CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1088/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 746 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
la ricorrente si riporta agli atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il 19.5.2025 il Comune di Taranto notificava a ricorrente 1 l'avviso di accertamento n. 746 del
5.5.2025, con il quale intimava il pagamento della complessiva somma di €.9.604,00 a titolo di Tari non pagata relativamente agli anni 2022 e 2023 per l'immobile sito in Taranto, alla via Mercato Nuovo, identificato al fg 319 part.lla 2953 subalterno 13 cat C02-04.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1088/2025 il ricorrente 1 impugnava il predetto avviso per “Violazione e falsa applicazione della l. n. 147/2013, art. 1, commi 641 e 649 e dlgs n 507/1993 art 62”.
Deduceva il ricorrente:
che l'immobile tassato non era di sua proprietà né era stato da lui mai utilizzato o posseduto a qualsiasi titolo;
che, invero, l'immobile apparteneva per 2/3 alla Agida SRL giusta atto di acquisto per notar Nominativo_1 rep 90990 racc 24202 dell'11.12.2007 e per 1/3 da Ricorrente_2 come poteva evincersi dalla visura catastale storica allegata e dal medesimo atto pubblico;
che, dunque, egli non era tenuto al pagamento di alcuna imposta;
che, in ogni caso, la Tari non poteva essere richiesta nei confronti di chicchessia, atteso che, come si evinceva dall'atto pubblico, l'immobile già alla vendita si presentava in pessime condizioni statiche ed era inagibile;
che tali condizioni si erano poi ancora aggravate nel tempo come indicato nella perizia giurata redatta dal Geom. Nominativo_3 e nelle foto ad essa allegate.
Il Comune restava contumace.
La ricorrente ha avanzato istanza di sospensione dell'atto.
All'esito dell'udienza fissata sull'istanza di inibitoria la causa è stata definita nei modi di cui all'art. 47 ter, comma 3, d. lgs. 546/1992.
La visura catastale agli atti attesta che, in effetti, l'immobile tassato è intestato a società 1 e Ricorrente_2
.
Dunque, il ricorrente non è il soggetto passivo dell'imposta.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Taranto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1088/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 746 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
la ricorrente si riporta agli atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il 19.5.2025 il Comune di Taranto notificava a ricorrente 1 l'avviso di accertamento n. 746 del
5.5.2025, con il quale intimava il pagamento della complessiva somma di €.9.604,00 a titolo di Tari non pagata relativamente agli anni 2022 e 2023 per l'immobile sito in Taranto, alla via Mercato Nuovo, identificato al fg 319 part.lla 2953 subalterno 13 cat C02-04.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1088/2025 il ricorrente 1 impugnava il predetto avviso per “Violazione e falsa applicazione della l. n. 147/2013, art. 1, commi 641 e 649 e dlgs n 507/1993 art 62”.
Deduceva il ricorrente:
che l'immobile tassato non era di sua proprietà né era stato da lui mai utilizzato o posseduto a qualsiasi titolo;
che, invero, l'immobile apparteneva per 2/3 alla Agida SRL giusta atto di acquisto per notar Nominativo_1 rep 90990 racc 24202 dell'11.12.2007 e per 1/3 da Ricorrente_2 come poteva evincersi dalla visura catastale storica allegata e dal medesimo atto pubblico;
che, dunque, egli non era tenuto al pagamento di alcuna imposta;
che, in ogni caso, la Tari non poteva essere richiesta nei confronti di chicchessia, atteso che, come si evinceva dall'atto pubblico, l'immobile già alla vendita si presentava in pessime condizioni statiche ed era inagibile;
che tali condizioni si erano poi ancora aggravate nel tempo come indicato nella perizia giurata redatta dal Geom. Nominativo_3 e nelle foto ad essa allegate.
Il Comune restava contumace.
La ricorrente ha avanzato istanza di sospensione dell'atto.
All'esito dell'udienza fissata sull'istanza di inibitoria la causa è stata definita nei modi di cui all'art. 47 ter, comma 3, d. lgs. 546/1992.
La visura catastale agli atti attesta che, in effetti, l'immobile tassato è intestato a società 1 e Ricorrente_2
.
Dunque, il ricorrente non è il soggetto passivo dell'imposta.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Taranto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge