Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02818/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12154 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata presso lo studio di Roma, via Antonio Bertoloni 26/B, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paolo Cavallo, Francesca Sciuto, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
contro
TE Rete Elettrica Nazionale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Roma, corso Trieste n. 16, presso lo studio dell’avv. Salvatore Napolitano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nei confronti
Agricola F.lli Annibali s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
- della nota del -OMISSIS-con cui TE spa ha disposto la sospensione delle idoneità della -OMISSIS- s.r.l. nei Comparti Merceologici -OMISSIS-" Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT" e -OMISSIS- "Manutenzione aree a verde e giardinaggio " dell'Albo Qualificazione di TE;
- del presupposto provvedimento del -OMISSIS- con cui il Comitato di Qualificazione di TE ha approvato la sospensione delle idoneità (-OMISSIS-e -OMISSIS-);
- del presupposto avvio del procedimento, comunicato il 4 giugno 2025, di sospensione o revoca dei provvedimenti di "Idoneità -OMISSIS-" e "Idoneità -OMISSIS-";
- ove occorra, della nota del 7 luglio 2025 con cui TE s.p.a. ha prorogato il termine per la conclusione del procedimento;
- ove occorra, del presupposto provvedimento del 15 maggio 2025 con il quale TE ha comunicato alla ricorrente il "congelamento" delle idoneità possedute " in via di massima cautela per sopraggiunti gravi elementi che rendono dubbia l'integrità e affidabilità dell'Operatore Economico ";
- di tutti gli atti presupposti, ivi compreso, in parte qua , l'art. 10, art. 10.1. e 16 del Regolamento del Sistema di Qualificazione di TE S.p.a. - Normativa Generale, nonché del documento " Condotte che costituiscono gravi illeciti professionali ", nonché dei provvedimenti di idoneità ai Comparti Merceologici -OMISSIS- " Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT " e -OMISSIS- " Manutenzione aree a verde e giardinaggio " nella parte in cui stabiliscono l'" obbligo fornire ogni comunicazione, informativa e/o semplice aggiornamento in merito a qualsiasi ulteriore e diverso evento rilevante, anche solo potenzialmente, ai fini dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii " se interpretati nel senso di imporre un obbligo di comunicazione con riferimento ai fatti penali potenzialmente incidenti sull'affidabilità professionale della società occorsi a soggetti cessati dalle cariche rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3 del d.lgs. 36/2023 e, in ogni caso, indipendentemente dalla legale conoscenza degli stessi da parte dell'operatore economico;
- in via derivata, del provvedimento del -OMISSIS- con cui TE S.p.a. ha annullato la Gara n. -OMISSIS-per " attività di taglio piante in prossimità di elettrodotti AT su tutto il territorio nazionale ";
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
e per il risarcimento del danno .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di TE Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – La ricorrente -OMISSIS- RL (di seguito anche solo, “-OMISSIS-” o “ricorrente”) è società specializzata in lavori di taglio di piante in prossimità di elettrodotti. Tra i principali committenti di -OMISSIS- vi è TE Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (ora innanzi anche solo “TE”) che, come noto, opera quale gestore della rete elettrica italiana.
2 - Nell’ambito del settore specifico di attività, -OMISSIS- aveva chiesto ed ottenuto l’iscrizione nell’Albo Fornitori di TE per il comparto merceologico denominato “ -OMISSIS- - Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ” e “ -OMISSIS- - Manutenzione aree a verde e giardinaggio ”, mediante comunicazione di idoneità inviatale, rispettivamente, il 10 ottobre 2023 ed il 22 dicembre 2023, con validità triennale.
3 - In forza dell’idoneità conseguita nel comparto “ Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ”, nel luglio 2024 -OMISSIS- partecipava anche alla gara n. -OMISSIS-indetta per “ attività di taglio piante in prossimità di elettrodotti AT su tutto il territorio nazionale ”, suddivisa in nove lotti e di importo complessivamente pari a oltre 80 milioni.
4 – In tale contesto, in data 17 marzo 2025, veniva notificata a TE, in qualità di parte offesa, la richiesta di rinvio a giudizio e l’avviso di udienza preliminare relativi al procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma (n.R.g. PM -OMISSIS-– n.R.g. GIP -OMISSIS-) promosso nei confronti di alcuni soggetti imputati – tra i quali l’ex legale rappresentante della società ricorrente, sig. -OMISSIS- - del reato di cui agli artt. 81, 110 e 353 c.p., per avere turbato il regolare svolgimento di varie gare bandite (per il tramite di TE) da TE Rete Italia s.p.a. (TRI), nonché di una procedura negoziata indetta da ANAS s.p.a. A seguito di tale notifica, infatti, TE acquisiva il relativo fascicolo penale con gli atti di indagine, tra cui l’informativa riepilogativa del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza di Roma, il decreto di perquisizione personale locale/domiciliare e informatica ex art. 247 e segg. c.p.p. del 14 giugno 2021, nonché il relativo verbale di perquisizione personale locale/domiciliare e informatica ex art. 247 e segg. c.p.p., redatto il 6 luglio 2021. Apprendeva che tali operazioni di perquisizione erano state svolte anche presso la sede della -OMISSIS-, coinvolgendo l’ufficio dell’allora rappresentante legale della società, sig. -OMISSIS-, l’ufficio commerciale e l’ufficio gare della suddetta società. In particolare, dagli atti di indagine era emerso che il sig. -OMISSIS-, in qualità di amministratore e socio unico della -OMISSIS- fino al 29 ottobre 2024, aveva concorso con i rappresentanti di altre società iscritte nel Comparto Merceologico -OMISSIS-“ Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ” e/o -OMISSIS- “ Manutenzione aree a verde e giardinaggio ” nel reato di turbata libertà degli incanti a danno di TE, avendo posto in essere una sistematica spartizione delle procedure di affidamento afferenti allo sfalcio e taglio degli alberi e/o vegetazione in prossimità di asset TE.
5 - In data 15 maggio 2025 TE adottava nei confronti di -OMISSIS- due provvedimenti di congelamento cautelare delle relative idoneità per la qualificazione nei gruppi merceologici -OMISSIS-“" Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT " e -OMISSIS- “ Manutenzione aree a verde e giardinaggio ” a causa della gravità dei fatti di cui era venuta autonomamente a conoscenza.
6 – Seguiva l’avvio del procedimento, con relativa comunicazione ex art. 7 e ss. della L. n. 241/1990 alla -OMISSIS- in data 4 giugno 2025, finalizzato alla possibile adozione di provvedimenti relativi all’iscrizione della stessa nei Comparti Merceologici -OMISSIS-- " Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT " e -OMISSIS- “ Manutenzione aree a verde e giardinaggio ” dell’Albo Qualificazione, giustificati dalla condotta di -OMISSIS- reputata da TE “ gravemente reticente ed omissiva ” per non avere comunicato l’esistenza del procedimento penale a carico del proprio ex legale rappresentante e l’adozione delle necessarie misure di self-cleaning , così impedendole di effettuare le necessarie valutazioni in merito alla permanenza dei requisiti di integrità ed idoneità dell’operatore economico.
7 -Nelle more della conclusione del procedimento istruttorio, interveniva la sospensione delle richiamate idoneità a carico della ricorrente, approvata dal Comitato Qualificazione Fornitori in data 6 giugno 2025.
8 - Infine, il -OMISSIS-TE s.p.a. adottava nei confronti della ricorrente il provvedimento di sospensione dell’Idoneità -OMISSIS-e -OMISSIS- per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla relativa comunicazione, a conferma di quanto già deliberato nella precedente riunione del 6 giugno 2025. Il provvedimento recava, in particolare, le seguenti motivazioni: “ l’Operatore è venuto meno ai propri obblighi informativi, non avendo comunicato a TE l’esistenza del Procedimento Penale, in palese violazione della normativa di settore, incluse le norme relative al grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 e artt. 95, comma 1, lett. e), 96, comma 1, e 98, commi 2 e 3, lett. g), d.lgs. 36/2023); della Normativa di Qualificazione, che dispone l’obbligo, per l’Operatore Economico, di informare la struttura “Qualificazione Fornitori” di TE in merito a qualsiasi evento sopravvenuto potenzialmente rilevante, anche al fine della valutazione del grave illecito professionale e degli impegni assunti; - la violazione di tali obblighi informativi è sicuramente aggravata dalla circostanza che l’Operatore era ben consapevole che il procedimento penale in questione vede TE quale “parte offesa”: di conseguenza, la violazione è, di per sé, assorbente rispetto ad altre violazioni dell’Operatore, cioè, rappresenta da sola una violazione grave da giustificare l’adozione di provvedimenti sanzionatori; - la predetta condotta, reticente ed omissiva, ha – tra le altre cose – (i) impedito l’opportuno svolgimento delle verifiche svolte dalla Struttura “Qualificazione Fornitori” di TE in sede di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di integrità ed idoneità in capo all’Operatore e (ii) compromesso il rapporto fiduciario intercorrente tra l’Operatore stesso e la Stazione Appaltante; è infatti principio costante nella giurisprudenza amministrativa quello per cui “i concorrenti, quindi, devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l’effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell’operatore economico; tale condotta appare idonea ad integrare anche il grave illecito professionale previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del d. lgs. 50/2016 nonché dall’art. 95, comma 1, lett. e), nonché 98, commi 2, 3, lett. g), 5 e 6, lett. g), d. lgs. 36/2023…;- l’Operatore è venuto meno ai propri obblighi informativi, non avendo comunicato a TE l’esistenza del Procedimento Penale, in palese violazione della normativa di settore, incluse le norme relative al grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 e artt. 95, comma 1, lett. e), 96, comma 1, e 98, commi 2 e 3, lett. g), d.lgs. 36/2023); della Normativa di Qualificazione, che dispone l’obbligo, per l’Operatore Economico, di informare la struttura “Qualificazione Fornitori” di TE in merito a qualsiasi evento sopravvenuto potenzialmente rilevante, anche al fine della valutazione del grave illecito professionale e degli impegni assunti; - si contesta la circostanza che nulla sapessero della vicenda fino al 15 maggio 2025, dal momento che -OMISSIS-, in data 6 luglio 2021, ha subito una perquisizione; - -OMISSIS-non ha mai dichiarato nulla in merito procedimento penale neppure in occasione delle gare TE cui la medesima ha partecipato; - quanto alle misure di self cleaning queste risultano intempestive, in quanto adottate solo da ultimo, ed insufficienti in quanto il socio unico di -OMISSIS-è -OMISSIS-e tra i soci di quest’ultima c’è -OMISSIS- con una quota comunque significativa; pertanto pur riscontrando in CCIAA la radicale modifica dell’assetto proprietario e della governante, con data presentazione della carica il 31.10.2024, tuttavia, si ritiene si tratti solo di un cambio apparente, considerato che -OMISSIS- è comunque presente nella catena proprietaria ”.
9 – In data -OMISSIS- TE annullava in autotutela la “ Gara n. -OMISSIS-per “attività di taglio piante in prossimità di elettrodotti AT su tutto il territorio nazionale ”, cui la ricorrente aveva partecipato in quanto, la “ quasi totalità degli operatori economici qualificati nel comparto GM -OMISSIS-“Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” risultava coinvolto nel procedimento penale con R.G.N.R. -OMISSIS-nell’ambito del quale erano stati contestati “ agli Esponenti Apicali, in concorso tra loro, numerosi episodi di “turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) commessi in danno della medesima TE nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 ”.
10 – Avverso il provvedimento di sospensione del -OMISSIS-e gli ulteriori atti indicati in epigrafe è insorta la società ricorrente chiedendone l’annullamento con contestuale domanda di risarcimento del danno, per i seguenti motivi.
10.1 - Con il primo motivo di ricorso (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 94, 95, 96, 98 e 169 del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio del tempus regit actum. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, 10.1 e 16 del Regolamento di qualificazione e del documento “Condotte che costituiscono gravi illeciti professionali” di TE. Violazione degli artt. 2, 4 e 5 d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi di proporzionalità, buona fede, legittimo affidamento e di fiducia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”) la ricorrente censura il provvedimento di sospensione asserendo che il sig. -OMISSIS--OMISSIS-, coinvolto nel procedimento penale invocato da TE a giustificazione dei provvedimenti assunti, sarebbe cessato da ogni carica e da ogni rapporto con la -OMISSIS- a far data dal 29 ottobre 2024; tale interruzione dei rapporti unitamente ad una radicale modifica dell’assetto proprietario e della governance spiegherebbe il perché la società ricorrente non avrebbe avuto contezza del predetto procedimento penale a carico del proprio ex legale rappresentante prima della nota del 15 maggio 2025, con la quale TE aveva comunicato il “congelamento” delle idoneità di -OMISSIS- e, soprattutto, del successivo atto di riscontro comunicato da TE il 21 maggio 2025 nel quale si dava effettiva informazione dell’esistenza del procedimento penale in questione. Indi nessuna violazione di obblighi informativi poteva imputarsi alla ricorrente in quanto semplicemente ignara dei fatti – perché ad essi del tutto estranea - che, diversamente secondo TE, avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione obbligatoria.
10.2 – Con il secondo motivo di ricorso (“ Violazione degli artt. 94, 95, 96, 98 e 169 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, 10.1 e 16 del Regolamento di qualificazione e del documento “Condotte che costituiscono gravi illeciti professionali” di TE. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”) la società ricorrente reputa illegittimo il provvedimento di sospensione impugnato in quanto non si comprenderebbe per quale motivo le misure di self-cleaning adottate non sarebbero tempestive o efficienti, considerato che non appena avute dettagliate informazioni sul procedimento penale a carico del proprio ex legale rappresentante sig. -OMISSIS- (riscontro TE del 21 maggio 2025 successivo ai provvedimenti di congelamento del 15 maggio 2025) il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile del 10 giugno 2025, avrebbe adottato le seguenti misure: a) segnalazione al proprio Organismo di Vigilanza; b) aggiornamento e revisione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001; c) dissociazione del Consiglio di Amministrazione della società dalle condotte ascritte al sig. -OMISSIS-, deliberando anche la cessazione con effetto immediato dall’informale e meramente “cartolare” investitura di Presidente Onorario. Inoltre il provvedimento di sospensione era altresì illegittimo in quanto aveva reputato non efficienti le misure di self-cleaning adottate dalla società ricorrente sull’erroneo presupposto che il sig. -OMISSIS- mantenesse una partecipazione rilevante nella società -OMISSIS- RL, qualificata nel provvedimento come socio unico di -OMISSIS- Diversamente il sig. -OMISSIS- manteneva tutt’ora una partecipazione societaria nella predetta -OMISSIS- RL la quale, tuttavia, era socia unica di una diversa società, la -OMISSIS- -OMISSIS-, a sua volta socia unica di -OMISSIS- Indi nessun potere gestorio, nemmeno di fatto, poteva dirsi ancora esercitato dal sig. -OMISSIS- sulla odierna ricorrente, nemmeno attraverso il meccanismo della contestata “catena societaria”.
10.3 – Con il terzo motivo (“ violazione degli artt. 95, 96, 98 e 169 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, 10.1 e 16 del Regolamento di qualificazione e del documento “Condotte che costituiscono gravi illeciti professionali” di TE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”) la ricorrente denuncia un presunto vizio di carente motivazione ed istruttoria, nella parte in cui il provvedimento di sospensione si limita a contestare formalmente la condotta omissiva della ricorrente senza valutare il “fatto” ascritto al sig. -OMISSIS- come potenzialmente incidente sulla moralità professionale della ricorrente e, dunque, come potenzialmente integrante un grave illecito professionale.
11 – In data 6 novembre 2025 si è costituita in giudizio TE Rete Elettrica Nazionale s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto. Con successiva memoria depositata in data 23 dicembre 2025 la società resistente ha precisato che l’inammissibilità del ricorso deriverebbe dalla mancata impugnazione dei provvedimenti di congelamento emessi da TE in data 15 maggio 2025 e del provvedimento con il quale è stata approvata la sospensione adottato il data 6 giugno 2025 – in quanto atti presupposti della impugnata sospensiva del -OMISSIS-e già lesivi dell’interesse della ricorrente - e con essi della normativa adottata da TE in materia di obblighi dichiarativi e provvedimenti disciplinari che, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere immediatamente censurata al momento dell’adozione del provvedimento di congelamento – come detto non impugnato tempestivamente -; nel merito ha contestato gli avversi assunti sostenendo, in sintesi, la correttezza del provvedimento di sospensione adottato in relazione ai gravi fatti emersi a carico dell’ ex legale rappresentante della -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, coinvolto in un procedimento penale per plurime ipotesi di turbativa d’asta della cui esistenza non aveva dato notizia a TE in violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina applicabile cui l’operatore economico si era formalmente vincolato in sede di accesso all’Albo. Difatti, a parere della resistente, la società -OMISSIS- non poteva non conoscere l’esistenza del procedimento de quo tenuto conto che le indagini penali nei confronti dell’allora legale rappresentante e socio -OMISSIS- avevano condotto a disporre perquisizioni anche presso la sede della società stessa e, in particolare, presso l’ufficio del rappresentante legale (appunto, sig. -OMISSIS-), l’ufficio commerciale della -OMISSIS-, l’ufficio gare della medesima società, nonché due locali adibiti ad archivio, come espressamente indicato nel relativo verbale.
12 - Con successiva memoria del 12 gennaio 2026 la -OMISSIS- replicava alle eccezioni sollevate dalla controparte ribadendo la fondatezza delle argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo.
13 – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
14 – Gli atti impugnati attengono alla sospensione cautelare dell’idoneità -OMISSIS- e -OMISSIS-relative alla -OMISSIS-s.r.l. per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento adottato in data 9 agosto 2025, in quanto la società ricorrente avrebbe contravvenuto agli obblighi informativi assunti aderendo al Sistema di Qualificazione predisposto da TE s.p.a. In particolare essa avrebbe omesso di informare TE del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma (n.R.g. PM -OMISSIS-– n.R.g. GIP -OMISSIS-), promosso nei confronti dell’ex legale rappresentante di tale società, sig. -OMISSIS-, imputato, con altri soggetti, del delitto p. e p. dall’art. 353 c.p. per avere turbato il regolare svolgimento di varie gare bandite (per il tramite di TE) da TE Rete Italia s.p.a. (TRI), nonché di una procedura negoziata indetta da ANAS s.p.a.
15 – Occorre, allora, delineare preliminarmente la cornice normativa di riferimento alla luce della quale esaminare le questioni poste all’esame del Collegio.
Come noto, il Sistema di Qualificazione degli Operatori Economici nel quale sono previsti gli obblighi informativi che si assumono violati, inter alia , nel provvedimento di sospensione qui gravato è stato istituito da TE s.p.a. - Ente aggiudicatore operante nei c.d. “settori speciali” – con lo scopo di preselezionare ed inserire nell’Albo riservato i soggetti che, in possesso di specifici requisiti di ordine generale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, possano essere interpellati per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture relativi a comparti strategici per TE (doc. 1, produzione documentale TE del 18 dicembre 2025). Il Sistema di qualificazione è suddiviso in diversi Gruppi Merceologici (“GM”) corrispondenti alle categorie merceologiche oggetto degli affidamenti di TE.
Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, la Normativa Generale del Sistema di Qualificazione adottata da TE, in linea con il diritto nazionale ed euro unitario, prevede all’art.10.1 che “ l’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria per l’affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi. A tal fine l’Operatore Economico deve attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti, mediante apposita documentazione presente sul Portale Qualificazione. Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di TE in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei suddetti artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti. L’omissione di tali informazioni può comportare valutazioni da parte di TE in merito all’affidabilità professionale ed all’integrità dell’Operatore Economico stesso, tali da determinare l’adozione di ogni più idoneo provvedimento tra quelli disciplinati all’articolo 16 della presente Normativa ”.
E’ bene precisare sin d’ora che l’assunzione dell’obbligo informativo in capo all’operatore economico viene ribadita anche nella comunicazione del rilascio/rinnovo della idoneità nel gruppo merceologico di interesse destinata agli operatori economici (v. ad es. comunicazioni indirizzate alla ricorrente, docc. 4 e 5, produzione documentale TE del 18 dicembre 2025).
L’art. 16 della Normativa Generale, cui rinvia l’art. 10 cit., disciplina i “ Provvedimenti ” adottabili qualora TE venga a conoscenza di fatti o circostanze pregiudizievoli documentati, relativi all’operatore economico qualificato, modulandoli in base alla peculiarità e gravità delle sopravvenienze riscontrate: ( i ) lettera di richiamo; ( ii ) lettera di diffida; ( iii ) sospensione della qualifica; ( iv) revoca della qualifica; ( v ) decadenza della qualifica; ( vi ) riduzione della classe; ( vii ) visite di monitoraggio; ( viii ) sospensione dell’esame della candidature; ( ix ) congelamento della qualifica.
Il provvedimento di sospensione della qualifica, che qui particolarmente interessa, è comminabile in caso di eventi gravi quali, “… gravi inadempienze nell’ esecuzione dei contratti o in fase di gara, gravi eventi in ambito “Safety, sottoposizione a procedure concorsuali, sopravvenuta perdita della integrità e/o affidabilità economico-finanziaria, o tecnico-gestionale dell’Operatore Economico, con particolare riguardo ai casi di cui agli artt. 95 lett. e) e 98 del Codice degli Appalti; inadempimento degli obblighi informativi …”; al termine del periodo di sospensione, “ l’Operatore Economico è tenuto a comunicare a TE le misure adottate per garantire il superamento delle condizioni che hanno determinato l’adozione di tale provvedimento ”; gli effetti della sospensione sono individuati dalla norma nella “ impossibilità di essere affidatario di nuovi ordini (comprese Lettere di Attivazione) ” e nel “ mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema di Qualificazione e inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell’atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente” ; qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di una impresa aggiudicataria, la norma in commento riserva a TE la facoltà di “ intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la o la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno ”; infine, è fatta salva la possibilità dell’operatore economico di presentare, in ogni tempo, richiesta documentata di revoca della sospensione alla struttura QFO, “ qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all’adozione della misura ”.
Da quanto detto, in sintesi, la sospensione rappresenta un provvedimento a natura cautelare (sulla riconosciuta natura cautelare e del provvedimento in esame sia consentito rinviare a TAR Lazio – Roma, sez. III, n. 765/2026; TAR Lazio – Roma, Sez.IV- ter , n. 16987/2025 del 19 settembre 2025), temporaneo e revocabile - ove il destinatario dimostri il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’adozione –, previsto per fare fronte a condotte poste in essere dall’operatore qualificato reputate gravi ed in parte esemplificate dalla norma stessa, come per l’ipotesi di grave illecito professionale (art. 98, D.Lgs. 36/2023) o di inadempimento agli obblighi informativi.
16 – Ciò premesso, prima di valutare il merito della controversia, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate da TE s.p.a.
Con esse la resistente mira a contestare l’ammissibilità del ricorso affermando che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare i provvedimenti di congelamento emessi da TE in data 15 maggio 2025 ed il provvedimento con il quale è stata approvata una prima sospensione dal Comitato di Qualificazione in data 6 giugno 2025 nelle more del procedimento avviato in data 4 giugno 2025 (di cui non risulta agli atti avvenuta comunicazione alla società ricorrente) – in quanto ritenuti atti presupposti della impugnata sospensiva del 9 agoste 2025 già lesivi dell’interesse della ricorrente - e con essi la normativa adottata da TE in materia di obblighi dichiarativi e provvedimenti disciplinari che, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere censurata al momento dell’adozione di tali provvedimenti, come detto, non impugnati tempestivamente.
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, i provvedimenti di congelamento, di cui è stata data comunicazione alla -OMISSIS- il 15 maggio 2025 a mezzo PEC generata automaticamente dal sistema informatico di TE (docc. 4 e 5, ricorso), non rappresentano atti presupposti del provvedimento di sospensione oggi gravato: quest’ultimo è stato, infatti, adottato all’esito di un autonomo procedimento, appositamente avviato con comunicazione ex art. 7 L. 241/90 ricevuta da -OMISSIS-il 4 giugno 2025 (doc. 2, ricorso) e non è certamente qualificabile come atto meramente confermativo dei congelamenti stessi. Infatti, per espressa previsione dell’art. 16 sopra citato, il congelamento rappresenta un provvedimento “ provvisorio ”, che può essere adottato “ nelle more di sottoporre al primo Comitato possibile l’adozione di opportuni provvedimenti ”.
Come avvenuto nel caso di specie, infatti, adottati in urgenza i congelamenti delle qualifiche, la sospensione è intervenuta solo all’esito di una nuova ponderazione di interessi da parte dell’organo competente (Comitato di Qualificazione degli Operatori Economici) effettuata nell’ambito del procedimento avviato in data 4 giugno 2025. A riguardo pare sufficiente richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio “va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato l’atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024, Consiglio di Stato sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123)” (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, -OMISSIS- n. 4943).
Pertanto, la mancata impugnazione dei provvedimenti di congelamento non determina l’inammissibilità dell’impugnazione del successivo provvedimento di sospensione in quanto dotato di rilevanza autonoma, né, sotto altro profilo contestato, impedirebbe la valutazione della validità degli articoli della Normativa Generale di TE che regolano i presupposti del provvedimento di sospensione impugnato in questa sede.
Quanto, invece, al provvedimento di sospensione che TE sostiene adottato in data 6 giugno 2025 dal medesimo Comitato di Qualificazione nelle more del contestuale procedimento avviato il 4 giugno 2025, non risulta in atti prova che esso sia stato comunicato alla società -OMISSIS- prima del provvedimento oggi gravato, con la conseguenza che non può contestarsi alla società ricorrente la mancata impugnazione di un atto reputato presupposto ma ad essa rimasto sconosciuto.
17 – Nel merito il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
18 - Invero, con le prime due censure formulate in ricorso, la società ricorrente afferma, in sintesi: da un lato, di non avere contravvenuto agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore – come rappresentato nel provvedimento impugnato -, asserendo di non avere avuto conoscenza del procedimento penale a carico del proprio ex legale rappresentante, sig. -OMISSIS-, prima della nota del 15 maggio 2025, con la quale TE aveva comunicato i due provvedimenti di “congelamento” delle idoneità di -OMISSIS- e, soprattutto, del successivo atto di riscontro comunicato da TE il 21 maggio 2025 nel quale si dava effettiva informazione dell’esistenza del procedimento in questione; dall’altro, che le misure di self-cleaning adottate tempestivamente e la cessazione dalla carica di amministratore del -OMISSIS-, a far data dal 29 ottobre 2024, avevano ormai eliminato qualsiasi legame del predetto con la società ricorrente; infine, che nessuna delle norme richiamate nel provvedimento di sospensione consentirebbe di ritenere che il mancato assolvimento degli obblighi informativi sia ex se idoneo ad integrare un’ipotesi di grave illecito professionale, tale da giustificare la sospensione della qualifica dell’operatore economico in ragione della sopravvenuta perdita della integrità e/o affidabilità in capo al medesimo.
I motivi di doglianza non sono condivisibili.
In primo luogo, come sopra anticipato, la sospensione cautelare della qualifica viene disposta nei confronti di -OMISSIS- s.r.l. in quanto ritenuta responsabile di avere omesso di comunicare a TE la pendenza del procedimento penale innanzi al Tribunale di Roma (n.R.g. PM -OMISSIS-– n.R.g. GIP -OMISSIS-), promosso nei confronti del sig. -OMISSIS-, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società ricorrente che, in concorso con altri soggetti, è stato imputato del reato di cui agli artt. 81, 110 e 353 c.p., per avere turbato il regolare svolgimento di varie gare bandite (per il tramite di TE) da TE Rete Italia s.p.a. (TRI), nonché di una procedura negoziata indetta da ANAS s.p.a.
In proposito il Collegio reputa più che verosimile, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, che la -OMISSIS- fosse a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale in corso nei confronti del proprio ex legale rappresentante, già precedentemente alla comunicazione dei provvedimenti di congelamento occorsa in data 15 maggio 2025. A tale conclusione conducono i seguenti indici concordanti: ( i ) il fatto che durante le indagini penali dalle quali è scaturito il predetto procedimento le perquisizioni svolte ex art. 247 e ss. c.p.p. nei confronti dell’allora legale rappresentante e socio -OMISSIS- avevano avuto luogo anche presso la sede della -OMISSIS- stessa e, in particolare, presso l’ufficio del -OMISSIS- quale rappresentante legale, l’ufficio commerciale, l’ufficio gare, nonché presso due locali adibiti ad archivio, come espressamente indicato nel relativo verbale del 6 luglio 2021 (doc. 8, produzione documentale TE del 18 dicembre 2024); ( ii ) nell’ambito di tali operazioni gli ufficiali e agenti di P.G. erano stati assistiti da personale della società (assistente del -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS-dipendente dell’ufficio gare, come riportato nel predetto verbale);
( iii ) i fatti penalmente rilevanti, secondo ipotesi accusatoria, risalgono al periodo in cui il -OMISSIS- rivestiva la carica di legale rappresentante e socio unico della società ricorrente; ( iv ) pur cessato dalla carica di amministratore dal 24 ottobre 2024 – e dunque in epoca da considerarsi comunque prossima al successivo rinvio a giudizio appreso da TE nel marzo 2025 - il -OMISSIS- non è rimasto estraneo alle vicende societarie della -OMISSIS- sia perché nominato Presidente Onorario della società medesima sino al giugno 2025, sia perché procuratore della medesima almeno sino al gennaio 2025 e preposto alla gestione tecnica sino al febbraio 2025 (v. visura camerale -OMISSIS-, pag. 27, ss. doc.20, ricorso), sia perché socio titolare della percentuale maggiore di quote societarie (19.538,02%) – in rapporto al resto della compagine societaria - nella società -OMISSIS- RL, socia unica della -OMISSIS- -OMISSIS- RL, quest’ultima, a sua volta, socia unica della -OMISSIS- dal 30 ottobre 2024 (v. visure camerali delle tre società nominate, docc. 16, 17 e 18, produzione TE del 18 dicembre 2025). Tali elementi, considerati nel loro insieme, conducono il Tribunale a ritenere che la società -OMISSIS- fosse verosimilmente a conoscenza del procedimento penale a carico del -OMISSIS-, mai effettivamente espunto dalla realtà societaria della stessa, e che, anche dopo il rinvio a giudizio e l’avviso di udienza preliminare occorsi nel marzo 2025, la società ricorrente abbia omesso di informarne TE, così violando gli obblighi informativi previsti dalla Normativa Generale del Sistema di Qualificazione, obblighi cui l’operatore economico si era formalmente vincolato. Difatti come previsto dalle norme sopra richiamate (in particolare all’art. 10.1 cit.), l’operatore deve comunicare nel corso di tutta la durata della qualifica qualsiasi fatto rilevante che possa incidere sulla valutazione della propria affidabilità professionale ed integrità.
E non vi è dubbio che le contestazioni di fatti penalmente rilevanti a carico dell’ ex legale rappresentante della società ricorrente, coinvolto in un procedimento penale per plurime ipotesi di turbativa d’asta in gare bandite dalla resistente stessa, rappresentano circostanze di una gravità tale da non ammettere alcuna dilazione temporale nella relativa comunicazione alla struttura QFO di TE, tanto più che i fatti contestati sono sussumibili in ipotesi di reato (353 c.p.) che rilevano anche ai fini della configurazione del grave illecito professionale (cfr. in part. art. 98, coma 3, lett. g, D. Lgs. 36/2023).
Peraltro, vale rilevare che l’obbligo informativo sussiste a fronte di fatti “ rilevanti ” indipendentemente dalla circostanza che l’Ente Aggiudicatore possa avere avuto conoscenza aliunde dei fatti oggetto di comunicazione o dall’adozione di misure di self-cleaning da parte dell’operatore qualificato che rilevano, secondo la disciplina sopra richiamata, semmai, in un momento successivo all’adozione del provvedimento di sospensione (per richiederne la revoca o, terminati gli effetti della sospensione, per garantire il superamento delle condizioni che hanno determinato l’adozione di tale provvedimento).
Indi, il provvedimento di sospensione è stato legittimamente adottato, come in esso esplicitato, per via della violazione da parte dell’operatore -OMISSIS- dello specifico obbligo informativo di comunicare l’esistenza del procedimento penale a carico del proprio ex legale rappresentante (ma rimasto in carica come Presidente Onorario e titolare di quote societarie in società controllanti, a catena, la -OMISSIS- stessa, secondo lo schema sopra delineato), della gravità delle contestazioni mosse nonché della circostanza che il soggetto offeso dal reato fosse la medesima società pubblica responsabile del sistema di qualificazione. In tal senso è dirimente la lettera dell’art. 10.1 cit. ove prevede espressamente che l’omissione delle informazioni dovute può determinare l’adozione di “ ogni più idoneo provvedimento tra quelli disciplinati all’articolo 16 della presente Normativa ” tra i quali, per l’appunto, il provvedimento di sospensione della qualifica.
E’ bene inoltre ribadire, come già affermato in una recente pronuncia di questa sezione, che “ l’omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 168 del D. Lgs. 36/2023 non costituisce certamente una causa autonoma ed atipica di esclusione dalla gara –che si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione posto dall’art. 10 del D. Lgs. 36/2023 -, ma rileva nell’ambito della Normativa di settore quale base giuridico/fattuale di un provvedimento cautelare (la sospensione) che incide con effetti limitati nel tempo sulla qualificazione degli operatori economici e, al ricorrere di determinate condizioni, persino revocabile. In altri termini la violazione di obblighi informativi potrà, semmai, rilevare anche ai fini della valutazione della gravità dell’illecito professionale eventualmente contestato, ma non ne costituisce una figura paradigmatica ” (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. TAR Lazio – Roma, sez. III, n. 765/2026).
Ne discende, come ulteriore conseguenza, che la contestazione di validità degli artt. 10 e 16 della Normativa Generale – per vero solo formulata nell’epigrafe del ricorso - è infondata perché tali norme, nel loro combinato disposto in relazione alla violazione di obblighi dichiarativi, possono dare luogo ad un provvedimento di sospensione o altri provvedimenti cautelari, i cui effetti sono temporanei e limitati ad incidere sul sistema di qualificazione degli operatori economici, senza introdurre cause nuove di esclusione dalla gara in contrasto con le norme primarie contenute nel D. Lgs. 36/2023.
Infine, circa la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per non avere considerato tempestive ed efficienti le misure di self-cleaning adottate dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
Si rileva, in linea generale, come l’adozione di misure di self-cleaning rappresenti uno strumento previsto dalla Normativa Generale per richiedere la revoca del provvedimento di sospensione o per garantire il superamento delle condizioni che abbiano determinato l’adozione di tale provvedimento cautelare (art. 16 cit.). La giurisprudenza ritiene infatti che esse abbiano efficacia pro-futuro e “ non risolvono gli illeciti professionali commessi precedentemente dal concorrente e non ripristinano, automaticamente, l'affidabilità e l'integrità che nel caso di specie, deve sussistere per tutta la permanenza dell’operatore nel sistema di qualificazione. (..) Questo implica che, anche in presenza di tali misure, la stazione appaltante deve condurre una valutazione articolata su due livelli: in primo luogo, deve qualificare il comportamento pregresso dell'operatore economico come idoneo o meno a compromettere la sua affidabilità e integrità nei rapporti con l'amministrazione; successivamente, una volta che si è determinata, come nella specie, una valutazione negativa sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo può essere eliso dalla misura di self-cleaning adottata dall’operatore la cui valutazione in termini di idoneità spetta solo alla stazione appaltante ” (TAR Lazio, sez. IV-ter, n. 16987/2025).
