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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 47/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 47 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 58, codice fiscale: , elettivamente domiciliato in Cagliari, via Pessina CodiceFiscale_1
n.97, presso lo studio degli avvocati Silverio Damu e Antonio Damu, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti, opponente contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato in Cagliari, via G. Deledda n. 74 presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Paolo Puddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27/12/2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1764/2022 del Tribunale di Cagliari col quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 13.000,00 oltre interessi e spese e competenze (pari a euro 945,50) in favore dell'ing. , quale compenso per la prestazione professionale svolta (redazione della CP_2 variante urbanistica ed autorizzazione al convenzionamento stralcio del P.R.U. “Is Corrias” -
Selargius).
L'opponente, in particolare, ha esposto: che la convenzione di incarico prevedeva un compenso pari a euro 23.000,00 per l'intera opera commissionata, da corrispondere quanto a euro 10.000,00 quale 1 fondo spese entro il termine di presentazione del progetto di lottizzazione al Controparte_3
quanto a euro 8.000,00 in seguito alla delibera di adozione del piano di lottizzazione da parte del ed euro 5.000,00 in seguito alla pubblicazione nel Buras della delibera di Controparte_4 approvazione definitiva;
che all'atto del deposito del progetto e della relazione prodromica alla deliberazione della variante stralcio l'opponente aveva versato la somma di euro 10.000,00; che successivamente era stato comunicato il rigetto dell'istanza (sia per il mancato invito degli altri compartisti sia in considerazione di alcuni errori di metodo e di progettazione determinati da una
CP_ errata applicazione della normativa di attuazione del P.R.U. originario commessi dall' ) e che CP_ pertanto l'ing. avrebbe espletato soltanto una parte della prestazione;
che, pertanto, legittimamente l'opponente non aveva provveduto a versare gli ulteriori 13.000,00 euro, in quanto le due condizioni apposte nella convenzione di incarico (approvazione del piano e pubblicazione nel non si erano verificate per fatto e colpa dell'opposto, tanto che il piano è stato bocciato. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/3/2023 si è costituito in giudizio l'ing.
contestando il fondamento dell'opposizione e osservando, quanto all'importo CP_2
dovuto a titolo di compenso, che la somma di euro 10.000,00 versata dal costituiva secondo Pt_1
la convenzione di incarico un mero fondo spese e che nulla pertanto era stato corrisposto a titolo di compenso professionale. L'opposto ha, inoltre, precisato che il piano non era stato rigettato, essendo ancora pendente in attesa dell'accordo tra le parti, bensì era stato emesso un mero preavviso di CP_ diniego (peraltro per motivi imputabili al e che l'ing. aveva offerto gratuitamente al Pt_1
la propria collaborazione al fine di apportare al progetto tutte le modifiche necessarie, ma Pt_1 che non gli era pervenuta alcuna risposta. Quanto al compenso, l'opposto ha dedotto che ai sensi dell'art. 10 della convenzione di incarico, qualora fossero sorte delle controversie che impedissero l'approvazione del piano per causa non imputabile al professionista, il committente avrebbe dovuto attivarsi in sede stragiudiziale o giudiziale per risolverle e che, in caso di inerzia (come nel caso di specie) il professionista avrebbe avuto diritto al compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento, che coincidevano con la prestazione di cui alla convenzione e i cui onorari erano stati predeterminati nella misura di euro 13.000,00.
Con ordinanza del 8/5/2023 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “pagamento da parte del all'ing. di € 7.000,00; spese compensate Pt_1 CP_2
CP_ tra le parti”, successivamente riformulata all'udienza del 13/7/2023 con pagamento all' della somma di euro 10.000,00, oltre spese del procedimento per decreto ingiuntivo e spese del giudizio compensate.
All'udienza del 21/3/2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto un rinvio per verificarne l'adempimento.
2 Con note depositate in data 18/2/2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento integrale delle somme concordate e hanno, pertanto, concluso per la pronuncia della cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il giudice prende atto dell'assenza di ulteriore thema decidendum e dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra le parti.
