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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 18/2024 R.G., vertente TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caulonia Marina (RC) alla via degli Angioini SNC “Amusa Residence”, presso lo studio dell'Avv. Stefano Amato, C.F.: , dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso, fax 09641903202, pec Email_1 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 14.11.2018 innanzi al Tribunale di Locri, Parte_1 esponeva di essere stato assunto in data 22.09.2010 come manovale edile con contratto a tempo indeterminato dall'impresa “Martinello Cosimo” con sede in Riace, Via Umberto I. Il rapporto di lavoro era cessato il 30.09.2011 a seguito di licenziamento. Nel giugno 2012 aveva presentato alla domanda di mobilità in Controparte_1 deroga, per il tramite di patronato INCA-CAAF, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione della prestazione. La prestazione non era stata erogata per responsabilità della che, Controparte_1 pur avendo ricevuto tempestivamente la domanda, non aveva provveduto ad autorizzarne la liquidazione. Chiedeva, pertanto: “Accertare che il Sig. aveva diritto a percepire Parte_1 la mobilità in Deroga;
Accertare e dichiarare la responsabilità della in Controparte_1 ordine alla mancata concessione della mobilità in deroga al sig. ; Condannare la Parte_1
al pagamento in favore del sig. della mobilità in deroga a Controparte_1 Parte_1 lui dovuta corrispondendo la somma pari ad € 27 .966,44., oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, Condannare la a pagare i danni al sig. nella misura Controparte_1 Parte_1 che il G.L. riterrà più opportuno”, con vittoria di spese. Costituitasi in giudizio la deduceva di non aver mai ricevuto la Controparte_1 richiesta di mobilità in deroga asseritamente presentata e chiedeva, per tale motivo, il rigetto del ricorso. 2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 692/2023, pubblicata il 17.07.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 6.343,22, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
Condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.900 oltre spese generali, IVA e CPA e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Esponeva il Tribunale che il ricorrente aveva agito in giudizio allegando di essere titolare dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell'indennità di mobilità in deroga e di aver inoltrato alla la richiesta per il riconoscimento della prestazione, Controparte_1
a mezzo del patronato INCA-CAAF, appartenente all'Organizzazione sindacale FILLEA CGIL, con sede in Caulonia. Aveva dedotto di aver subito un danno patrimoniale a causa dell'inerzia della CP_1
che, a fronte della richiesta tempestivamente inoltrata, non aveva mai provveduto
[...] ad autorizzare l'erogazione della prestazione. La , all'atto della propria costituzione, si era limitata a dedurre di non Controparte_1 aver ricevuto la richiesta di mobilità in deroga del ricorrente. A fronte di tale deduzione, su istanza del ricorrente, veniva acquisita documentazione attestante l'effettiva ricezione da parte della della richiesta avanzata dal ricorrente CP_1 a mezzo del patronato. Era prodotta una comunicazione proveniente dalla Regione, Ufficio Coordinamento Ammortizzatori Sociali, Unità di Crisi, protocollo n. SIAR/294270, cui era allegato l'elenco delle pratiche di mobilità in deroga giunte alla medesima unità e che risultavano incomplete, con richiesta di integrazione documentale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nell'elenco era inclusa una richiesta proveniente dall'azienda “Martinello Cosimo” per un lavoratore, con referente “Sainato CGIL”, giunta in data 15.06.2012. Tale voce dell'elenco era senz'altro riferibile al ricorrente, in quanto la documentazione prodotta era perfettamente coerente con l'ulteriore documentazione già allegata al ricorso, essendo presente in atti: a) richiesta di mobilità in deroga per l'Azienda “Martinello Cosimo” per un lavoratore, per il periodo 06.06.2012 - 31.12.2012 la cui referente era Per_1
della Fillea CGIL;
b) dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un
[...] percorso di riqualificazione professionale debitamente compilata e sottoscritta dal ricorrente;
c) ricevuta di spedizione di raccomandata all'ufficio Coordinamento Ammortizzatori Sociali in data 13.06.2012. Il ricorrente aveva, inoltre, allegato di aver provveduto ad inviare tutta la documentazione integrativa richiesta a mezzo di successiva raccomandata, in data 19.06.2012, producendo la ricevuta di spedizione.
