Articolo 12 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Articolo 11Articolo 13
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21 marzo 1968
Art. 12. Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all' articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 , sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalita' di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
Entrata in vigore il 21 marzo 1968
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