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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/12/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 127/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Lodi 283/B, Messina, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Tavilla che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Via Forno Alto 198, Capo d'Orlando (ME), presso lo studio dell'Avv. Virginia Lenzo che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, appellante in via incidentale,
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Via U. Corica 36, Sinagra (ME), presso lo studio dell'Avv. Maria Tindara Sinagra che la rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), elettiv.te Controparte_3 CodiceFiscale_4 domiciliato in Via San Mauro 30/e, Ficarra (ME), presso lo studio dell'Avv.
AL LF che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellati,
(c.f. ), Controparte_4 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Controparte_5 CodiceFiscale_6
1 (c.f. ), Controparte_6 CodiceFiscale_7
(c.f. , Controparte_7 CodiceFiscale_8
(c.f. ), Controparte_8 CodiceFiscale_9
(c.f. ), Controparte_9 CodiceFiscale_10
(c.f. ), Controparte_10 CodiceFiscale_11
(c.f. ), Controparte_11 CodiceFiscale_12
(c.f. ), Controparte_12 CodiceFiscale_13
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_14
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_15
(c.f. ), CP_13 CodiceFiscale_16
(c.f. ), Controparte_14 CodiceFiscale_17 appellati contumaci, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione (appello avverso la sentenza non definitiva n. 700/19 R.S. ed avverso la sentenza definitiva n. 901/23
R.S. del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2024 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 700/19 R.S. con la quale il Tribunale di Patti aveva rigettato la domanda di usucapione svolta dalla odierna appellante avente ad oggetto il terreno sito in Raccuja, Località Pedata Mula in
Catasto Terreni al fg. 27 partt. 132, 143, 148, 167 ed il fabbricato con annessa corte sito in Raccuja, località Fossochiodo, in Catasto Fabbricati al fg. 9, part. 826 sub. 1, sub. 2, sub. 3 e sub. 4 con il circostante terreno in Catasto Terreni al fg. 9 part. 363. Ha poi proposto appello avverso la sentenza definitiva n. 901/23 R.S. con la quale il Tribunale di Patti aveva dichiarato aperta la successione di
e disponendo lo scioglimento Persona_1 Persona_2 della relativa comunione ereditaria assegnando le quote ai coeredi con i correlati conguagli come statuito e specificato in parte motiva, compensando poi le spese di lite tra le parti.
Il giudizio innanzi al Tribunale di Patti era stato promosso da Controparte_1 nei confronti dei GE ,
[...] Parte_1 Controparte_4
2 e;
l'attore aveva chiesto lo scioglimento delle Pt_1 Controparte_2 comunioni ereditarie createsi a seguito della morte dei genitori delle parti in causa,
e , con attribuzione agli eredi Persona_2 Persona_1 delle quote a ciascuno spettanti.
L'odierna appellante, costituendosi, non si era opposta alla chiesta divisione ereditaria, chiedendo, tuttavia, in via riconvenzionale, l'accertamento della intervenuta usucapione in suo favore del terreno sito in Raccuja, Località Pedata
Mula, in Catasto Terreni al fg. 27 partt. 132, 143, 148, 167 e del fabbricato con annessa corte sito in Raccuja, località Fossochiodo, in Catasto Fabbricati al fg. 9, part. 826 sub. 1, sub. 2, sub. 3 e sub. 4 con il circostante terreno in Catasto Terreni al fg. 9 part. 363, con conseguente esclusione di detti beni dalla massa ereditaria da dividere. Poiché i beni in questione risultavano appartenere anche a soggetti estranei al giudizio, l'odierna appellante è stata autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri titolari degli immobili, i quali sono rimasti contumaci.
e , costituendosi, non si Controparte_2 Controparte_4 opponevano alla chiesta divisione ereditaria.
Con il primo motivo di gravame ha censurato la Parte_1 sentenza non definitiva per non avere il giudice di prime cure riconosciuto l'esercizio di un possesso pacifico ed esclusivo da parte dell'appellante sui beni in questione sin dagli anni '80, con conseguente maturazione della usucapione in favore di ancor prima del decesso dei genitori, Parte_1 [...]
e circostanza della quale avevano dato Persona_1 Persona_2 atto tutti i fratelli con la scrittura del 3 settembre 2011. Anche le dichiarazioni rese dai testi escussi avevano fornito riscontro alla tesi dell'appellante la quale ha evidenziato che l'atto del 28 novembre 2003, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale di Patti, non poteva fornire alcun elemento utile ai fini della decisione, essendo stata peraltro la sottoscrizione di disconosciuta Parte_1 da quest'ultima.
Con il secondo motivo di appello avverso la sentenza definitiva n. 901/23 R.S.
l'appellante ha evidenziato che alcuni beni, di proprietà del de cuius in ragione di
3 1/6, erano stati erroneamente compresi nella massa ereditaria per l'intero, con conseguente necessità di un rinnovo della c.t.u. già espletata.
Con il terzo motivo l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la liquidazione in suo favore delle spese processuali.
, costituendosi, ha contestato la correttezza della Controparte_1 divisione ereditaria disposta dal Tribunale di Patti, rilevando che
[...]
, dante causa del padre delle odierne parti in causa Controparte_10 [...]
, non aveva il titolo di proprietà dei terreni siti nel territorio Persona_1 del Comune di Raccuja, località Fossochiodo e Pedatamula, sopra specificati e località Santitto, distinti in catasto al foglio 5, partt. 335, 336, 484, 542, 651, 652,
653, pertanto i sopra specificati beni non potevano costituire oggetto di compendio ereditario tra i GE , atteso che il de cuius non Parte_1 aveva promosso alcun procedimento di usucapione al fine di ottenere ab origine il titolo di proprietà. Ciò posto, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, previo rinnovo della c.t.u., con esclusione dal compendio ereditario dei beni sopra indicati. Alla luce delle conclusioni formulate, deve Controparte_1 quindi qualificarsi come appellante incidentale.
, costituendosi, ha eccepito preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; ha contestato la fondatezza delle doglianze svolte dall'appellante e ha chiesto il rigetto del gravame.
non si è costituito e deve, pertanto, esserne Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Si è inoltre costituito in giudizio al fine di evidenziare Controparte_3 che l'immobile sito in Raccuja, località Fossochiodo, è stato da sempre nella disponibilità di , padre dell'appellante, previo Persona_1 accordo con gli altri fratelli.
Gli altri chiamati in causa, già contumaci nel primo grado di giudizio, non si sono costituti e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da
, è infondata. Controparte_2
Come chiarito dalla S.C., gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso
4 che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Civ. ss.uu., 13 dicembre 2022 n. 36481).
L'appello di deve ritenersi ammissibile avendo Parte_1
l'appellante indicato i capi della decisione di primo grado impugnati, le censure proposte alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, rilevanti ai fini della decisione.
L'eccezione sollevata deve, pertanto, essere rigettata.
Nel merito il primo motivo dell'appello principale è infondato.
ha chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto per Parte_1 usucapione in suo favore dei seguenti beni, di proprietà del padre
[...]
in ragione di 1/6: terreno sito in Raccuja, Località Pedata Mula Persona_1 in Catasto Terreni al fg. 27 partt. 132, 143, 148, 167 e fabbricato con annessa corte sito in Raccuja, località Fossochiodo, in Catasto Fabbricati al fg. 9, part. 826 sub. 1, sub. 2, sub. 3 e sub. 4 con circostante terreno in Catasto Terreni al fg. 9 part. 363.
Sul punto ritiene la Corte di dover condividere le considerazioni svolte dal giudice di primo grado secondo cui la disponibilità di fatto degli immobili in questione da parte di doveva qualificarsi come detenzione Parte_1
e non possesso utile ad usucapire.
In data 18 settembre 1997 presentava un'istanza al Parte_1
Sindaco di Raccuja per il rilascio dell'autorizzazione a collegare allo scarico nelle pubbliche fognature il locale in località Fossochiodo in catasto al fg. 9 part. 826 definendosi comodataria del bene.
5 La scrittura privata del 3 settembre 2011 sottoscritta dai fratelli , Pt_1 CP_1
e , inoltre, fornisce riscontro alla tesi contraria a quella CP_4 CP_2 dell'appellante.
ha affermato che i genitori intendevano donare i beni dei Controparte_2 quali erano proprietari ai figli, come da scrittura del 28 novembre 2003 che, se pur non può valere come donazione trattandosi di atto nullo per mancanza di forma e la cui sottoscrizione da parte dell'appellante è stata disconosciuta, consente comunque di conoscere quelle che erano le intenzioni dei genitori delle odierne parti in causa, non essendo stata la sottoscrizione di Persona_1
e di disconosciuta dagli eredi, odierne parti in causa, ai Persona_2 sensi dell'art. 214, 2° comma, c.p.c.
Nella scrittura del 3 settembre 2011, sostanzialmente in linea con il contenuto della scrittura del 2003, i fratelli ( , e ) Parte_1 CP_1 Pt_1 CP_2 CP_4 dichiaravano di voler regolamentare la titolarità delle proprietà immobiliari, derivate e derivanti dai di loro genitori; nella scrittura si dava atto delle donazioni effettuate dai coniugi - ai figli e Parte_1 Per_2 CP_4 CP_2 nonché della circostanza che la sig.ra utilizza Parte_1 pacificamente ed indisturbatamente, senza rendere conto a nessuno dei GE
e/o altri potenziali eredi o proprietari, l'immobile sito in Raccuja località
Fossochiodo in catasto al fg. 9 particella n. 363; fg. 9, particella n. 826 sub 1, sub
2, sub 3 sub 4 fabbricato con annesso palmento e corte antistante, in ditta catastale non aggiornata e l'immobile sito in Raccuja località Pedatamula Foglio
27 particella n. 132, n. 143, n. 148, n. 167. I GE nella scrittura Parte_1 dichiaravano che non avrebbero avuto nulla a che pretendere sugli immobili donati a ed a e su quelli assegnati ai fratelli e CP_2 CP_4 Pt_1 CP_1 concludendo che rinunciavano a qualsiasi rivendicazione in ordine alla massa di beni immobili oggetto di atti dispositivi.
Dalla scrittura emerge la volontà dei fratelli di accordarsi in ordine alla destinazione dei beni dei genitori, alcuni già donati ai figli e CP_4 CP_2 ed altri che sarebbero stati destinati a e . In ogni caso, anche a voler Pt_1 CP_1 ritenere che i fratelli con detta scrittura avessero riconosciuto un possesso di Pt_1 sugli immobili oggetto della domanda di usucapione, tale possesso potrebbe al più
6 riferirsi al momento della scrittura (3 settembre 2011) e non già ad epoche anteriori. Le dichiarazioni contenute nella scrittura, inoltre, non potrebbero configurare alcun riconoscimento di maturata usucapione, ove si consideri che al momento della sottoscrizione nessuno dei fratelli ( , e ) CP_1 CP_2 CP_4 era proprietario dei beni in questione.
L'appellante ha affermato di essere nella disponibilità del bene sin dagli anni
'80, avendo adibito l'immobile in località Fossochiodo a sua abitazione;
dall'istruttoria svolta e dai documenti in atti, tuttavia, emerge che tale disponibilità del bene non fosse avvenuta in contrasto con il padre, comproprietario dell'immobile unitamente ai suoi fratelli, ma piuttosto con il suo consenso, desumibile anche dall'atto del 2003 con il quale egli manifestava l'intenzione di donare proprio alla figlia detto immobile. Pt_1
Tale considerazione vale ad escludere che l'odierna appellante abbia esercitato un possesso utile ad usucapire.
La S.C., con orientamento assolutamente costante, ha chiarito che la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata (Cass. Civ. Sez. 2, 25 ottobre 2019 n. 27411; Cass. Civ. Sez. 2, 14 ottobre 2014 n. 21690).
Il motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
In ordine al secondo motivo di gravame principale ed al motivo di appello incidentale proposto da , aventi entrambi ad oggetto Controparte_1 contestazioni in ordine alla avvenuta divisione dei beni, con richiesta di rinnovo
7 della c.t.u. al fine di escludere dalla massa ereditaria paterna beni dei quali lo stesso risultava proprietario solo in ragione di 1/6, si osserva quanto segue.
Con ordinanza del 20 luglio 2025 questa Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., rilevato che, come chiarito dalla S.C., quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica",
e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ. ss.uu., 7 ottobre 2019 n.
25021); che, nella specie, non risulta allegata la dichiarazione prevista dall'art.
