Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Lorenzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministro e dal Prefetto di Rimini, sul ricorso gerarchico, presentato dal ricorrente in data 25 aprile 2025, avverso il provvedimento/decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni e ogni altro materiale esplodente emesso dalla Prefettura di Rimini in data 7 febbraio 2025;
nonché
per l’annullamento avverso il predetto provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni e ogni altro materiale esplodente datato 7 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. OL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
il ricorrente, ricevuta la notifica del decreto emesso, in data 7 febbraio 2025, dalla Prefettura di Rimini, recante il divieto di detenzione di armi e munizioni e di ogni altro materiale esplodente, ha presentato ricorso gerarchico in data 25 aprile 2025;
decorsi i termini di legge il ricorrente, non avendo ottenuto risposta, ha, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, esperito azione ai sensi dell’art. 117 cpa chiedendo di dichiarare nullo e illegittimo il silenzio serbato dal Ministro e dal Prefetto di Rimini, sul ricorso gerarchico presentato in data 25 aprile 2025 avverso il provvedimento/decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni e ogni altro materiale esplodente del 07 febbraio 2025, ordinando, quindi, alla PA di rispondere tempestivamente;
in subordine, il ricorrente ha chiesto che, qualora il silenzio della PA fosse ritenuto legittimo, venga annullato il decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni e ogni altro materiale esplodente del 07 febbraio 2025;
al riguardo, il ricorrente ha contestato l’illegittimità del divieto di detenzione armi, chiedendone l’annullamento in ragione di un unico motivo articolato, così rubricato: I. Violazione di legge con riferimento agli artt. 11 e 43 del r.d. n. 731 del 1931; eccesso di potere e violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per travisamento e sviamento, per erroneità dei presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali, per manifesta illogicità ed ingiustizia grave e manifesta;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine a possibili profili di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
a tal proposito, va rammentato come, ai sensi dell'art. 6, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica;
secondo l'interpretazione del tutto pacifica, la disposizione s'intende nel senso che, trascorso il predetto intervallo, e formatosi il silenzio rigetto, l'interessato può scegliere se proporre nel termine decadenziale ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il provvedimento oggetto del ricorso gerarchico, ovvero attendere ancora la decisione dell'autorità sovraordinata - eventualmente provocandola con gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento - senza limiti temporali particolari, ferma la facoltà di impugnare la decisione infine assunta se sfavorevole;
come rammentato da Cons. Stato, sez. VII, 27/01/2022, n. 599, infatti, l’amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in modo espresso su un ricorso gerarchico in relazione al quale si sia già formato il silenzio - rigetto per decorrenza dei novata giorni dalla relativa presentazione previsti dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
peraltro, il suddetto termine, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 16 del 1989, all'esito di una profonda esegesi dell'art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971, non ha natura perentoria, perciò il decorso del medesimo termine non estingue il potere dell'amministrazione di decidere il ricorso amministrativo; tuttavia, l'interessato, alla scadenza di detto termine, può proporre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il suddetto provvedimento nei rispettivi termini di decadenza, oppure può proporre ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rigetto, o, ancora, aspettare l'eventuale decisione tardiva dell'amministrazione, ai fini della relativa impugnazione;
nel caso in cui l'interessato adisca la via giurisdizionale decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, "l'eventuale decisione amministrativa di accoglimento, facendo venir meno l'oggetto del giudizio, non potrebbe non determinare la cessazione della materia del contendere", mentre "la decisione di rigetto in pendenza di giudizio, che costituisce il nodo storico tradizionale dell'istituto, non può ormai più pregiudicare il ricorrente", dovendo l'amministrazione dichiarare improcedibile il ricorso e l'eventuale rigetto costituirebbe atto ad effetto confermativo, di "accertamento della validità" del provvedimento impugnato, privo di lesività, che non determina l'onere di una sua ulteriore impugnazione se la sede giurisdizionale era già stata adita; qualora invece "il ricorrente, avendo atteso la pronuncia della decisione gerarchica, ottenga sia pure dopo 90 giorni, un provvedimento esplicito di rigetto (...), se non ritenga di impugnare detto provvedimento in sede giurisdizionale (o straordinaria), la decisione di rigetto diviene inoppugnabile, con i conseguenti effetti preclusivi ed estintivi delle situazioni soggettive incise dal provvedimento di base". (Cons. Stato, A. P. n. 17/1989);
pertanto, alla luce di quanto precede, a fronte del silenzio rigetto maturato all’esito di proposizione da parte del ricorrente del ricorso gerarchico, deve ritenersi inammissibile il ricorso ex art. 117 c.p.a. che presuppone il c.d. “silenzio – inadempimento”, silenzio non significativo correlato alla mera violazione del termine finale previsto per l’adozione del provvedimento impugnato;
ne consegue la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso limitatamente alla domanda ex art 117 c.p.a.;
come detto, d’altronde, parte ricorrente ha altresì formulato domanda caducatoria “ordinaria” di annullamento dei provvedimenti contestati, sì che, a tal proposito, occorre disporre la conversione del rito, ex art. 32 c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 13 maggio 2026 per la discussione della causa nel merito, all’esito della quale si provvederà, in caso di decisione definitiva, anche sulla regolamentazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), pronunciando non definitivamente sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1. dichiara inammissibile l’azione proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
2. dispone la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a., fissando per la discussione della causa nel merito l’udienza pubblica del 13 maggio 2026;
3. riserva all’esito della decisione nel merito, a seguito della predetta udienza pubblica la decisione sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL AR, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
OL NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA | OL AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.