Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 717
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate e che la mancata impugnazione tempestiva delle stesse renda inammissibili le censure ulteriori.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento notificata in data successiva abbia costituito valido atto interruttivo della prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di riscossione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate e che la mancata impugnazione tempestiva delle stesse renda inammissibili le censure ulteriori.

  • Rigettato
    Omessa indicazione modalità di calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate e che la mancata impugnazione tempestiva delle stesse renda inammissibili le censure ulteriori.

  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento notificata in data successiva abbia costituito valido atto interruttivo della prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di riscossione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate e che la mancata impugnazione tempestiva delle stesse renda inammissibili le censure ulteriori.

  • Rigettato
    Omessa indicazione modalità di calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate e che la mancata impugnazione tempestiva delle stesse renda inammissibili le censure ulteriori.

  • Altro
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella di pagamento relativa a spese processuali, non avente natura tributaria.

  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento notificata in data successiva abbia costituito valido atto interruttivo della prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di riscossione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate e che la mancata impugnazione tempestiva delle stesse renda inammissibili le censure ulteriori.

  • Rigettato
    Omessa indicazione modalità di calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate e che la mancata impugnazione tempestiva delle stesse renda inammissibili le censure ulteriori.

  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento notificata in data successiva abbia costituito valido atto interruttivo della prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di riscossione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate e che la mancata impugnazione tempestiva delle stesse renda inammissibili le censure ulteriori.

  • Rigettato
    Omessa indicazione modalità di calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano state regolarmente notificate e che la mancata impugnazione tempestiva delle stesse renda inammissibili le censure ulteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 717
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 717
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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