Articolo 16 della Legge 28 luglio 1999, n. 266
Articolo 15Articolo 17
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Art. 16. Delega al Governo per agevolare la mobilita' del
personale militare e delle Forze di polizia 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 , sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 . In tale caso si applicano le modalita' di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560 .
10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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