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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 717/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
LENTO MASSIMO, LA
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3011/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ministero Della Giustizia Tribunale Cosenza - . 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000285000 SPESE GIUDIZIO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000285000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000285000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120013456860000 IVA-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ministero Della Giustizia Tribunale Cosenza - . 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120040885287000 SPESE GIUDIZIO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160012981373000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di l'iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe nonchè le sottostanti cartelle di pagamento n° 034 20120013456860000 n° 034
20120040885287000 n° 034 20160012981373000.
A sostegno delle ricorso il contribuente deduceva:
- la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per la mancata previa notifica delle su indicate cartelle di pagamento;
- la prescrizione del credito tributario sotteso alle suddette cartelle di pagamento;
- la decadenza del potere di riscossione poiché l'iscrizione non era avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
- l'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio eccepiva la carenza di legittimazione passiva e deduceva che gravava su Agenzia delle entrate riscossione la prova della notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia dell'entrate riscossione ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
In via preliminare la Corte rileva il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta con specifico riferimento alla sottesa cartella di pagamento n° 034 20120040885287000, non riferibile a crediti aventi natura tributaria ma relativa a “spese processuali”. La domanda, con specifico riferimento alle altre due cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, richiamate dal contribuente, risulta infondata sotto entrambi i profili esposti.
Risulta, infatti, prodotta in giudizio e non contestata la prova dell'avvenuta notifica di entrambe le cartelle di pagamento nonché dell'intimazione di pagamento (all 8) notificata il 24.1.2022 che costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
Gli ulteriori motivi di censura risultano inammissibile in considerazione dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e della loro mancata tempestiva impugnazione.
In virtù del principio di soccombenza la Corte condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in euro 900 per compensi oltre spense generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza:
dichiara il difetto di giurisdizione in riferimento alla sottesa cartella di pagamento n° 034 20120040885287000
e rigetta il ricorso in riferimento alle cartelle sottese n° 034 20120013456860000 n° 034 20120040885287000
n° 034 20160012981373000.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, in euro 900 per compensi oltre spense generali nella misura del 15%.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
LENTO MASSIMO, LA
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3011/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ministero Della Giustizia Tribunale Cosenza - . 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000285000 SPESE GIUDIZIO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000285000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000285000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120013456860000 IVA-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ministero Della Giustizia Tribunale Cosenza - . 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120040885287000 SPESE GIUDIZIO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160012981373000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di l'iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe nonchè le sottostanti cartelle di pagamento n° 034 20120013456860000 n° 034
20120040885287000 n° 034 20160012981373000.
A sostegno delle ricorso il contribuente deduceva:
- la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per la mancata previa notifica delle su indicate cartelle di pagamento;
- la prescrizione del credito tributario sotteso alle suddette cartelle di pagamento;
- la decadenza del potere di riscossione poiché l'iscrizione non era avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
- l'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio eccepiva la carenza di legittimazione passiva e deduceva che gravava su Agenzia delle entrate riscossione la prova della notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia dell'entrate riscossione ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
In via preliminare la Corte rileva il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta con specifico riferimento alla sottesa cartella di pagamento n° 034 20120040885287000, non riferibile a crediti aventi natura tributaria ma relativa a “spese processuali”. La domanda, con specifico riferimento alle altre due cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, richiamate dal contribuente, risulta infondata sotto entrambi i profili esposti.
Risulta, infatti, prodotta in giudizio e non contestata la prova dell'avvenuta notifica di entrambe le cartelle di pagamento nonché dell'intimazione di pagamento (all 8) notificata il 24.1.2022 che costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
Gli ulteriori motivi di censura risultano inammissibile in considerazione dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e della loro mancata tempestiva impugnazione.
In virtù del principio di soccombenza la Corte condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in euro 900 per compensi oltre spense generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza:
dichiara il difetto di giurisdizione in riferimento alla sottesa cartella di pagamento n° 034 20120040885287000
e rigetta il ricorso in riferimento alle cartelle sottese n° 034 20120013456860000 n° 034 20120040885287000
n° 034 20160012981373000.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, in euro 900 per compensi oltre spense generali nella misura del 15%.