, a fronte delle ulteriori specifiche deduzioni e produzioni del ricorrente, non CP_2 aveva contestato alcuna delle allegazioni operate dallo stesso, non avendo giammai contestato di aver ricevuto la raccomandata del 19.06.2012, né di aver ricevuto la documentazione integrativa richiesta. Né, una volta acquisita prova in giudizio dell'effettiva ricezione della richiesta di mobilità in deroga, la aveva negato la ricorrenza dei requisiti oggetti e soggettivi Controparte_1 per l'erogazione della prestazione. Sul punto, dunque, non poteva che ritenersi che la mancata contestazione da parte della ne comportasse la pacifica ammissione, con esclusione tanto dell'onere della CP_1 parte di offrirne la prova, tanto del dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame 3
(cfr, ex plurimis, Cass. 18202/08 “il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità”). Con riferimento alla prova della ricezione delle raccomandate spedite dal ricorrente alla , operava inoltre il principio costantemente confermato dalla Corte di Controparte_1 Cassazione secondo cui “La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto” (cfr. Cass. 17204/16). Dalla totale mancanza di contestazioni ad opera della resistente non poteva che conseguire l'accoglimento del ricorso, che tuttavia poteva essere accolto solo in misura parziale. Pur sussistendo la responsabilità della , che aveva colpevolmente omesso di CP_1 autorizzare l'erogazione della prestazione richiesta, appariva evidente che la domanda non poteva che essere accolta con solo riferimento al periodo 06.6.2012 - 31.12.2012, per cui risultava in giudizio che vi fosse stata domanda inoltrata alla parte resistente. Ai fini della quantificazione della somma dovuta si poteva senz'altro far riferimento ai conteggi operati dal ricorrente, in quanto calcolati secondo criteri condivisibili e in mancanza di qualsivoglia contestazione ad opera della parte resistente. Conseguiva che la doveva essere condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 6.343,22, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Le spese di giudizio seguivano la soccombenza e, in ragione della delibera del COA di Locri del 21.12.2018 in atti, andavano liquidate in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Parte_1 Ne invocava la riforma, poiché il diritto alla mobilità in deroga doveva essere riconosciuto per 36 mesi in base alle normative vigenti.
“Ordinaria” era l'indennità di mobilità prevista e disciplinata dalla L. 223/91, mentre per la disciplina di quella “in deroga” si faceva riferimento alle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, con cui risultavano predisposte le risorse per la concessione o la proroga di detto trattamento. Si parlava di indennità di mobilità in deroga, con l'art. 52 della L. 448/2001 (Finanziaria per il 2002), che prevedeva la possibilità, in deroga alla normativa vigente, di prorogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria) e di mobilità già precedentemente concessi, al fine di completare l'integrazione o di permettere il reimpiego dei lavoratori sospesi dal servizio. Nel tempo, poi – mediante le disposizioni contenute nelle singole leggi finanziarie – la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in questione era stata ampliata. La concessione della mobilità in deroga era prevista, sulla base di specifici accordi governativi: si trattava di accordi tra Stato e Regioni ed in particolare all'Intesa tra Stato e 4
Regioni per far fronte all'eccezionale ed attuale situazione economica che si protraeva da diversi anni. Quella di interesse era l'intesa tra Stato e Regioni 2011 – 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga, il cui punto 14 sub a) prevedeva: “Le Regioni disciplinano autonomamente
