente rispettosa del termine indicato, avrebbe imposto all'ente provinciale l'esame delle contestazioni sollevate, il che, tuttavia, non è mai avvenuto.
Dunque, per i motivi esposti, è possibile ritenere la motivazione dell'ordinanza ingiunzione n. 2377 del
19.01.2023 carente, in quanto non prende in esame gli scritti difensivi, come stabilito dall'art.18 della legge 689/1981.
§ Nel merito
In effetti, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, emessa a conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della citata L. n. 689, art. 18, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, al pari della pronuncia dell'ordinanza ingiunzione prima della scadenza del termine di trenta giorni fissato per la trasmissione di scritti difensivi da parte dell'interessato, non comportano la nullità del provvedimento in quanto, pagina 6 di 8 riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione o di scritti difensivi dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 21146 del 2019 e ordinanza n. 5558/21).
Tuttavia, nella specie occorre rilevare che l'amministrazione, negando di aver ricevuto gli scritti difensivi tempestivamente comunicateli, non ha avuto modo di esaminare quanto ivi dedotto, in particolare sulla dedotta violazione dell'art. 258 del Codice dell'ambiente, il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.
Invero, secondo parte ricorrente non vi è stata alcuna inesattezza nella compilazione del modello FIR, atteso che la doppia indicazione sarebbe un quid pluris, che non inficerebbe la regolarità della attestazione, regolare ai sensi del DM 145/1998.
Circa la sussistenza del contestato errore nella compilazione del punto 11 dei FIR, si evidenzia come rientri nella normativa sanzionatoria l'alternatività tra le due caselle “accettato per intero e “accettato per la seguente quantità”, ove tutto o parte del rifiuto sia accettato dal ricevente e la casella “Respinto per le seguenti motivazioni”.
Ne discende che il ricorrente non abbia fornito indicazioni incomplete e/o inesatte, bensì un'indicazione che ben chiarisce che nessuna parte del rifiuto veniva rifiutata, specificandone altresì correttamente il peso esatto, essendone fatta solo una stima al momento della presa in carico.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel
d.m. 10 aprile 1998, n. 145, prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere, sia indicate all'inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità; risulta, per l'effetto, incompleto il documento che riporti la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo, né l'omessa indicazione del peso dei rifiuti verificato a destino può intendersi supplita "per relationem" dall'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, atteso che il rigore formale della normativa ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati e, così, di garantire una completa tracciabilità di tale attività” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34038 del 19/12/2019).
Da tale precedente di legittimità si desume che la formulazione del modulo è volta a far comprendere esattamente il peso dei rifiuti accettati o il rifiuto degli stessi, pur solo parziale.
pagina 7 di 8 In caso di accettazione, il peso esatto da verificarsi a destino (come indicato nella specie) va specificato, non essendo sufficiente indicare che lo stesso è accettato per intero, senza che risulti nel testo attestato l'esatto quantitativo.
Ne discende che la doppia barratura, sia della casella “accettato per intero” che quella “per la seguente quantità”, è dovuta all'esigenza di chiarezza volta, da un lato, a chiarire che nessuna parte del materiale
è stata rifiutata e, dall'altra, a poter esprimere numericamente la quantità accettata, in presenza di un carico accettato con “peso da verificarsi a destino”, a specifica indicazione del peso, che nella specie è risultato lievemente difforme da quello preventivato e, peraltro, nella specie risulta corrispondente con il peso indicato nelle ricevute allegate a ciascun formulario.
L'esistenza di una duplice casella, in altri termini, è stata utilizzata per specificare che il carico risultava accettato per intero (senza che parte del materiale fosse stato rifiutato) e che però lo stesso perveniva a destinazione nella misura esatta, lievemente difforme da quella preventivata, in tal caso, essendo onere della parte indicare il peso esatto.
Nella specie, dunque, il formulario non risulta inesatto né incompleto, ma fornisce una ulteriore specificazione del peso, verificato a destino, il che non consente di ritenere integrato l'illecito.
Il motivo di ricorso va pertanto accolto, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione.
§Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 2377 del
19 gennaio 2023, emessa dalla Provincia di;
CP_1
2. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per onorari, oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 27/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 27 novembre 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
R.G. N. 1021/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 8 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2023 promossa da:
(c.f.: , quale titolare dell'omonima Ditta, con sede in NO Parte_1 C.F._1
(PZ), alla Via XX Settembre n. 11, elettivamente domiciliato in Palazzo San Gervasio (PZ), alla Via
Gerardo P. M. Griesi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gervasio Cicoria (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende
RICORRENTE
contro
, (c.f.: ), in persona del Presidente p.t., dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elett.te dom.to in Mugnano del Cardinale (Av) alla via Montessori n. 16 presso lo studio dell'avv.