Nel caso specifico, il giudizio espresso nel provvedimento in ordine all’inidoneità delle misure di self-cleaning adottate dalla ricorrente appare condivisibile (salvo le precisazioni che si andranno subito ad esporre), avendo la Stazione appaltante motivato nei seguenti termini la propria valutazione: “ l’Operatore è venuto meno ai propri obblighi informativi, non avendo comunicato a TE l’esistenza del Procedimento Penale, in palese violazione della normativa di settore, incluse le norme relative al grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 e artt. 95, comma 1, lett. e), 96, comma 1, e 98, commi 2 e 3, lett. g), d.lgs. 36/2023); della Normativa di Qualificazione, che dispone l’obbligo, per l’Operatore Economico, di informare la struttura “Qualificazione Fornitori” di TE in merito a qualsiasi evento sopravvenuto potenzialmente rilevante, anche al fine della valutazione del grave illecito professionale e degli impegni assunti; - la violazione di tali obblighi informativi è sicuramente aggravata dalla circostanza che l’Operatore era ben consapevole che il procedimento penale in questione vede TE quale “parte offesa”… - la predetta condotta, reticente ed omissiva, ha – tra le altre cose – (i) impedito l’opportuno svolgimento delle verifiche svolte dalla Struttura “Qualificazione Fornitori” di TE in sede di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di integrità ed idoneità in capo all’Operatore e (ii) compromesso il rapporto fiduciario intercorrente tra l’Operatore stesso e la Stazione Appaltante…- quanto alle misure di self cleaning queste risultano intempestive, in quanto adottate solo da ultimo, ed insufficienti in quanto il socio unico di -OMISSIS-è -OMISSIS-e tra i soci di quest’ultima c’è -OMISSIS- con una quota comunque significativa; pertanto pur riscontrando in CCIAA la radicale modifica dell’assetto proprietario e della governante, con data presentazione della carica il 31.10.2024, tuttavia, si ritiene si tratti solo di un cambio apparente, considerato che -OMISSIS- è comunque presente nella catena proprietaria”.
Il provvedimento di sospensione risulta, pertanto, correttamente motivato in quanto, da un lato, TE ha qualificato il comportamento omissivo dell'operatore economico come idoneo a compromettere la sua affidabilità e integrità e, dall’altro, ha valutato le misure di self-cleaning adottate insufficienti a ripristinare la fiducia nell’operatore stesso.
Difatti, salvo che per la cessata carica di amministratore della -OMISSIS- del sig. -OMISSIS-, tutte le misure sono state adottate dalla società tardivamente, ovverosia successivamente al rinvio a giudizio del predetto ed ai provvedimenti di congelamento del 15 maggio 2025; inoltre, le misure di self-cleaning adottate non paiono sufficienti a ripristinare l’affidabilità e l’integrità della ricorrente, se solo si considera che, pur cessato dalla carica di amministratore dal 29 ottobre 2024 e dalla carica di Presidente Onorario dal giugno 2025 della -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- è tutt’oggi socio di maggioranza (19.538,02%) – in rapporto al resto della proprietà delle quote societarie - della società -OMISSIS- RL, socia unica della -OMISSIS- -OMISSIS- RL, quest’ultima, a sua volta, socia unica della -OMISSIS- dal 30 ottobre 2024 (v. visure camerali delle tre società nominate, docc. 16, 17 e 18, produzione TE del 18 dicembre 2025). Benché nel provvedimento impugnato è stato indicato che la partecipazione azionaria del -OMISSIS- fosse nella -OMISSIS- RL erronemente indicata come socia unica della -OMISSIS- al posto della -OMISSIS- -OMISSIS- RL – come risulta dalle visure in atti-, tuttavia, la circostanza che la prima sia socia unica della -OMISSIS- -OMISSIS- RL porta a concludere, in ogni caso, che la -OMISSIS- sia collegata, a catena, nella sua attività alla società -OMISSIS- RL, il che, in tutta evidenza, non consente di rilevare un effettivo e comprovato distacco della figura del sig. -OMISSIS- dalla ricorrente -OMISSIS-
19 - Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto, a suo dire, carente di idonea motivazione ed istruttoria. In particolare la società afferma che TE, nel provvedimento de quo , si sarebbe limitata a contestare formalmente la condotta omissiva della ricorrente senza valutare il “fatto” ascritto al sig. -OMISSIS- come potenzialmente incidente sulla moralità professionale della ricorrente e, dunque, come potenzialmente integrante un grave illecito professionale.
Tale motivo di ricorso risulta palesemente infondato.
E’ infatti appena il caso di rilevare che il provvedimento di sospensione, nel richiamare i gravi fatti di reato imputati all’ex amministratore della società ricorrente – lo si ricorda nuovamente, plurime ipotesi di turbativa d’asta in gare bandite, nella maggior parte dei casi, dalla resistente stessa – rende autoevidente la motivazione per la quale TE abbia ritenuto necessario approfondire in via istruttoria, nel periodo di disposta sospensione, il permanere dell’affidabilità professionale ed integrità che avevano consentito a -OMISSIS- di ottenere e rinnovare le qualifiche merceologiche richieste.
20 – Alla luce delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato, avente natura temporanea e cautelare, risulta quindi legittimamente adottato, in quanto sorretto da idonei presupposti fattuali e giuridici previsti dalla disciplina applicabile (artt. 10 et 16 Normativa Generale TE), con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società -OMISSIS- va integralmente rigettato così come la domanda di risarcimento del danno con esso proposta, difettando la prova dell’ an del danno subito.
21 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della società resistente che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente ed i soggetti coinvolti nel nominato procedimento penale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta RO | NA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.