TAR Roma, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2818
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e principi

    Il Tribunale ritiene provato che la società fosse a conoscenza del procedimento penale, dato che le perquisizioni erano avvenute anche presso la sede della società e con l'assistenza di personale interno. La cessazione dalla carica di amministratore e le misure di self-cleaning non sono considerate sufficienti a ripristinare l'affidabilità, data la persistente influenza dell'ex legale rappresentante attraverso la catena societaria.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ritiene che il richiamo ai fatti di reato contestati all'ex amministratore renda evidente la necessità per TE di approfondire il permanere dell'affidabilità professionale e integrità della società.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione tempestiva

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, ritenendo che i provvedimenti di congelamento non siano atti presupposti del provvedimento di sospensione, ma atti provvisori adottati in urgenza. La sospensione è intervenuta all'esito di un autonomo procedimento. Inoltre, non vi è prova che il provvedimento del 6 giugno 2025 sia stato comunicato alla ricorrente.

  • Rigettato
    Mancanza della prova del danno

    Il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento del danno in quanto la ricorrente non ha fornito la prova del danno subito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2818
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2818
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo