Sentenza 28 novembre 2025
Ordinanza collegiale 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2025, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ottavio Occhipinti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi su sentenza di questo T.a.r. n. -OMISSIS-dep. Il 19 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con ricorso notificato in data 7 aprile 2025 e depositato il successivo 15 aprile 2025, la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo T.a.r. indicata in oggetto – passata in giudicato – con cui l’amministrazione comunale intimata è stata condannata al pagamento della somma nella misura ivi indicata;
- nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il Comune intimato non si è costituito in giudizio;
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati;
- la parte ricorrente ha chiesto – l’esecuzione della sentenza di questo T.a.r., dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
- il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è stato notificato all’amministrazione intimata, via PEC, in data 20 settembre 2022, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato inadempimento dell’amministrazione intimata, sussiste in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento dell’Assessorato regionale resistente – che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. – sussiste in capo all’Amministrazione resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in oggetto con riferimento al capo delle spese di lite;
- deve essere conseguentemente ordinato all’Amministrazione regionale resistente di darvi esecuzione entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
- non può accogliersi l’istanza volta ad ottenere il pagamento di una somma a titolo di penalità di mora, tenuto conto delle note difficoltà di adempimento connesse stato finanziario del comune intimato per cui è stato approvato il piano di riequilibrio nel 2023; tali ultime ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori (cfr. T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 2 novembre 2021, n. 788);
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario generale della Città metropolitana di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ente, affinché, su istanza dell’interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il quale, su istanza di parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni;
- insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Amministrazione inottemperante.
- il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l’indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
- tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico;
- le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo, i ) quanto ai compensi, ai medi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453), ii ) quanto alle spese vive, al rimborso del contributo unificato, ove versato, e alle spese di notifica, ove documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in oggetto; respinge la domanda proposta ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
Per il caso di persistente inottemperanza dell’Assessorato resistente alla scadenza del termine assegnato, si dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, oltre al contributo unificato, ove versato e alle ulteriori spese di copia e di notifica, ove documentate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ZI IA VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI IA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.