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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.355 /2024 R.G. avente ad oggetto impugnazione ruolo
promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Davide Antonuccio come Parte_1 P.IVA_1 da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Scarpulla Controparte_1 P.IVA_2 come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. Ester Malvagna come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 24.10.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.268/2024, pubblicata il 2.2.2024, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile l'opposizione ai ruoli e alle cartelle esattoriali avanzata da in considerazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la Parte_1 sentenza n.26283/2022 ovvero per carenza di interesse a proporre azione di accertamento negativo in ordine alla sussistenza del credito riportato negli estratti di ruolo e la condannava a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 7.3.2024, proponeva appello avverso la Parte_1 decisione del Giudice di prime cure che censurava per i motivi esposti e chiedeva l'integrale modifica della sentenza impugnata.
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame con Controparte_2 conseguente statuizione sulle spese.
Si costituiva altresì il per eccepire l'infondatezza del gravame, chiedendo Controparte_1 anche la condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre alle spese del grado.
1) Con il 1° motivo l'appellante censura per nullità la sentenza di prime cure stante l'error in procedendo commesso per aver dichiarato la domanda inammissibile per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.
Assume che dagli estratti di ruolo emergeva una pretesa creditoria superiore ad euro
1.500,00 che precludeva l'accesso alla procedura di autocompensazione dei propri crediti tributari ex art.31 del D.L. n.78 del 2010.
Inoltre, l'omesso riscontro della istanza di annullamento in autotuela dei ruoli, avanzata al aveva reso necessaria la proposizione dell'azione giudiziaria per eliminare la Controparte_1 situazione di incertezza che si era creata, così come la notifica nel corso del giudizio dell'intimazione di pagamento da parte di con cui si Controparte_3 preannunciava l'avvio della procedura esecutiva.
Infine, rilevava che, dopo la definizione del giudizio di primo grado, era stato pubblicato in
G.U. il d.l. n.13 del 2024 che aveva introdotto il concordato preventivo biennale, tuttavia precluso a coloro i quali avevano debiti tributari superiori ad euro 5.000,00.
2) Il motivo è infondato.
La sentenza di prime cure, infatti, ha dichiarato la carenza di interesse ad agire dell'odierno appellante in considerazione della normativa sopravvenuta rispetto alla domanda avanzata in primo grado ma che trova applicazione anche per le cause in corso introdotte prima dell'entrata in vigore dall'art.
3-bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U.,
2 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l'estratto di ruolo nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.
Secondo tale disciplina, l'estratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall'art.
3-bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art.
3-bis D.L. cit. ribadendo che, eventuali modifiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
Posto che la norma citata delinea il contenuto dell'interesse ad agire in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo nella ipotesi - peraltro diversa da quella odierna in cui la cartella esattoriale non sia stata notificata o lo sia stata solo invalidamente, avendo l'appellante fin dal primo grado sostenuto l'avventa notifica di entrambe le cartelle esattoriali – non ricorrono le ipotesi di cui all'art.
3-bis D.L. n.146/2021.
Invero come allegato dal e non contestato, non solo l'appellante non ha Controparte_1 crediti nei riguardi dell'amministrazione ma ha debiti per tributi non pagati superiori a 500 mila euro.
Né, alla luce della surriferita normativa, rileva la notifica dell'avviso di accertamento avverso il quale l'appellante potrà adire gli idonei strumenti impugnatori in presenza di fondati motivi.
Va quindi confermata la decisione di prime cure secondo la quale difetta l'interesse ad agire in giudizio dell'appellante.
2) Con il 2° motivo viene censurata la condanna alle spese disposta dal tribunale sebbene lo ius superveniens costituito dalla sopravvenuta disciplina sopra indicata avrebbe dovuto comportare la integrale compensazione.
Il motivo è anch'esso infondato.
Invero, anche in assenza della nuova disciplina, la domanda di impugnazione del ruolo a fronte della precedente notifica delle cartelle esattoriale era comunque inammissibile in quanto come sancito in precedenza dal diritto vivente "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a
3 conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"
(Cassazione civile sez. un., 02/10/2015, n.19704).
D'altra parte, la giurisprudenza citata dall'appellante in senso contrario riguarda i ruoli emessi per carichi previdenziali.
Sul punto, sempre i giudici di legittimità, per il periodo pregresso allo ius superveniens dell'art.12 comma 4 bis del D.P.R.602/1973, hanno chiarito che “l'impugnazione dell'estratto del ruolo non è stata ritenuta ammissibile in sè ma è stata ammessa l'opposizione al ruolo oppure alla cartella della cui esistenza si è avuta conoscenza a seguito del rilascio dell'estratto stesso;
ciò esclusivamente in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente in ipotesi di inerzia dell'amministrazione che abbia omesso di comunicare l'atto impositivo necessariamente recettizio;
per cui, in tanto sussiste l'interesse ad agire in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell'atto impositivo;
qualora il debitore, affermando che non gli sia stata notificata la cartella, intenda ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, possono darsi due possibilità:
a) laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perchè non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In questo caso l'interesse ad agire è evidente, come per l'ipotesi oggetto della pronuncia delle
SS.UU. n. 19724 del 2015, e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda;
4 b) se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sè considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perchè l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicchè qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Diverso discorso deve, però, farsi laddove il contribuente - sempre affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto chieda l'accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella. Trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti (vd.
Cass. n. 23116 del 2004) a differenza della materia civile e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzi nell'affermazione della prescrizione….Dunque, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore” (da
Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n.29294).
Il rigetto del gravame comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del grado in favore di ciascuna delle parti appellate nella misura liquidata come in dispositivo applicando le tabelle di cui al d.m. n.147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Va invece rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. proposta dal
[...]
non ravvisandosi i presupposti. CP_1
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è
5 collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
355/2024, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.268/2024 del Tribunale Parte_1 di Siracusa, pubblicata il 2.2.2024; condanna l'appellante alla refusione in favore di e del Controparte_2 CP_1
delle spese processuali del grado che liquida per ciascuna parte quali compensi in
[...]
€.2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 19/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.355 /2024 R.G. avente ad oggetto impugnazione ruolo
promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Davide Antonuccio come Parte_1 P.IVA_1 da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Scarpulla Controparte_1 P.IVA_2 come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. Ester Malvagna come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 24.10.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.268/2024, pubblicata il 2.2.2024, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile l'opposizione ai ruoli e alle cartelle esattoriali avanzata da in considerazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la Parte_1 sentenza n.26283/2022 ovvero per carenza di interesse a proporre azione di accertamento negativo in ordine alla sussistenza del credito riportato negli estratti di ruolo e la condannava a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 7.3.2024, proponeva appello avverso la Parte_1 decisione del Giudice di prime cure che censurava per i motivi esposti e chiedeva l'integrale modifica della sentenza impugnata.
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame con Controparte_2 conseguente statuizione sulle spese.
Si costituiva altresì il per eccepire l'infondatezza del gravame, chiedendo Controparte_1 anche la condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre alle spese del grado.
1) Con il 1° motivo l'appellante censura per nullità la sentenza di prime cure stante l'error in procedendo commesso per aver dichiarato la domanda inammissibile per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.
Assume che dagli estratti di ruolo emergeva una pretesa creditoria superiore ad euro
1.500,00 che precludeva l'accesso alla procedura di autocompensazione dei propri crediti tributari ex art.31 del D.L. n.78 del 2010.
Inoltre, l'omesso riscontro della istanza di annullamento in autotuela dei ruoli, avanzata al aveva reso necessaria la proposizione dell'azione giudiziaria per eliminare la Controparte_1 situazione di incertezza che si era creata, così come la notifica nel corso del giudizio dell'intimazione di pagamento da parte di con cui si Controparte_3 preannunciava l'avvio della procedura esecutiva.
Infine, rilevava che, dopo la definizione del giudizio di primo grado, era stato pubblicato in
G.U. il d.l. n.13 del 2024 che aveva introdotto il concordato preventivo biennale, tuttavia precluso a coloro i quali avevano debiti tributari superiori ad euro 5.000,00.
2) Il motivo è infondato.
La sentenza di prime cure, infatti, ha dichiarato la carenza di interesse ad agire dell'odierno appellante in considerazione della normativa sopravvenuta rispetto alla domanda avanzata in primo grado ma che trova applicazione anche per le cause in corso introdotte prima dell'entrata in vigore dall'art.
3-bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U.,
2 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l'estratto di ruolo nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.
Secondo tale disciplina, l'estratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall'art.
3-bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art.
3-bis D.L. cit. ribadendo che, eventuali modifiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
Posto che la norma citata delinea il contenuto dell'interesse ad agire in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo nella ipotesi - peraltro diversa da quella odierna in cui la cartella esattoriale non sia stata notificata o lo sia stata solo invalidamente, avendo l'appellante fin dal primo grado sostenuto l'avventa notifica di entrambe le cartelle esattoriali – non ricorrono le ipotesi di cui all'art.
3-bis D.L. n.146/2021.
Invero come allegato dal e non contestato, non solo l'appellante non ha Controparte_1 crediti nei riguardi dell'amministrazione ma ha debiti per tributi non pagati superiori a 500 mila euro.
Né, alla luce della surriferita normativa, rileva la notifica dell'avviso di accertamento avverso il quale l'appellante potrà adire gli idonei strumenti impugnatori in presenza di fondati motivi.
Va quindi confermata la decisione di prime cure secondo la quale difetta l'interesse ad agire in giudizio dell'appellante.
2) Con il 2° motivo viene censurata la condanna alle spese disposta dal tribunale sebbene lo ius superveniens costituito dalla sopravvenuta disciplina sopra indicata avrebbe dovuto comportare la integrale compensazione.
Il motivo è anch'esso infondato.
Invero, anche in assenza della nuova disciplina, la domanda di impugnazione del ruolo a fronte della precedente notifica delle cartelle esattoriale era comunque inammissibile in quanto come sancito in precedenza dal diritto vivente "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a
3 conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"
(Cassazione civile sez. un., 02/10/2015, n.19704).
D'altra parte, la giurisprudenza citata dall'appellante in senso contrario riguarda i ruoli emessi per carichi previdenziali.
Sul punto, sempre i giudici di legittimità, per il periodo pregresso allo ius superveniens dell'art.12 comma 4 bis del D.P.R.602/1973, hanno chiarito che “l'impugnazione dell'estratto del ruolo non è stata ritenuta ammissibile in sè ma è stata ammessa l'opposizione al ruolo oppure alla cartella della cui esistenza si è avuta conoscenza a seguito del rilascio dell'estratto stesso;
ciò esclusivamente in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente in ipotesi di inerzia dell'amministrazione che abbia omesso di comunicare l'atto impositivo necessariamente recettizio;
per cui, in tanto sussiste l'interesse ad agire in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell'atto impositivo;
qualora il debitore, affermando che non gli sia stata notificata la cartella, intenda ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, possono darsi due possibilità:
a) laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perchè non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In questo caso l'interesse ad agire è evidente, come per l'ipotesi oggetto della pronuncia delle
SS.UU. n. 19724 del 2015, e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda;
4 b) se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sè considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perchè l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicchè qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Diverso discorso deve, però, farsi laddove il contribuente - sempre affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto chieda l'accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella. Trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti (vd.
Cass. n. 23116 del 2004) a differenza della materia civile e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzi nell'affermazione della prescrizione….Dunque, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore” (da
Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n.29294).
Il rigetto del gravame comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del grado in favore di ciascuna delle parti appellate nella misura liquidata come in dispositivo applicando le tabelle di cui al d.m. n.147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Va invece rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. proposta dal
[...]
non ravvisandosi i presupposti. CP_1
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è
5 collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
355/2024, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.268/2024 del Tribunale Parte_1 di Siracusa, pubblicata il 2.2.2024; condanna l'appellante alla refusione in favore di e del Controparte_2 CP_1
delle spese processuali del grado che liquida per ciascuna parte quali compensi in
[...]
€.2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 19/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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