Sempre sull'accordo delle parti compensa integralmente tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1764/2022 emesso in data 31/10/2022 dal Tribunale di
Cagliari;
2) Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
3) Compensa interamente le spese fra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 24/02/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 47 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 58, codice fiscale: , elettivamente domiciliato in Cagliari, via Pessina CodiceFiscale_1
n.97, presso lo studio degli avvocati Silverio Damu e Antonio Damu, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti, opponente contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato in Cagliari, via G. Deledda n. 74 presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Paolo Puddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27/12/2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1764/2022 del Tribunale di Cagliari col quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 13.000,00 oltre interessi e spese e competenze (pari a euro 945,50) in favore dell'ing. , quale compenso per la prestazione professionale svolta (redazione della CP_2 variante urbanistica ed autorizzazione al convenzionamento stralcio del P.R.U. “Is Corrias” -
Selargius).
L'opponente, in particolare, ha esposto: che la convenzione di incarico prevedeva un compenso pari a euro 23.000,00 per l'intera opera commissionata, da corrispondere quanto a euro 10.000,00 quale 1 fondo spese entro il termine di presentazione del progetto di lottizzazione al Controparte_3
quanto a euro 8.000,00 in seguito alla delibera di adozione del piano di lottizzazione da parte del ed euro 5.000,00 in seguito alla pubblicazione nel Buras della delibera di Controparte_4 approvazione definitiva;
che all'atto del deposito del progetto e della relazione prodromica alla deliberazione della variante stralcio l'opponente aveva versato la somma di euro 10.000,00; che successivamente era stato comunicato il rigetto dell'istanza (sia per il mancato invito degli altri compartisti sia in considerazione di alcuni errori di metodo e di progettazione determinati da una
CP_ errata applicazione della normativa di attuazione del P.R.U. originario commessi dall' ) e che CP_ pertanto l'ing. avrebbe espletato soltanto una parte della prestazione;
che, pertanto, legittimamente l'opponente non aveva provveduto a versare gli ulteriori 13.000,00 euro, in quanto le due condizioni apposte nella convenzione di incarico (approvazione del piano e pubblicazione nel non si erano verificate per fatto e colpa dell'opposto, tanto che il piano è stato bocciato. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/3/2023 si è costituito in giudizio l'ing.
contestando il fondamento dell'opposizione e osservando, quanto all'importo CP_2
dovuto a titolo di compenso, che la somma di euro 10.000,00 versata dal costituiva secondo Pt_1
la convenzione di incarico un mero fondo spese e che nulla pertanto era stato corrisposto a titolo di compenso professionale. L'opposto ha, inoltre, precisato che il piano non era stato rigettato, essendo ancora pendente in attesa dell'accordo tra le parti, bensì era stato emesso un mero preavviso di CP_ diniego (peraltro per motivi imputabili al e che l'ing. aveva offerto gratuitamente al Pt_1
la propria collaborazione al fine di apportare al progetto tutte le modifiche necessarie, ma Pt_1 che non gli era pervenuta alcuna risposta. Quanto al compenso, l'opposto ha dedotto che ai sensi dell'art. 10 della convenzione di incarico, qualora fossero sorte delle controversie che impedissero l'approvazione del piano per causa non imputabile al professionista, il committente avrebbe dovuto attivarsi in sede stragiudiziale o giudiziale per risolverle e che, in caso di inerzia (come nel caso di specie) il professionista avrebbe avuto diritto al compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento, che coincidevano con la prestazione di cui alla convenzione e i cui onorari erano stati predeterminati nella misura di euro 13.000,00.
Con ordinanza del 8/5/2023 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “pagamento da parte del all'ing. di € 7.000,00; spese compensate Pt_1 CP_2
CP_ tra le parti”, successivamente riformulata all'udienza del 13/7/2023 con pagamento all' della somma di euro 10.000,00, oltre spese del procedimento per decreto ingiuntivo e spese del giudizio compensate.
All'udienza del 21/3/2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto un rinvio per verificarne l'adempimento.
2 Con note depositate in data 18/2/2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento integrale delle somme concordate e hanno, pertanto, concluso per la pronuncia della cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il giudice prende atto dell'assenza di ulteriore thema decidendum e dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra le parti.
Sempre sull'accordo delle parti compensa integralmente tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1764/2022 emesso in data 31/10/2022 dal Tribunale di
Cagliari;
2) Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
3) Compensa interamente le spese fra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 24/02/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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