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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1455/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1264/2019 depositato il 22/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3313/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 08/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T00728/2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T00728/2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T00728/2010 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. RJY01T100728/2010, relativo all'anno d'imposta 2006,
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa procedeva alla rettifica del reddito del contribuente Resistente_1, in qualità di socio unico di società a ristretta base partecipativa, a seguito di accertamento induttivo fondato su gravi incongruenze riscontrate tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle modalità di esercizio dell'attività.
In particolare, l'Ufficio rilevava una gestione manifestamente antieconomica, caratterizzata da reiterate perdite d'esercizio, da una notevole sproporzione tra il costo del personale e i ricavi dichiarati, nonché da ulteriori elementi indiziari idonei a fondare l'accertamento ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973. In ragione della ristretta base sociale e della partecipazione totalitaria del contribuente al capitale, l'Ufficio presumeva la distribuzione degli utili extracontabili in capo al socio, procedendo alla conseguente imputazione del reddito di partecipazione.
Avverso il suddetto avviso di accertamento n. RJY01T100728/2010 – anno d'imposta
2006, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3313/05/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo e la presunzione di distribuzione degli utili, ma procedendo a una rideterminazione del reddito imponibile, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, deducendo l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la legittimità dell'accertamento induttivo e l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo al socio unico, aveva proceduto a una rideterminazione del reddito imponibile senza indicare i criteri adottati né il percorso logico-giuridico seguito.
In particolare, l'Ufficio appellante rilevava come la Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver condiviso l'impianto accertativo e la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall'Amministrazione finanziaria, avesse ingiustificatamente ridotto l'imponibile, ponendo in essere una valutazione sostanzialmente equitativa, non consentita in materia tributaria.
L'Agenzia delle Entrate evidenziava, altresì, il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, lamentando la violazione degli obblighi motivazionali previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 111 della Costituzione, atteso che il giudice di primo grado non aveva in alcun modo esplicitato le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della riduzione del reddito accertato.
Con l'atto di appello, l'Ufficio chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado, con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento n. RJY01T100728/2010 – anno d'imposta 2006, così come originariamente emesso.
Nel presente grado di giudizio non risulta la costituzione del contribuente.
All'udienza del 18 novembre 2024, esaurita la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il presente giudizio ha a oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento n.
RJY01T100728/2010, relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti del contribuente quale socio unico di società a ristretta base partecipativa. La mancata partecipazione al giudizio della società e la mancata costituzione del contribuente nel presente grado non incidono sulla validità del contraddittorio, atteso che il giudizio concernente il reddito di partecipazione del socio conserva piena autonomia soggettiva e processuale rispetto a quello relativo al reddito societario, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Dalla sentenza impugnata emerge come il giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio, fondato su una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere inattendibile la contabilità formalmente tenuta dal contribuente in ragione della manifesta antieconomicità della gestione. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, qualora la stessa risulti intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente (Cass., sez. V, 30 dicembre 2015, n.
26036; Cass., sez. V, 17 settembre 2001, n. 11645).
Parimenti corretta risulta la statuizione del primo giudice in ordine all'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo al socio unico. È principio consolidato che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione degli stessi ai soci, salvo prova contraria, gravando su questi ultimi l'onere di dimostrare che tali utili non siano stati percepiti (Cass., sez. V, 9 maggio 2018, n. 10973; Cass., sez. V, 30 ottobre 2017, n. 27778; Cass., sez. V, 6 ottobre 2020, n. 20870). Nel caso di specie, il contribuente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare tale presunzione.
Tuttavia, a fronte del riconoscimento della legittimità dell'impianto accertativo, la sentenza di primo grado risulta viziata nella parte in cui ha proceduto a una rideterminazione del reddito imponibile senza indicare gli elementi istruttori posti a fondamento della decisione,
i criteri di calcolo adottati né il percorso logico-giuridico seguito. Tale carenza integra un difetto di motivazione rilevante, poiché la motivazione si risolve in affermazioni meramente assertive e prive di reale contenuto argomentativo.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è nulla la sentenza che, pur confermando la legittimità dell'accertamento, riduca l'imponibile in via sostanzialmente equitativa, senza dar conto delle ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della quantificazione operata, in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c.
e dell'art. 111, comma 6, Cost. (Cass., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11880; Cass., sez. V, 3 aprile 2014, n. 8053).
È, infatti, principio pacifico che il giudice tributario non disponga di poteri equitativi nella determinazione dell'imposta e che, una volta riconosciuta la legittimità dell'accertamento, possa procedere a una diversa quantificazione del tributo esclusivamente sulla base di specifici elementi probatori puntualmente indicati e motivati. In difetto, la rideterminazione dell'imponibile si pone in contrasto con il principio di legalità dell'imposizione sancito dall'art. 23 della Costituzione (Cass., sez. V, 19 ottobre 2017, n. 26157; Cass., sez. V, 9 ottobre 2014, n. 21154).
Nel caso di specie, la riduzione dell'imponibile operata dal giudice di primo grado risulta priva di qualsiasi supporto argomentativo e si traduce in un intervento sostitutivo non consentito, con conseguente illegittimità della decisione impugnata. Ne consegue che l'appello proposto dall'Agenz5ia delle Entrate deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e conferma della legittimità dell'avviso di accertamento n. RJY01T100728/2010, relativo all'anno d'imposta 2006, così come originariamente emesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa
e, per l'effetto, in riforma integralmente la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa n. 3313/05/2018, dichiara legittimo l'avviso di accertamento n.
RJY01T100728/2010, relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti del
Resistente_1contribuente .
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 per il primo grado e euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.
Il Presidente est.
UN CI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1264/2019 depositato il 22/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3313/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 08/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T00728/2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T00728/2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T00728/2010 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. RJY01T100728/2010, relativo all'anno d'imposta 2006,
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa procedeva alla rettifica del reddito del contribuente Resistente_1, in qualità di socio unico di società a ristretta base partecipativa, a seguito di accertamento induttivo fondato su gravi incongruenze riscontrate tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle modalità di esercizio dell'attività.
In particolare, l'Ufficio rilevava una gestione manifestamente antieconomica, caratterizzata da reiterate perdite d'esercizio, da una notevole sproporzione tra il costo del personale e i ricavi dichiarati, nonché da ulteriori elementi indiziari idonei a fondare l'accertamento ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973. In ragione della ristretta base sociale e della partecipazione totalitaria del contribuente al capitale, l'Ufficio presumeva la distribuzione degli utili extracontabili in capo al socio, procedendo alla conseguente imputazione del reddito di partecipazione.
Avverso il suddetto avviso di accertamento n. RJY01T100728/2010 – anno d'imposta
2006, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3313/05/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo e la presunzione di distribuzione degli utili, ma procedendo a una rideterminazione del reddito imponibile, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, deducendo l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la legittimità dell'accertamento induttivo e l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo al socio unico, aveva proceduto a una rideterminazione del reddito imponibile senza indicare i criteri adottati né il percorso logico-giuridico seguito.
In particolare, l'Ufficio appellante rilevava come la Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver condiviso l'impianto accertativo e la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall'Amministrazione finanziaria, avesse ingiustificatamente ridotto l'imponibile, ponendo in essere una valutazione sostanzialmente equitativa, non consentita in materia tributaria.
L'Agenzia delle Entrate evidenziava, altresì, il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, lamentando la violazione degli obblighi motivazionali previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 111 della Costituzione, atteso che il giudice di primo grado non aveva in alcun modo esplicitato le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della riduzione del reddito accertato.
Con l'atto di appello, l'Ufficio chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado, con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento n. RJY01T100728/2010 – anno d'imposta 2006, così come originariamente emesso.
Nel presente grado di giudizio non risulta la costituzione del contribuente.
All'udienza del 18 novembre 2024, esaurita la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il presente giudizio ha a oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento n.
RJY01T100728/2010, relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti del contribuente quale socio unico di società a ristretta base partecipativa. La mancata partecipazione al giudizio della società e la mancata costituzione del contribuente nel presente grado non incidono sulla validità del contraddittorio, atteso che il giudizio concernente il reddito di partecipazione del socio conserva piena autonomia soggettiva e processuale rispetto a quello relativo al reddito societario, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Dalla sentenza impugnata emerge come il giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio, fondato su una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere inattendibile la contabilità formalmente tenuta dal contribuente in ragione della manifesta antieconomicità della gestione. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, qualora la stessa risulti intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente (Cass., sez. V, 30 dicembre 2015, n.
26036; Cass., sez. V, 17 settembre 2001, n. 11645).
Parimenti corretta risulta la statuizione del primo giudice in ordine all'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo al socio unico. È principio consolidato che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione degli stessi ai soci, salvo prova contraria, gravando su questi ultimi l'onere di dimostrare che tali utili non siano stati percepiti (Cass., sez. V, 9 maggio 2018, n. 10973; Cass., sez. V, 30 ottobre 2017, n. 27778; Cass., sez. V, 6 ottobre 2020, n. 20870). Nel caso di specie, il contribuente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare tale presunzione.
Tuttavia, a fronte del riconoscimento della legittimità dell'impianto accertativo, la sentenza di primo grado risulta viziata nella parte in cui ha proceduto a una rideterminazione del reddito imponibile senza indicare gli elementi istruttori posti a fondamento della decisione,
i criteri di calcolo adottati né il percorso logico-giuridico seguito. Tale carenza integra un difetto di motivazione rilevante, poiché la motivazione si risolve in affermazioni meramente assertive e prive di reale contenuto argomentativo.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è nulla la sentenza che, pur confermando la legittimità dell'accertamento, riduca l'imponibile in via sostanzialmente equitativa, senza dar conto delle ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della quantificazione operata, in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c.
e dell'art. 111, comma 6, Cost. (Cass., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11880; Cass., sez. V, 3 aprile 2014, n. 8053).
È, infatti, principio pacifico che il giudice tributario non disponga di poteri equitativi nella determinazione dell'imposta e che, una volta riconosciuta la legittimità dell'accertamento, possa procedere a una diversa quantificazione del tributo esclusivamente sulla base di specifici elementi probatori puntualmente indicati e motivati. In difetto, la rideterminazione dell'imponibile si pone in contrasto con il principio di legalità dell'imposizione sancito dall'art. 23 della Costituzione (Cass., sez. V, 19 ottobre 2017, n. 26157; Cass., sez. V, 9 ottobre 2014, n. 21154).
Nel caso di specie, la riduzione dell'imponibile operata dal giudice di primo grado risulta priva di qualsiasi supporto argomentativo e si traduce in un intervento sostitutivo non consentito, con conseguente illegittimità della decisione impugnata. Ne consegue che l'appello proposto dall'Agenz5ia delle Entrate deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e conferma della legittimità dell'avviso di accertamento n. RJY01T100728/2010, relativo all'anno d'imposta 2006, così come originariamente emesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa
e, per l'effetto, in riforma integralmente la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa n. 3313/05/2018, dichiara legittimo l'avviso di accertamento n.
RJY01T100728/2010, relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti del
Resistente_1contribuente .
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 per il primo grado e euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.
Il Presidente est.
UN CI