– per quanto attiene alle situazioni di crisi di loro competenza su base territoriale – l'eventuale utilizzo di tale strumento e le relative modalità applicative, disciplinando anche l'eventualità del ricorso straordinario alla mobilità in deroga per lavoratori che abbiano beneficiato di periodi di mobilità ex lege 223/1991”. La , Assessorato al Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Controparte_1 Professionale, Cooperative e Volontariato, con verbale di “Accordo Istituzionale” aveva disciplinato l'erogazione della CIG in deroga e della Mobilità in deroga per il 2011 e il 2012, prevedendo al punto 1): L'intervento si applica a favore dei lavoratori residenti nel territorio della che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale Controparte_1 per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa, nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2011 o che abbiano cessato di godere degli ammortizzatori ordinari nello stesso periodo e che mantengano per tutta la durata del trattamento lo stato di disoccupazione ai sensi delle norme vigenti. Analogamente possono essere prorogati, nei limiti delle risorse destinate alla concessione in deroga, i trattamenti già disposti ex art.2, comma 138, dalla Legge 191/09 ed in particolare i lavoratori di cui all'art.2, comma 36, Legge 203/2008 (Legge Finanziaria 2009) ed i lavoratori di cui all'art. 19, comma 9, D.L.n.185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.2/2009 che espressamente richiama il comma 521, art.2, Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), nel periodo 1/1/2011 –31/12/2011, a condizione che: a) siano esclusi dal diritto alla percezione dell'indennità di mobilità ex legge 223/91, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione;
b) possano vantare nell'ultimo rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortunio. Al punto 2 era previsto che il trattamento di cui al punto 1 può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi compresi: a) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
b) apprendisti, anche nell'ipotesi di recesso del datore di lavoro successivo al superamento del periodo di apprendistato, purché il recesso sia connesso ad un giustificato motivo oggettivo di cui al punto 1; c) lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione, in caso di cessazione del rapporto;
d) lavoratore con l'agenzia somministratrice di lavoro nelle ipotesi di cui al punto 1; e) soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato. Legittimata all'emissione del decreto concessorio della mobilità in deroga era la e per quanto non previsto dall'Accordo Istituzionale o dalle leggi vigenti in Controparte_1 materia di Ammortizzatori sociali in deroga, si applicavano per analogia le norme che regolano la mobilità ex legge 223/91. Affermava che il comportamento della aveva provocato, quale Controparte_1 conseguenza immediata e diretta, un impoverimento economico dell'appellante, che dopo il licenziamento e la cessazione di sostegno al reddito, non aveva usufruito della concessione della mobilità in deroga. Ne conseguiva il diritto dell'appellante ad ottenere un provvedimento concessorio che sancisse lo status giuridico di lavoratore in regime di mobilità in deroga e, di conseguenza, l'erogazione della mobilità in deroga. Chiedeva che venisse riconosciuto il risarcimento del danno per la mancata corresponsione della mobilità in deroga da quantificarsi nella misura spettante per 36 mesi. 5
Il Tribunale non aveva tenuto conto dall'art. 7 comma 2 L. 223/1991 il quale disponeva:
“Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è' corrisposta per un periodo di massimo di ventiquattro mesi elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.”. La domanda di mobilità in deroga valeva per 36 mesi e non solo per il 2012 come stabilito dal giudice di primo grado Il Sig. al momento della presentazione della domanda aveva 49 anni e Parte_1 pertanto, come, richiesto nel corpo dell'atto e nelle conclusioni del ricorso, gli doveva essere riconosciuta la mobilità in deroga per 36 mesi, in quanto era previsto dalla legge e non solo per 6 mesi e quindi fino al 06/06/2015. Essendo corretti i conteggi offerti dal ricorrente doveva essere riconosciuta la somma di ulteriori € 21.623,22 (alla somma di € 27.966,44 va detratta la somma di 6.343,22 liquidata in primo grado) per il periodo non riconosciuto ricompreso, fra il 01/01/2013 e il 06/06/2015. Concludeva, chiedendo dichiarare il riconoscimento della mobilità in deroga fino al 06/06/2015 anziché fino al 31/12/2012 con condanna della alla corresponsione CP_1 della somma pari ad € 21.623,22. Con vittoria di spese diritti e onorari Non si costituiva la . Controparte_1 L'appellante depositava ritualmente le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , appellata