VA CO (c.f.: C.F._2
p.e.c.: , dal quale è rappresentato e difeso Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2377/2023 emessa dalla Provincia di , notificata in data 4.2.2023, con la quale CP_1 gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 6.760,00 in relazione alla violazione dell'art. 193 e 258 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il provvedimento opposto trae origine dal verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 5, Reg. Stazione, elevato dai Carabinieri Forestali della stazione di Lioni (Av), notificato in NO (PZ) il 28 febbraio 2018, all'esito di un controllo documentale dei formulari di trasporto rifiuti derivanti da lavori di smaltimento di imballaggi metallici, ferro, acciaio e rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione. Nello specifico, è stato contestato all'opponente che, nello spazio riservato al destinatario al punto 11 dei FIR, relativamente allo smaltimento eseguito in favore della FONDAZIONE INSIEME PER di Monteverde (AV), sono state marcate sia la casella "accettato per intero" che la casella "accettato per la seguente quantità". I
pagina 2 di 8 verbalizzanti considerando tali indicazioni “formalmente incomplete o inesatte” ritenevano integrata la violazione ed applicavano la sanzione amministrativa pari a complessivi € 13.416,00.
Il ricorrente ha introdotto il presente ricorso evidenziando il vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione laddove riporta che l'odierna parte attrice avrebbe omesso la produzione di scritti difensivi o richiesta di audizione personale entro il termine indicato. Invero, detta affermazione dimostrerebbe l'omesso esame da parte dell'ente degli scritti difensivi allegati dal ricorrente al ricorso introduttivo del presente giudizio. Secondo parte ricorrente, tale vizio inficerebbe il provvedimento per difetto assoluto di motivazione nella parte in cui l'ente sostiene che l'odierno ricorrente non avrebbe prodotto scritti difensivi.
In secondo luogo, il ricorrente ha eccepito l'incompetenza territoriale, atteso che il luogo della violazione sarebbe individuabile presso la sede della , in NO, provincia di Parte_2
Potenza. Inoltre, l'eccepita incompetenza sarebbe avvalorata dalla circostanza che la contestazione riguardante il punto 11 dei FIR e la pesa dei rifiuti è stata effettuata, non presso la sede della
FONDAZIONE INSIEME PER (luogo di carico), ma presso la sede della Ditta del ricorrente in
NO (PZ) (luogo di destinazione).
Nel merito, il ricorrente ritiene insussistente la violazione contestata in quanto avrebbe dichiarato al punto 11 di aver ritirato dalla Ditta FONDAZIONE PER la quantità di rifiuti indicata in kilogrammi, specificando che tale quantità corrisponda all'intero carico. Anche nel caso di alternatività tra le caselle l'averle marcate entrambe, secondo parte ricorrente, non avrebbe generato alcun equivoco circa l'avvenuto ritiro di rifiuti o l'esatta quantità. Inoltre, dal punto VII del Decreto Ministeriale n. 145 del
1° aprile 1998 si evincerebbe che l'alternatività riguarderebbe le due caselle “accettato per intero e
“accettato per la seguente quantità” e la casella “respinto per le seguenti motivazioni”. Per le seguenti ragioni, il ricorrente non avrebbe fornito un'indicazione incompleta o inesatta, ma rafforzata.
Ciò considerato, parte ricorrente ha concluso chiedendo di “1) ritenere e dichiarare la giuridica nullità
e/o inesistenza dell'ordinanza ingiunzione 2377/2023, emessa dalla
[...]
, e notificata in data 4 Controparte_3 febbraio 2023, e, comunque, ritenere e dichiarare l'incompetenza della , in favore Controparte_1 della;
2) in subordine, annullare l'ordinanza-ingiunzione perché nulla è dovuto CP_1 Parte_3 dall'esponente per non aver egli violato le disposizioni indicate in atti. Il tutto per i motivi di cui alle premesse e che qui devono intendersi per integralmente trascritti e riprodotti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
In data 22.11.2023 si è costituito in giudizio l'ente sostenendo la legittimità della CP_4 motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione n.2377/2023 che richiama espressamente il pagina 3 di 8 verbale di accertamento n. 05 del 24.02.2018, redatto dalla stazione Carabinieri Forestali di Lioni consegnato direttamente nelle mani del trasgressore, da cui si ricavano agevolmente e chiaramente tutti gli elementi posti a base della sanzione amministrativa irrogata. Da tale atto si evincono le ragioni di diritto e gli elementi di fatto alla base della motivazione dell'atto e, pertanto, il trasgressore è posto nelle condizioni di fare esercizio del diritto di difesa.
In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, parte resistente richiama sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità chiarendo che al fine di individuare l'autorità amministrativa competente per territorio per le violazioni amministrative relative ai formulari dei rifiuti occorre fare riferimento al luogo dell'accertamento: qualora venga accertata l'esecuzione di un trasporto di rifiuti senza formulario, o con formulario incompleto, nel territorio di una Provincia diversa da quella nel cui ambito sia stato irregolarmente compilato il formulario, la competenza circa l'irrogazione della sanzione è dell'ente provinciale del luogo di accertamento, in quanto l'illecito risulta consumato, parzialmente, anche in tale luogo.
Nel merito, l'ente resistente ha evidenziato che il formulario in quanto modello ministeriale è chiaro e intuitivo e risponde alla necessità di poter eseguire il monitoraggio dei rifiuti dalla loro produzione fino al relativo trasporto ed allo smaltimento finale. Il campo 11 di tale modello serve al destinatario dei rifiuti di dichiarare con quali modalità il carico è stato accettato. Le opzioni fornite dal documento sono tre: “Accettato per intero”, “Accettato per le seguenti quantità”, nel caso in cui il carico venga accettato per una quantità inferiore, e, infine, “Respinto per le seguenti motivazioni”. È evidente, secondo parte resistente, che lo sbarramento di entrambe le caselle è errato e fuorviante perché fornisce un'errata dichiarazione delle modalità e delle relative quantità e causa la sanzione di cui all'art.258 comma 5 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Alla luce di quanto suesposto, l'ente provinciale ha chiesto di “in via preliminare, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione della ordinanza ingiunzione n. 2377/2023 emessa dalla
di , opposta;
nel merito, rigettare l'opposizione promossa sig. , nella CP_1 CP_1 Parte_1 predetta qualità, in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare ordinanza ingiunzione opposta.”.
Istruito documentalmente il giudizio, alla odierna udienza è stato riservato per la decisione.
***
§Sull'eccezione di incompetenza
In ordine all'eccepita incompetenza territoriale, va evidenziato che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità individua nel luogo della violazione il criterio per determinare la competenza territoriale, anche nel caso in cui il trasporto coinvolga il territorio di più province. Da pagina 4 di 8 ultimo, si è chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, la competenza territoriale dell'autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest'ultima è stata accertata. In caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorie nello spazio, ai fini del radicamento della competenza, è sufficiente che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale di esse sia occorsa nel luogo dell'accertamento” (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n.
24391 del 10/08/2023).
Il luogo della violazione, quindi, va individuato nel luogo dove viene accertata, anche nel caso in cui, come quello in esame, il formulario sia stato compilato in una Provincia diversa da quella in cui è avvenuta l'esecuzione della prestazione. In quest'ultima ipotesi competente all'irrogazione della sanzione sarà l'ente provinciale del luogo di accertamento (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2
Num. 9986/2024), in quanto l'illecito risulterà consumato, parzialmente, anche in tale luogo.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione e dichiarata la competenza territoriale della , in Controparte_1 relazione al luogo di commissione della violazione e di accertamento della stessa.
Il motivo di opposizione va, dunque, rigettato.
§Sulla motivazione del provvedimento
Grava su ogni pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ex art. 3 della legge 241/90, che assume natura più pregnante e decisiva nella materia sanzionatoria.
La ragione dell'obbligo risiede nell'esigenza di tutelare i valori della trasparenza e dell'imparzialità che devono permeare l'operato della pubblica amministrazione. Nel diritto amministrativo sanzionatorio, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria, la motivazione assume una particolare funzione di tutela del cittadino per garantire al meglio i principi del giusto procedimento. L'obbligo motivazionale funge da corollario nel procedimento amministrativo dei principi fissati all'art. 111 della
Costituzione, atteso che il sanzionato potrà valutare il percorso logico-giuridico, e quindi il ragionamento, della p.a. nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori. Il medesimo fondamento giuridico vale per gli scritti difensivi che, dunque, intendono fornire al privato l'opportunità di far conoscere le proprie ragioni e, in qualche modo, incidere sulla decisione dell'organo, nell'esigenza di estendere ai procedimenti sanzionatori della p.a. le medesime garanzie previste dal testo costituzionale per la materia penalistica, come da tempo afferma la giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
In particolare, l'art. 18 comma 2 della l. 689/1981 prevede che: “L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della pagina 5 di 8 violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”
L'articolo in questione impone alla p.a. di acquisire ed esaminare scritti difensivi del presunto trasgressore al fine di attuare il principio del contraddittorio tra le parti, così che la parte sanzionata possa opporsi alle violazioni contestate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.”(Cass. Civ., Ord. Sez. 2, 14/12/2023, N. 35025)
Il provvedimento irrogativo della sanzione può essere anche succintamente motivato, purchè rappresenti in modo sufficientemente chiaro i presupposti di fatto e di diritto alla base della decisione.
Nel quadro motivazionale che deve fornire la p.a. vanno ricompresi anche gli scritti difensivi e il loro esame e la sinteticità, seppur ammessa, non può prevalere a discapito delle garanzie difensive dei cittadini.
