Articolo 6 della Legge 31 luglio 1954, n. 580
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 agosto 1954
Art. 6.
A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni e di assegni indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876 , e' concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla meta' di una mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.
Per la concessione dell'anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilita' dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876 .
L'anticipazione di cui al presente articolo e' concessa anche ai titolari di pensioni provvisorie accordate in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769 , in sostituzione di pensioni jugoslave. Il pagamento di tali pensioni - limitato al 30 giugno 1953 dall' art. 24 della legge 8 aprile 1952, n. 212 - e' ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1956. Ai titolari di dette pensioni e' estesa, a decorrere dal 1 gennaio 1953, la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 876 .
L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.
Entrata in vigore il 8 agosto 1954