non Controparte_1 costituitasi, benché regolarmente citata. Nel merito, l'appello va dichiarato inammissibile, poiché, nonostante l'atto di impugnazione si profonda sull'illustrazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla mobilità in deroga, invocandone il riconoscimento per tutta la durata di 36 mesi, omette di confutare i motivi posti a fondamento della decisione. Il Tribunale, nel riconoscere il beneficio, non lo ha circoscritto al semestre 06.06.2012 al 31.12.2012 per insussistenza dei presupposti per il restante periodo richiesto dal ricorrente, ma sol perché dall'unica domanda in atti è risultato che la relativa richiesta era stata espressamente limitata al periodo 06.06.2012 – 31.12.2012. Questa, infatti, è la motivazione della sentenza: “ … la domanda non può che essere accolta con solo riferimento al periodo 6.6.12-31.12.12, per cui risulta in giudizio che vi sia stata effettiva domanda alla parte resistente” (così sentenza pag. 5). Siffatta statuizione è coerente e conforme alle risultanze in atti. Invero, dall'unica richiesta di mobilità in deroga prodotta risulta: “le scriventi Pt_2 chiedono per l'anno 2012, ai sensi del comma 138 articolo 2 Legge 23 dicembre 2009 n.191 (Finanziaria 2010,) la concessione/prima/seconda/o altre proroghe dei trattamenti di mobilità in deroga per n. 1 lavoratori e per il periodo dal 06.06.2012 al 31.12.2012, appartenenti all' ”. Parte_3
In allegato alla domanda di mobilità in deroga, come rilevato in sentenza, è stato accluso l'elenco dei lavoratori e la dichiarazione di immediata disponibilità sottoscritta dal
. Parte_1 Dall'allegato elenco dei lavoratori, risulta la richiesta per n. 1 lavoratore (che il Tribunale, senza contestazione alcuna, ha identificato in ) articolata Parte_1 secondo le seguenti modalità: per n. 1 lavoratore dal 06.06.2012 al 31.12.2012. 6
Orbene, dall'unico documento in atti risulta incontroverso che la domanda fosse stata circoscritta al solo periodo 06.06.2012 al 31.12.2012. Nessuna ulteriore domanda per i periodi successivi, cioè i complessivi 36 mesi invocati dal ricorrente/appellante, risulta acquisita agli atti del processo, sì che in difetto di domanda da parte dell'avente diritto, l'Ente erogatore non potrebbe concedere un beneficio in misura più ampia di quanto richiesto, né potrebbe farlo l'adita A.G.. Contrariamente all'assunto rassegnato dall'appellante, le ragioni della decisione non si sono incentrate sulla sussistenza o meno del diritto del richiedente a ricevere la prestazione per il più ampio periodo invocato in ricorso, bensì sul contenuto della domanda che ha espressamente limitato il petitum al periodo 06.06.2012 al 31.12.2012. In difetto di domanda, non rinvenuta in atti, la non potrebbe sostituirsi CP_1 all'avente diritto, attribuendo un beneficio per la durata di 36 mesi, allorquando l'istante lo aveva circoscritto ad appena 6 mesi. Per medesimi motivi, il Tribunale, in difetto di ulteriore documentazione, ha riconosciuto il diritto limitatamente a quanto risultava che l'istante avesse richiesto alla
, non potendo, si ripete ancora una volta, l asseverare il Controparte_1 CP_3 riconoscimento di un diritto per una certa durata temporale, allorquando l'avente diritto non ha dimostrato di averlo richiesto per quel medesimo periodo di tempo. È questo - e non la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio per la durata di 36 mesi - il tema di decisione oggetto della sentenza impugnata, tema di decisione in alcun modo attenzionato e/o censurato dai motivi di impugnazione, con i quali l'appellante ha reiterato la richiesta, limitandosi a dedurre che la domanda di mobilità in deroga valeva per 36 mesi e non solo per il 2012 come stabilito dal giudice di primo grado. Poiché i reali motivi posti a fondamento della decisione non sono stati in alcun modo confutati dall'appellante, l'appello, come detto, deve essere dichiarato inammissibile. La contumacia della determina che nessuna statuizione sulle spese Controparte_1 di questo grado di giudizio debba essere adottata a carico dell'appellante, soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 692/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 17/07/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della . Controparte_1