Nel caso di specie l'ente sanzionante ha chiaramente omesso l'esame degli scritti affermando che “la parte non ha prodotto alla scritti difensivi o richiesta di audizione personale, Controparte_1 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81”. Occorre, tuttavia, chiarire, come emerge dagli atti allegati da parte ricorrente, che gli scritti difensivi venivano presentati dal presunto trasgressore in data 20.03.2018, entro il termine di
30 giorni dalla data di contestazione del 24.02.2018 e notificato in data 28.02.2018.
La comuniazione, pienamente rispettosa del termine indicato, avrebbe imposto all'ente provinciale l'esame delle contestazioni sollevate, il che, tuttavia, non è mai avvenuto.
Dunque, per i motivi esposti, è possibile ritenere la motivazione dell'ordinanza ingiunzione n. 2377 del
19.01.2023 carente, in quanto non prende in esame gli scritti difensivi, come stabilito dall'art.18 della legge 689/1981.
§ Nel merito
In effetti, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, emessa a conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della citata L. n. 689, art. 18, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, al pari della pronuncia dell'ordinanza ingiunzione prima della scadenza del termine di trenta giorni fissato per la trasmissione di scritti difensivi da parte dell'interessato, non comportano la nullità del provvedimento in quanto, pagina 6 di 8 riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione o di scritti difensivi dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 21146 del 2019 e ordinanza n. 5558/21).
Tuttavia, nella specie occorre rilevare che l'amministrazione, negando di aver ricevuto gli scritti difensivi tempestivamente comunicateli, non ha avuto modo di esaminare quanto ivi dedotto, in particolare sulla dedotta violazione dell'art. 258 del Codice dell'ambiente, il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.
Invero, secondo parte ricorrente non vi è stata alcuna inesattezza nella compilazione del modello FIR, atteso che la doppia indicazione sarebbe un quid pluris, che non inficerebbe la regolarità della attestazione, regolare ai sensi del DM 145/1998.
Circa la sussistenza del contestato errore nella compilazione del punto 11 dei FIR, si evidenzia come rientri nella normativa sanzionatoria l'alternatività tra le due caselle “accettato per intero e “accettato per la seguente quantità”, ove tutto o parte del rifiuto sia accettato dal ricevente e la casella “Respinto per le seguenti motivazioni”.
Ne discende che il ricorrente non abbia fornito indicazioni incomplete e/o inesatte, bensì un'indicazione che ben chiarisce che nessuna parte del rifiuto veniva rifiutata, specificandone altresì correttamente il peso esatto, essendone fatta solo una stima al momento della presa in carico.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel
d.m. 10 aprile 1998, n. 145, prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere, sia indicate all'inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità; risulta, per l'effetto, incompleto il documento che riporti la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo, né l'omessa indicazione del peso dei rifiuti verificato a destino può intendersi supplita "per relationem" dall'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, atteso che il rigore formale della normativa ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati e, così, di garantire una completa tracciabilità di tale attività” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34038 del 19/12/2019).
Da tale precedente di legittimità si desume che la formulazione del modulo è volta a far comprendere esattamente il peso dei rifiuti accettati o il rifiuto degli stessi, pur solo parziale.
pagina 7 di 8 In caso di accettazione, il peso esatto da verificarsi a destino (come indicato nella specie) va specificato, non essendo sufficiente indicare che lo stesso è accettato per intero, senza che risulti nel testo attestato l'esatto quantitativo.
Ne discende che la doppia barratura, sia della casella “accettato per intero” che quella “per la seguente quantità”, è dovuta all'esigenza di chiarezza volta, da un lato, a chiarire che nessuna parte del materiale
è stata rifiutata e, dall'altra, a poter esprimere numericamente la quantità accettata, in presenza di un carico accettato con “peso da verificarsi a destino”, a specifica indicazione del peso, che nella specie è risultato lievemente difforme da quello preventivato e, peraltro, nella specie risulta corrispondente con il peso indicato nelle ricevute allegate a ciascun formulario.
L'esistenza di una duplice casella, in altri termini, è stata utilizzata per specificare che il carico risultava accettato per intero (senza che parte del materiale fosse stato rifiutato) e che però lo stesso perveniva a destinazione nella misura esatta, lievemente difforme da quella preventivata, in tal caso, essendo onere della parte indicare il peso esatto.
Nella specie, dunque, il formulario non risulta inesatto né incompleto, ma fornisce una ulteriore specificazione del peso, verificato a destino, il che non consente di ritenere integrato l'illecito.
Il motivo di ricorso va pertanto accolto, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione.
§Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 2377 del
19 gennaio 2023, emessa dalla Provincia di;
CP_1
2. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per onorari, oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 27/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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