29, comma 1 bis, della legge n. 52/85 attestante la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie catastali relativamente al fabbricato nel
Comune di Raccuia ed all'immobile nel Comune di Lentini;
considerato che
tali dichiarazioni sono necessarie ai fini della decisione e che la loro mancanza in atti, come chiarito dalla S.C., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
A seguito del deposito dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, Pt_1
e hanno affermato che non esiste documentazione Controparte_1 attestante la regolarizzazione urbanistica degli immobili;
ha, Controparte_2 invece, precisato che l'immobile sito nel Comune di Lentini è stato realizzato in data anteriore al 1967 così come anche la tettoia.
Nessuna delle parti, tuttavia, ha reso la dichiarazione prevista dall'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52/85 attestante la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie catastali relativamente al fabbricato nel Comune di Raccuia ed all'immobile nel Comune di Lentini.
8 La S.C. ha precisato che le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., anche in relazione ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 (Cass. Civ.
Sez. 2, 29 settembre 2020 n. 20526) nonché nei giudizi di scioglimento di comunioni ereditarie, trattandosi comunque di trasferimenti immobiliari inter vivos (così Cass. Civ. ss.uu., 7 ottobre 2019 n. 25021).
Ne deriva, pertanto, l'impossibilità di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria della quale fanno parte entrambi i beni per i quali non è stata resa tale dichiarazione, costituente - come detto - una condizione dell'azione.
Si osserva inoltre, incidentalmente, che nessuno dei coeredi ha chiesto di procedere ad una divisione parziale dei beni, con esclusione di quelli per i quali mancasse la conformità dello stato di fatto alle planimetrie, essendosi
[...] limitato a chiedere l'esclusione dallo scioglimento della Controparte_1 comunione solo dei beni provenienti al padre dall'eredità paterna e per i quali mancavano i titoli di proprietà ma non anche dell'immobile nel Comune di
Lentini. In assenza di tale istanza, ammissibile anche in assenza del consenso degli altri condividenti (cfr. Cass. Civ. ss.uu., 7 ottobre 2019 n. 25021), la domanda di scioglimento della comunione proposta da Controparte_1 ed alla quale gli altri coeredi si erano associati, non può che essere rigettata.
Il secondo motivo di appello principale e l'appello incidentale proposto da devono, quindi, ritenersi assorbiti. Controparte_1
In ordine alle spese processuali, l'esito del giudizio comporta la conferma della compensazione integrale disposta dal giudice di primo grado;
relativamente al presente grado, il rigetto dell'appello avverso la sentenza non definitiva proposto da ed il rigetto della domanda di scioglimento della Parte_1
9 comunione ereditaria a seguito di un rilievo d'ufficio rendono opportuna la parziale compensazione delle spese tra le parti, in ragione di metà, con condanna di al pagamento della restante metà a favore delle altre Parte_1 parti, ad eccezione di che si è costituito solo al fine di Controparte_3 dichiarare di non vantare alcuna pretesa sui beni provenienti al de cuius
[...]
dall'eredità paterna. Persona_1
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante principale, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
L'art. 13 D.P.R. n. 115/02 non trova, invece, applicazione riguardo all'appellante incidentale , le cui censure non sono state Controparte_1 esaminate in quanto rimaste assorbite dal rilievo d'ufficio svolto dalla Corte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza non definitiva n. 700/19
R.S. e la sentenza definitiva n. 901/23 R.S. emesse dal Tribunale di Patti, così provvede: rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da CP_2
;
[...] rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 700/19 R.S. proposto da
; Parte_1 in riforma della sentenza n. 901/23 R.S., rigetta la domanda di scioglimento delle comunioni provenienti dall'eredità di e di Persona_2 [...]
; Persona_1 compensa le spese processuali relativamente al primo grado di giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u.;
10 compensa, in ragione di metà, le spese del presente grado tra le parti costituite e condanna al pagamento della restante metà liquidata, a Parte_1 favore di , in € 3.300,00 per compensi (€ 1.500,00 fase Controparte_1 studio, € 1.000,00 fase introduttiva, € 1.700,00 fase trattazione, € 2.400,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e, a favore di
, in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Controparte_2
IVA e CPA come per legge;
compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1
. Controparte_3
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma relativamente all'appello proposto da . Parte_1
Messina, 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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