2. Dichiara inammissibile l'appello.
3. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
4. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 18/2024 R.G., vertente TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caulonia Marina (RC) alla via degli Angioini SNC “Amusa Residence”, presso lo studio dell'Avv. Stefano Amato, C.F.: , dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso, fax 09641903202, pec Email_1 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 14.11.2018 innanzi al Tribunale di Locri, Parte_1 esponeva di essere stato assunto in data 22.09.2010 come manovale edile con contratto a tempo indeterminato dall'impresa “Martinello Cosimo” con sede in Riace, Via Umberto I. Il rapporto di lavoro era cessato il 30.09.2011 a seguito di licenziamento. Nel giugno 2012 aveva presentato alla domanda di mobilità in Controparte_1 deroga, per il tramite di patronato INCA-CAAF, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione della prestazione. La prestazione non era stata erogata per responsabilità della che, Controparte_1 pur avendo ricevuto tempestivamente la domanda, non aveva provveduto ad autorizzarne la liquidazione. Chiedeva, pertanto: “Accertare che il Sig. aveva diritto a percepire Parte_1 la mobilità in Deroga;
Accertare e dichiarare la responsabilità della in Controparte_1 ordine alla mancata concessione della mobilità in deroga al sig. ; Condannare la Parte_1
al pagamento in favore del sig. della mobilità in deroga a Controparte_1 Parte_1 lui dovuta corrispondendo la somma pari ad € 27 .966,44., oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, Condannare la a pagare i danni al sig. nella misura Controparte_1 Parte_1 che il G.L. riterrà più opportuno”, con vittoria di spese. Costituitasi in giudizio la deduceva di non aver mai ricevuto la Controparte_1 richiesta di mobilità in deroga asseritamente presentata e chiedeva, per tale motivo, il rigetto del ricorso. 2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 692/2023, pubblicata il 17.07.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 6.343,22, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
Condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.900 oltre spese generali, IVA e CPA e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Esponeva il Tribunale che il ricorrente aveva agito in giudizio allegando di essere titolare dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell'indennità di mobilità in deroga e di aver inoltrato alla la richiesta per il riconoscimento della prestazione, Controparte_1
a mezzo del patronato INCA-CAAF, appartenente all'Organizzazione sindacale FILLEA CGIL, con sede in Caulonia. Aveva dedotto di aver subito un danno patrimoniale a causa dell'inerzia della CP_1
che, a fronte della richiesta tempestivamente inoltrata, non aveva mai provveduto
[...] ad autorizzare l'erogazione della prestazione. La , all'atto della propria costituzione, si era limitata a dedurre di non Controparte_1 aver ricevuto la richiesta di mobilità in deroga del ricorrente. A fronte di tale deduzione, su istanza del ricorrente, veniva acquisita documentazione attestante l'effettiva ricezione da parte della della richiesta avanzata dal ricorrente CP_1 a mezzo del patronato. Era prodotta una comunicazione proveniente dalla Regione, Ufficio Coordinamento Ammortizzatori Sociali, Unità di Crisi, protocollo n. SIAR/294270, cui era allegato l'elenco delle pratiche di mobilità in deroga giunte alla medesima unità e che risultavano incomplete, con richiesta di integrazione documentale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nell'elenco era inclusa una richiesta proveniente dall'azienda “Martinello Cosimo” per un lavoratore, con referente “Sainato CGIL”, giunta in data 15.06.2012. Tale voce dell'elenco era senz'altro riferibile al ricorrente, in quanto la documentazione prodotta era perfettamente coerente con l'ulteriore documentazione già allegata al ricorso, essendo presente in atti: a) richiesta di mobilità in deroga per l'Azienda “Martinello Cosimo” per un lavoratore, per il periodo 06.06.2012 - 31.12.2012 la cui referente era Per_1
della Fillea CGIL;
b) dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un
[...] percorso di riqualificazione professionale debitamente compilata e sottoscritta dal ricorrente;
c) ricevuta di spedizione di raccomandata all'ufficio Coordinamento Ammortizzatori Sociali in data 13.06.2012. Il ricorrente aveva, inoltre, allegato di aver provveduto ad inviare tutta la documentazione integrativa richiesta a mezzo di successiva raccomandata, in data 19.06.2012, producendo la ricevuta di spedizione.
, a fronte delle ulteriori specifiche deduzioni e produzioni del ricorrente, non CP_2 aveva contestato alcuna delle allegazioni operate dallo stesso, non avendo giammai contestato di aver ricevuto la raccomandata del 19.06.2012, né di aver ricevuto la documentazione integrativa richiesta. Né, una volta acquisita prova in giudizio dell'effettiva ricezione della richiesta di mobilità in deroga, la aveva negato la ricorrenza dei requisiti oggetti e soggettivi Controparte_1 per l'erogazione della prestazione. Sul punto, dunque, non poteva che ritenersi che la mancata contestazione da parte della ne comportasse la pacifica ammissione, con esclusione tanto dell'onere della CP_1 parte di offrirne la prova, tanto del dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame 3
(cfr, ex plurimis, Cass. 18202/08 “il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità”). Con riferimento alla prova della ricezione delle raccomandate spedite dal ricorrente alla , operava inoltre il principio costantemente confermato dalla Corte di Controparte_1 Cassazione secondo cui “La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto” (cfr. Cass. 17204/16). Dalla totale mancanza di contestazioni ad opera della resistente non poteva che conseguire l'accoglimento del ricorso, che tuttavia poteva essere accolto solo in misura parziale. Pur sussistendo la responsabilità della , che aveva colpevolmente omesso di CP_1 autorizzare l'erogazione della prestazione richiesta, appariva evidente che la domanda non poteva che essere accolta con solo riferimento al periodo 06.6.2012 - 31.12.2012, per cui risultava in giudizio che vi fosse stata domanda inoltrata alla parte resistente. Ai fini della quantificazione della somma dovuta si poteva senz'altro far riferimento ai conteggi operati dal ricorrente, in quanto calcolati secondo criteri condivisibili e in mancanza di qualsivoglia contestazione ad opera della parte resistente. Conseguiva che la doveva essere condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 6.343,22, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Le spese di giudizio seguivano la soccombenza e, in ragione della delibera del COA di Locri del 21.12.2018 in atti, andavano liquidate in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Parte_1 Ne invocava la riforma, poiché il diritto alla mobilità in deroga doveva essere riconosciuto per 36 mesi in base alle normative vigenti.
“Ordinaria” era l'indennità di mobilità prevista e disciplinata dalla L. 223/91, mentre per la disciplina di quella “in deroga” si faceva riferimento alle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, con cui risultavano predisposte le risorse per la concessione o la proroga di detto trattamento. Si parlava di indennità di mobilità in deroga, con l'art. 52 della L. 448/2001 (Finanziaria per il 2002), che prevedeva la possibilità, in deroga alla normativa vigente, di prorogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria) e di mobilità già precedentemente concessi, al fine di completare l'integrazione o di permettere il reimpiego dei lavoratori sospesi dal servizio. Nel tempo, poi – mediante le disposizioni contenute nelle singole leggi finanziarie – la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in questione era stata ampliata. La concessione della mobilità in deroga era prevista, sulla base di specifici accordi governativi: si trattava di accordi tra Stato e Regioni ed in particolare all'Intesa tra Stato e 4
Regioni per far fronte all'eccezionale ed attuale situazione economica che si protraeva da diversi anni. Quella di interesse era l'intesa tra Stato e Regioni 2011 – 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga, il cui punto 14 sub a) prevedeva: “Le Regioni disciplinano autonomamente
