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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI Parte_1 C.F._1
GILBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEGNA Controparte_1 C.F._2
MARCELLA SUSANNA elettivamente domiciliato in Piazza Tre Martiri n. 2 47921 Rimini
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473bis.28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.04.2012 in CP_1
Sassocorvaro Auditore (PU) e che dalla loro unione non erano nati figli.
Il ricorrente dava atto che lui e la moglie, con accordo di separazione consensuale formalizzato avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Auditore in data 12.04.2017, avevano regolato i loro rapporti economici e si erano dichiarati economicamente autosufficienti e in grado di provvedere al loro mantenimento. Stante l'ininterrotta cessazione della convivenza e della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nonché la dedotta reciproca indipendenza economica, il ricorrente chiedeva la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva regolarmente in giudizio la nulla opponendo in ordine alla pronuncia del divorzio, CP_1 chiedendo tuttavia il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile mensile pari ad Euro
600,00.
Parte resistente rappresentava di aver subito a seguito delle separazione un crollo psico-fisico, a causa delle vessazioni patite nel corso del matrimonio da parte del marito e della sua famiglia, che la aveva costretta in uno stato di disoccupazione incolpevole, nonché a convivere con i propri genitori in una casa fatiscente.
Alla prima udienza parte ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla moglie e chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile evidenziando, tra le altre cose, la contraddizione tra la autodichiarazione di assenza di reddito prodotta da quest'ultima (doc.5) e quella rilasciata al Dott.
(doc.3) al quale riferiva di svolgere un piccolo lavoro a domicilio. Per_1
Parte resistente eccepiva la tardività della memoria difensiva ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata dal ricorrente e insisteva nelle domande svolte in comparsa di costituzione e risposta, comprese quelle istruttorie.
Pronunziata sentenza parziale n. 520/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva rimessa innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 24.09.2024 il Giudice rigettava le prove orali richieste dalla resistente e rinviava la causa per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., disponendo che le parti depositassero, unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni, la propria documentazione fiscale per l'anno di imposta 2023.
Con note di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 la resistente insisteva nelle proprie domande chiedendo altresì di “respingere ogni ulteriore domanda ed eccezione di parte resistente perché inammissibile, tardiva (depositata ben oltre i termini previsti a pena di decadenza ex art. 473 bis 17 cpc) ed in ordine alle quali la presente difesa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio;
in via pagina 2 di 8 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della memoria difensiva ex art. 473bis 17 c.p.c. depositata irritualmente e tardivamente da controparte, come meglio illustrato in narrativa, si chiede la rimessione in termini per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 473 bis 17 co 2, al fine di garantire il rispetto del contraddittorio a tutela del proprio diritto di difesa e di prova contraria”.
All'udienza del 30.4.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento, non presentava le conclusioni, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n. 2381 “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
** ** **
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, preliminarmente va accolta l'eccezione di inammissibilità della prima memoria del ricorrente ex art. 473 bis.17 c.p.c. in quanto tardiva, posto che essa è stata depositata solo in data 18.04.2024 e dunque oltre il termine di legge scaduto il 29.03.2024
(20 giorni prima dell'udienza del 18.04.2024). Ne conseguono le decadenze di legge di cui al medesimo articolo, tra cui quelle relative alle istanze istruttorie e alle produzioni documentali ivi offerte dal ricorrente.
2. Ciò premesso, la presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto la sola questione accessoria riguardante la domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1
e in ordine alla quale c'è l'opposizione del Cancellieri.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile e delle successive pronunce della Corte di Cassazione sul punto. In tale pronuncia la Suprema Corte, superando l'orientamento che affermava la mera natura assistenziale dell'assegno divorzile, ha riconosciuto a tale contributo periodico una funzione composita, sia di natura assistenziale (fondata su parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia di natura compensativa-perequativa pagina 3 di 8 (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner) e ciò per dare rilevanza al principio di pari dignità dei coniugi, “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale interpretazione della Corte di Cassazione consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo, ciò nel pieno rispetto del modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi. Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà pertanto essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
In definitiva, l'assegno di divorzio va ad oggi determinato in base ad un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
3. Compiute tali premesse, per stabilire l'an e l'eventuale quantum dell'assegno divorzile è necessario partire dal raffronto della situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi. pagina 4 di 8 In primo luogo, occorre evidenziare come le parti, in sede di separazione consensuale, si fossero dichiarate autosufficienti e in grado di provvedere al proprio mantenimento, sul presupposto che entrambi lavoravano, o quantomeno erano in grado di lavorare.
Ciò premesso, il ricorrente ha dichiarato di aver sempre svolto la professione di infermiere alle dipendenze della clinica Montanari di Morciano di Romagna e di percepire un reddito netto annuo di circa Euro 24.000,00 (cfr. 730/2023), di essere proprietario di alcuni beni immobili pervenutigli per successione paterna -come confermato anche dalla resistente- nonché di convivere con la propria nuova compagna presso la casa di quest'ultima.
Quanto alle condizioni economiche e reddituali della resistente, la stessa ha dichiarato di aver lavorato, dapprima come badante e cameriera e successivamente, durante il matrimonio, come banconiera presso il bar/spaccio del suocero fino al 2014 (cfr. accordo separazione consensuale, doc.2 fascicolo ricorrente), occupandosi contemporaneamente della casa, del marito e dei parenti malati di quest'ultimo.
Ella ha riferito di non lavorare al momento, se non saltuariamente, di non produrre reddito e di non essere in grado di trovare e mantenere una occupazione stabile a causa del crollo psico-fisico subito dopo la separazione che le ha compromesso la capacità lavorativa.
A riprova delle dedotte difficoltà economiche ella ha prodotto autodichiarazione di non aver percepito redditi negli anni dal 2020 al 2024 (vd. doc. 5 fascicolo resistente) e una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE 2023, che tuttavia non offre alcun dato economico. Inoltre, ha dichiarato l'assenza di immobili in proprietà e di essere costretta a convivere con i propri genitori presso la loro abitazione.
All'esito delle risultanze istruttorie ed a fronte della ricostruzione economico-reddituale delle parti, il
Collegio ritiene non accoglibile la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra né sotto il profilo assistenziale, né sotto il profilo perequativo-compensativo. CP_1
Quanto alla funzione assistenziale, la resistente non ha provato di non avere mezzi adeguati o comunque di non essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
La resistente, a sostegno della domanda, ha prodotto la relazione redatta dallo psichiatra dott.
[...] in data 28.02.2024 (doc. 3), in cui lo specialista ha formulato diagnosi di “disturbo Persona_2 dell'adattamento con ansia e depressione misti, cronico, di moderata intensità, in più che probabile connessione causale con le vicende coniugali e la separazione definitiva avvenuta nel 2017”, e referto della visita psichiatrica sostenuta in data 12.03.2024 (doc. 4), all'esito della quale è stata formulata diagnosi di disturbo d'ansia generalizzata ed è stata prescritta terapia farmacologica.
pagina 5 di 8 Tale documentazione medica, successiva all'instaurazione del giudizio di divorzio, non certifica tuttavia un'incapacità (totale o parziale) della paziente di svolgere attività lavorativa. D'altra parte, nel lungo tempo trascorso tra la separazione consensuale e l'introduzione del giudizio di divorzio, non risulta che la resistente abbia presentato domanda per il riconoscimento di prestazioni economiche di sostegno da parte dell'INPS (es. indennità di disoccupazione, assegno di invalidità), circostanza che induce a ritenere che ella nel corso degli anni sia stata in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Pertanto, in assenza di prove idonee a comprovare la natura invalidante del disturbo ansioso- depressivo, va riconosciuta in capo alla resistente una sufficiente capacità lavorativa, tenuto conto della sua giovane età (trentacinque anni) e delle sue pregresse esperienze lavorative. Del resto, anche di recente la Corte di Cassazione in materia di alimenti ha ribadito che: “Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicitazione di una attività lavorativa, sicché ove
l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata” (Cassazione Civ. ord. n.
14464/2025).
Peraltro, dall'esame dell'estratto conto della carta PostePay (cfr. docc. 6 e 7 resistente) emergono una serie di movimentazioni, in entrata e in uscita, che fanno presumere la percezione da parte della CP_1 di introiti non dichiarati che le consentono, quantomeno, di sostenere le spese ivi registrate (es. per vari abbonamenti a piattaforme on line, per acquisti on line, per spese alimentari e di ristorazione, oltre che per ricariche telefoniche e di copertura della polizza rca della propria autovettura Polo Volkswagen). In particolare, dal 2020 al 2023 si riscontra l'accredito di ripetuti bonifici, prevalentemente ricevuti dalla società estera “Centanni Inc”, che comprovano una disponibilità finanziaria della resistente di oltre
Euro 10.000,00, che rende verosimile che la resistente svolga -seppur con profitto modesto- una attività lavorativa.
Per tali motivi il Collegio ritiene non ricorrano i presupposti dell'assegno divorzile con funzione assistenziale in favore della sig.ra rilevando altresì che non è apprezzabile alcun rilevante CP_1 mutamento delle condizioni dei coniugi rispetto al momento della separazione, allorquando concordemente venne escluso ogni dovere di mantenimento reciproco.
Non può difatti valorizzarsi il sopravvenuto incremento patrimoniale del ricorrente per aver ereditato beni immobili dal padre (cfr. doc.14 resistente), posto che tali beni risultano avere un valore dominicale minimo e una redditività pari a zero (cfr. 730/2023 ricorrente), facendo pertanto rimanere immutata la sua situazione economica rispetto all'epoca della separazione. pagina 6 di 8 Neppure ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione perequativo-compensativa.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione è tornata più volte affermando che: “l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra
l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”. Precisandosi che “il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge” (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 10614 del 2023).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari. In mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, il coniuge debole è tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura ed assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali. In difetto, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cassazione n. 14459/2025, conforme a Cass. n. 26520/2024).
In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza di merito: “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi -che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art.5, comma 6, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di
pagina 7 di 8 aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (Tribunale di Parma, sentenza n. 53 del 18 gennaio 2023).
Nel caso di specie, la sig.ra non ha provato, né offerto di provare, di aver rinunciato ad effettive CP_1 opportunità lavorative-professionali per dedicarsi, in assenza di figli, al marito ed alla casa. Né ha provato di aver effettuato tali rinunce per prendersi cura dei parenti del marito, salvo che per una brevissima parentesi nel 2012 in cui i coniugi, per stessa ammissione della resistente a verbale di prima udienza, hanno ospitato la nonna del marito in casa loro per tre mesi.
La resistente neppure ha provato, né offerto di provare, di aver contribuito in modo significativo alla creazione/crescita della carriera professionale del marito, essendo incontroverso il fatto che quest'ultimo ha sempre svolto l'attività di infermiere, sin da prima del matrimonio;
né ha provato di aver contribuito ad accrescere il patrimonio comune, la cui inesistenza è incontroversa, e tantomeno quello personale del marito posto che, per stessa ammissione della sig.ra tutti i beni immobili CP_1 in proprietà al ricorrente gli sono pervenuti per successione (cfr. pag. 6 replica conclusiva resistente).
Ciò posto il Collegio, tenuto anche conto della durata relativamente breve del matrimonio (dodici anni complessivi, di cui solo cinque di convivenza matrimoniale), ritiene di non poter accogliere la domanda della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti alla luce dei criteri sopra menzionati.
4. Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a Controparte_1
VIMERCATE (MB) il 30.03.1990, è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 520/2024;
- rigetta la domanda di parte resistente diretta alla corresponsione di un assegno divorzile;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI Parte_1 C.F._1
GILBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEGNA Controparte_1 C.F._2
MARCELLA SUSANNA elettivamente domiciliato in Piazza Tre Martiri n. 2 47921 Rimini
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473bis.28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.04.2012 in CP_1
Sassocorvaro Auditore (PU) e che dalla loro unione non erano nati figli.
Il ricorrente dava atto che lui e la moglie, con accordo di separazione consensuale formalizzato avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Auditore in data 12.04.2017, avevano regolato i loro rapporti economici e si erano dichiarati economicamente autosufficienti e in grado di provvedere al loro mantenimento. Stante l'ininterrotta cessazione della convivenza e della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nonché la dedotta reciproca indipendenza economica, il ricorrente chiedeva la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva regolarmente in giudizio la nulla opponendo in ordine alla pronuncia del divorzio, CP_1 chiedendo tuttavia il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile mensile pari ad Euro
600,00.
Parte resistente rappresentava di aver subito a seguito delle separazione un crollo psico-fisico, a causa delle vessazioni patite nel corso del matrimonio da parte del marito e della sua famiglia, che la aveva costretta in uno stato di disoccupazione incolpevole, nonché a convivere con i propri genitori in una casa fatiscente.
Alla prima udienza parte ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla moglie e chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile evidenziando, tra le altre cose, la contraddizione tra la autodichiarazione di assenza di reddito prodotta da quest'ultima (doc.5) e quella rilasciata al Dott.
(doc.3) al quale riferiva di svolgere un piccolo lavoro a domicilio. Per_1
Parte resistente eccepiva la tardività della memoria difensiva ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata dal ricorrente e insisteva nelle domande svolte in comparsa di costituzione e risposta, comprese quelle istruttorie.
Pronunziata sentenza parziale n. 520/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva rimessa innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 24.09.2024 il Giudice rigettava le prove orali richieste dalla resistente e rinviava la causa per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., disponendo che le parti depositassero, unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni, la propria documentazione fiscale per l'anno di imposta 2023.
Con note di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 la resistente insisteva nelle proprie domande chiedendo altresì di “respingere ogni ulteriore domanda ed eccezione di parte resistente perché inammissibile, tardiva (depositata ben oltre i termini previsti a pena di decadenza ex art. 473 bis 17 cpc) ed in ordine alle quali la presente difesa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio;
in via pagina 2 di 8 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della memoria difensiva ex art. 473bis 17 c.p.c. depositata irritualmente e tardivamente da controparte, come meglio illustrato in narrativa, si chiede la rimessione in termini per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 473 bis 17 co 2, al fine di garantire il rispetto del contraddittorio a tutela del proprio diritto di difesa e di prova contraria”.
All'udienza del 30.4.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento, non presentava le conclusioni, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n. 2381 “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
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1. Così riassunto lo svolgimento del processo, preliminarmente va accolta l'eccezione di inammissibilità della prima memoria del ricorrente ex art. 473 bis.17 c.p.c. in quanto tardiva, posto che essa è stata depositata solo in data 18.04.2024 e dunque oltre il termine di legge scaduto il 29.03.2024
(20 giorni prima dell'udienza del 18.04.2024). Ne conseguono le decadenze di legge di cui al medesimo articolo, tra cui quelle relative alle istanze istruttorie e alle produzioni documentali ivi offerte dal ricorrente.
2. Ciò premesso, la presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto la sola questione accessoria riguardante la domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1
e in ordine alla quale c'è l'opposizione del Cancellieri.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile e delle successive pronunce della Corte di Cassazione sul punto. In tale pronuncia la Suprema Corte, superando l'orientamento che affermava la mera natura assistenziale dell'assegno divorzile, ha riconosciuto a tale contributo periodico una funzione composita, sia di natura assistenziale (fondata su parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia di natura compensativa-perequativa pagina 3 di 8 (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner) e ciò per dare rilevanza al principio di pari dignità dei coniugi, “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale interpretazione della Corte di Cassazione consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo, ciò nel pieno rispetto del modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi. Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà pertanto essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
In definitiva, l'assegno di divorzio va ad oggi determinato in base ad un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
3. Compiute tali premesse, per stabilire l'an e l'eventuale quantum dell'assegno divorzile è necessario partire dal raffronto della situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi. pagina 4 di 8 In primo luogo, occorre evidenziare come le parti, in sede di separazione consensuale, si fossero dichiarate autosufficienti e in grado di provvedere al proprio mantenimento, sul presupposto che entrambi lavoravano, o quantomeno erano in grado di lavorare.
Ciò premesso, il ricorrente ha dichiarato di aver sempre svolto la professione di infermiere alle dipendenze della clinica Montanari di Morciano di Romagna e di percepire un reddito netto annuo di circa Euro 24.000,00 (cfr. 730/2023), di essere proprietario di alcuni beni immobili pervenutigli per successione paterna -come confermato anche dalla resistente- nonché di convivere con la propria nuova compagna presso la casa di quest'ultima.
Quanto alle condizioni economiche e reddituali della resistente, la stessa ha dichiarato di aver lavorato, dapprima come badante e cameriera e successivamente, durante il matrimonio, come banconiera presso il bar/spaccio del suocero fino al 2014 (cfr. accordo separazione consensuale, doc.2 fascicolo ricorrente), occupandosi contemporaneamente della casa, del marito e dei parenti malati di quest'ultimo.
Ella ha riferito di non lavorare al momento, se non saltuariamente, di non produrre reddito e di non essere in grado di trovare e mantenere una occupazione stabile a causa del crollo psico-fisico subito dopo la separazione che le ha compromesso la capacità lavorativa.
A riprova delle dedotte difficoltà economiche ella ha prodotto autodichiarazione di non aver percepito redditi negli anni dal 2020 al 2024 (vd. doc. 5 fascicolo resistente) e una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE 2023, che tuttavia non offre alcun dato economico. Inoltre, ha dichiarato l'assenza di immobili in proprietà e di essere costretta a convivere con i propri genitori presso la loro abitazione.
All'esito delle risultanze istruttorie ed a fronte della ricostruzione economico-reddituale delle parti, il
Collegio ritiene non accoglibile la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra né sotto il profilo assistenziale, né sotto il profilo perequativo-compensativo. CP_1
Quanto alla funzione assistenziale, la resistente non ha provato di non avere mezzi adeguati o comunque di non essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
La resistente, a sostegno della domanda, ha prodotto la relazione redatta dallo psichiatra dott.
[...] in data 28.02.2024 (doc. 3), in cui lo specialista ha formulato diagnosi di “disturbo Persona_2 dell'adattamento con ansia e depressione misti, cronico, di moderata intensità, in più che probabile connessione causale con le vicende coniugali e la separazione definitiva avvenuta nel 2017”, e referto della visita psichiatrica sostenuta in data 12.03.2024 (doc. 4), all'esito della quale è stata formulata diagnosi di disturbo d'ansia generalizzata ed è stata prescritta terapia farmacologica.
pagina 5 di 8 Tale documentazione medica, successiva all'instaurazione del giudizio di divorzio, non certifica tuttavia un'incapacità (totale o parziale) della paziente di svolgere attività lavorativa. D'altra parte, nel lungo tempo trascorso tra la separazione consensuale e l'introduzione del giudizio di divorzio, non risulta che la resistente abbia presentato domanda per il riconoscimento di prestazioni economiche di sostegno da parte dell'INPS (es. indennità di disoccupazione, assegno di invalidità), circostanza che induce a ritenere che ella nel corso degli anni sia stata in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Pertanto, in assenza di prove idonee a comprovare la natura invalidante del disturbo ansioso- depressivo, va riconosciuta in capo alla resistente una sufficiente capacità lavorativa, tenuto conto della sua giovane età (trentacinque anni) e delle sue pregresse esperienze lavorative. Del resto, anche di recente la Corte di Cassazione in materia di alimenti ha ribadito che: “Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicitazione di una attività lavorativa, sicché ove
l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata” (Cassazione Civ. ord. n.
14464/2025).
Peraltro, dall'esame dell'estratto conto della carta PostePay (cfr. docc. 6 e 7 resistente) emergono una serie di movimentazioni, in entrata e in uscita, che fanno presumere la percezione da parte della CP_1 di introiti non dichiarati che le consentono, quantomeno, di sostenere le spese ivi registrate (es. per vari abbonamenti a piattaforme on line, per acquisti on line, per spese alimentari e di ristorazione, oltre che per ricariche telefoniche e di copertura della polizza rca della propria autovettura Polo Volkswagen). In particolare, dal 2020 al 2023 si riscontra l'accredito di ripetuti bonifici, prevalentemente ricevuti dalla società estera “Centanni Inc”, che comprovano una disponibilità finanziaria della resistente di oltre
Euro 10.000,00, che rende verosimile che la resistente svolga -seppur con profitto modesto- una attività lavorativa.
Per tali motivi il Collegio ritiene non ricorrano i presupposti dell'assegno divorzile con funzione assistenziale in favore della sig.ra rilevando altresì che non è apprezzabile alcun rilevante CP_1 mutamento delle condizioni dei coniugi rispetto al momento della separazione, allorquando concordemente venne escluso ogni dovere di mantenimento reciproco.
Non può difatti valorizzarsi il sopravvenuto incremento patrimoniale del ricorrente per aver ereditato beni immobili dal padre (cfr. doc.14 resistente), posto che tali beni risultano avere un valore dominicale minimo e una redditività pari a zero (cfr. 730/2023 ricorrente), facendo pertanto rimanere immutata la sua situazione economica rispetto all'epoca della separazione. pagina 6 di 8 Neppure ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione perequativo-compensativa.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione è tornata più volte affermando che: “l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra
l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”. Precisandosi che “il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge” (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 10614 del 2023).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari. In mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, il coniuge debole è tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura ed assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali. In difetto, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cassazione n. 14459/2025, conforme a Cass. n. 26520/2024).
In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza di merito: “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi -che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art.5, comma 6, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di
pagina 7 di 8 aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (Tribunale di Parma, sentenza n. 53 del 18 gennaio 2023).
Nel caso di specie, la sig.ra non ha provato, né offerto di provare, di aver rinunciato ad effettive CP_1 opportunità lavorative-professionali per dedicarsi, in assenza di figli, al marito ed alla casa. Né ha provato di aver effettuato tali rinunce per prendersi cura dei parenti del marito, salvo che per una brevissima parentesi nel 2012 in cui i coniugi, per stessa ammissione della resistente a verbale di prima udienza, hanno ospitato la nonna del marito in casa loro per tre mesi.
La resistente neppure ha provato, né offerto di provare, di aver contribuito in modo significativo alla creazione/crescita della carriera professionale del marito, essendo incontroverso il fatto che quest'ultimo ha sempre svolto l'attività di infermiere, sin da prima del matrimonio;
né ha provato di aver contribuito ad accrescere il patrimonio comune, la cui inesistenza è incontroversa, e tantomeno quello personale del marito posto che, per stessa ammissione della sig.ra tutti i beni immobili CP_1 in proprietà al ricorrente gli sono pervenuti per successione (cfr. pag. 6 replica conclusiva resistente).
Ciò posto il Collegio, tenuto anche conto della durata relativamente breve del matrimonio (dodici anni complessivi, di cui solo cinque di convivenza matrimoniale), ritiene di non poter accogliere la domanda della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti alla luce dei criteri sopra menzionati.
4. Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a Controparte_1
VIMERCATE (MB) il 30.03.1990, è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 520/2024;
- rigetta la domanda di parte resistente diretta alla corresponsione di un assegno divorzile;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi pagina 8 di 8