– per quanto attiene alle situazioni di crisi di loro competenza su base territoriale – l'eventuale utilizzo di tale strumento e le relative modalità applicative, disciplinando anche l'eventualità del ricorso straordinario alla mobilità in deroga per lavoratori che abbiano beneficiato di periodi di mobilità ex lege 223/1991”. La , Assessorato al Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Controparte_1 Professionale, Cooperative e Volontariato, con verbale di “Accordo Istituzionale” aveva disciplinato l'erogazione della CIG in deroga e della Mobilità in deroga per il 2011 e il 2012, prevedendo al punto 1): L'intervento si applica a favore dei lavoratori residenti nel territorio della che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale Controparte_1 per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa, nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2011 o che abbiano cessato di godere degli ammortizzatori ordinari nello stesso periodo e che mantengano per tutta la durata del trattamento lo stato di disoccupazione ai sensi delle norme vigenti. Analogamente possono essere prorogati, nei limiti delle risorse destinate alla concessione in deroga, i trattamenti già disposti ex art.2, comma 138, dalla Legge 191/09 ed in particolare i lavoratori di cui all'art.2, comma 36, Legge 203/2008 (Legge Finanziaria 2009) ed i lavoratori di cui all'art. 19, comma 9, D.L.n.185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.2/2009 che espressamente richiama il comma 521, art.2, Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), nel periodo 1/1/2011 –31/12/2011, a condizione che: a) siano esclusi dal diritto alla percezione dell'indennità di mobilità ex legge 223/91, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione;
b) possano vantare nell'ultimo rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortunio. Al punto 2 era previsto che il trattamento di cui al punto 1 può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi compresi: a) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
b) apprendisti, anche nell'ipotesi di recesso del datore di lavoro successivo al superamento del periodo di apprendistato, purché il recesso sia connesso ad un giustificato motivo oggettivo di cui al punto 1; c) lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione, in caso di cessazione del rapporto;
d) lavoratore con l'agenzia somministratrice di lavoro nelle ipotesi di cui al punto 1; e) soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato. Legittimata all'emissione del decreto concessorio della mobilità in deroga era la e per quanto non previsto dall'Accordo Istituzionale o dalle leggi vigenti in Controparte_1 materia di Ammortizzatori sociali in deroga, si applicavano per analogia le norme che regolano la mobilità ex legge 223/91. Affermava che il comportamento della aveva provocato, quale Controparte_1 conseguenza immediata e diretta, un impoverimento economico dell'appellante, che dopo il licenziamento e la cessazione di sostegno al reddito, non aveva usufruito della concessione della mobilità in deroga. Ne conseguiva il diritto dell'appellante ad ottenere un provvedimento concessorio che sancisse lo status giuridico di lavoratore in regime di mobilità in deroga e, di conseguenza, l'erogazione della mobilità in deroga. Chiedeva che venisse riconosciuto il risarcimento del danno per la mancata corresponsione della mobilità in deroga da quantificarsi nella misura spettante per 36 mesi. 5
Il Tribunale non aveva tenuto conto dall'art. 7 comma 2 L. 223/1991 il quale disponeva:
“Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è' corrisposta per un periodo di massimo di ventiquattro mesi elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.”. La domanda di mobilità in deroga valeva per 36 mesi e non solo per il 2012 come stabilito dal giudice di primo grado Il Sig. al momento della presentazione della domanda aveva 49 anni e Parte_1 pertanto, come, richiesto nel corpo dell'atto e nelle conclusioni del ricorso, gli doveva essere riconosciuta la mobilità in deroga per 36 mesi, in quanto era previsto dalla legge e non solo per 6 mesi e quindi fino al 06/06/2015. Essendo corretti i conteggi offerti dal ricorrente doveva essere riconosciuta la somma di ulteriori € 21.623,22 (alla somma di € 27.966,44 va detratta la somma di 6.343,22 liquidata in primo grado) per il periodo non riconosciuto ricompreso, fra il 01/01/2013 e il 06/06/2015. Concludeva, chiedendo dichiarare il riconoscimento della mobilità in deroga fino al 06/06/2015 anziché fino al 31/12/2012 con condanna della alla corresponsione CP_1 della somma pari ad € 21.623,22. Con vittoria di spese diritti e onorari Non si costituiva la . Controparte_1 L'appellante depositava ritualmente le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , appellata non Controparte_1 costituitasi, benché regolarmente citata. Nel merito, l'appello va dichiarato inammissibile, poiché, nonostante l'atto di impugnazione si profonda sull'illustrazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla mobilità in deroga, invocandone il riconoscimento per tutta la durata di 36 mesi, omette di confutare i motivi posti a fondamento della decisione. Il Tribunale, nel riconoscere il beneficio, non lo ha circoscritto al semestre 06.06.2012 al 31.12.2012 per insussistenza dei presupposti per il restante periodo richiesto dal ricorrente, ma sol perché dall'unica domanda in atti è risultato che la relativa richiesta era stata espressamente limitata al periodo 06.06.2012 – 31.12.2012. Questa, infatti, è la motivazione della sentenza: “ … la domanda non può che essere accolta con solo riferimento al periodo 6.6.12-31.12.12, per cui risulta in giudizio che vi sia stata effettiva domanda alla parte resistente” (così sentenza pag. 5). Siffatta statuizione è coerente e conforme alle risultanze in atti. Invero, dall'unica richiesta di mobilità in deroga prodotta risulta: “le scriventi Pt_2 chiedono per l'anno 2012, ai sensi del comma 138 articolo 2 Legge 23 dicembre 2009 n.191 (Finanziaria 2010,) la concessione/prima/seconda/o altre proroghe dei trattamenti di mobilità in deroga per n. 1 lavoratori e per il periodo dal 06.06.2012 al 31.12.2012, appartenenti all' ”. Parte_3
In allegato alla domanda di mobilità in deroga, come rilevato in sentenza, è stato accluso l'elenco dei lavoratori e la dichiarazione di immediata disponibilità sottoscritta dal
. Parte_1 Dall'allegato elenco dei lavoratori, risulta la richiesta per n. 1 lavoratore (che il Tribunale, senza contestazione alcuna, ha identificato in ) articolata Parte_1 secondo le seguenti modalità: per n. 1 lavoratore dal 06.06.2012 al 31.12.2012. 6
Orbene, dall'unico documento in atti risulta incontroverso che la domanda fosse stata circoscritta al solo periodo 06.06.2012 al 31.12.2012. Nessuna ulteriore domanda per i periodi successivi, cioè i complessivi 36 mesi invocati dal ricorrente/appellante, risulta acquisita agli atti del processo, sì che in difetto di domanda da parte dell'avente diritto, l'Ente erogatore non potrebbe concedere un beneficio in misura più ampia di quanto richiesto, né potrebbe farlo l'adita A.G.. Contrariamente all'assunto rassegnato dall'appellante, le ragioni della decisione non si sono incentrate sulla sussistenza o meno del diritto del richiedente a ricevere la prestazione per il più ampio periodo invocato in ricorso, bensì sul contenuto della domanda che ha espressamente limitato il petitum al periodo 06.06.2012 al 31.12.2012. In difetto di domanda, non rinvenuta in atti, la non potrebbe sostituirsi CP_1 all'avente diritto, attribuendo un beneficio per la durata di 36 mesi, allorquando l'istante lo aveva circoscritto ad appena 6 mesi. Per medesimi motivi, il Tribunale, in difetto di ulteriore documentazione, ha riconosciuto il diritto limitatamente a quanto risultava che l'istante avesse richiesto alla
, non potendo, si ripete ancora una volta, l asseverare il Controparte_1 CP_3 riconoscimento di un diritto per una certa durata temporale, allorquando l'avente diritto non ha dimostrato di averlo richiesto per quel medesimo periodo di tempo. È questo - e non la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio per la durata di 36 mesi - il tema di decisione oggetto della sentenza impugnata, tema di decisione in alcun modo attenzionato e/o censurato dai motivi di impugnazione, con i quali l'appellante ha reiterato la richiesta, limitandosi a dedurre che la domanda di mobilità in deroga valeva per 36 mesi e non solo per il 2012 come stabilito dal giudice di primo grado. Poiché i reali motivi posti a fondamento della decisione non sono stati in alcun modo confutati dall'appellante, l'appello, come detto, deve essere dichiarato inammissibile. La contumacia della determina che nessuna statuizione sulle spese Controparte_1 di questo grado di giudizio debba essere adottata a carico dell'appellante, soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 692/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 17/07/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della . Controparte_1
2. Dichiara inammissibile l'appello.
3. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
4. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti