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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 04/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2441/2022 del R.G. Trib. in data 8.11.2022, promossa d a
- , (C.F. , nato a [...] il giorno 08.07.1944 Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso gli avv.ti Andrea
Poletto e Giulia Volpatti
a t t o r e
c o n t r o
- REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via San Martino della Battaglia, 4
c o n v e n u t a – c o n t u m a c e
e c o n l' i n t e r v e n t o d i
- (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, e (c.f. Controparte_2
) in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali) trattenuta in decisione all'udienza del 20.9.2024, nella quale le parti costituite hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte attrice, come da foglio di conclusioni e pertanto:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito in via principale: per le causali di cui in narrativa, Voglia il Tribunale di Pordenone, rigettare tutte le domande ed eccezioni delle controparti e dichiarare la competenza giurisdizionale del Tribunale civile di Pordenone, ritenere e dichiarare che la convenuta è responsabile civilmente per il danno non patrimoniale che il sig. ha subito a causa della sua deportazione Parte_2
e detenzione nei campi di prigionia tedeschi e conseguentemente condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore, sig. , legittimo erede di , ad Parte_1 Parte_2 un importo non inferiore ad euro 25.000,00 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo.
Con spese ed onorari rifusi.”;
- per le parti intervenute, come da comparsa di costituzione, e pertanto:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in Controparte_2 data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
Controparte_1
b) dichiarare il difetto di competenza territoriale inderogabile del Giudice adito in favore del
Tribunale di Trieste, Foro Erariale ex art.25 cpc/ TU 1611/33
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
d) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
e) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.29/22;
f) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
2 g) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
h) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta Controparte_3
che ha rifiutato la notificazione ed è rimasta contumace, l'attore, nella qualità di figlio ed
[...]
erede legittimo di nato il [...] a [...] e deceduto Persona_1
il 22/11/1944 a Roveredo in Piano (PN), ha rappresentato che il padre, avendo combattuto quale partigiano con la I divisione Osoppo Friuli, dapprima come capo squadra e poi come comandante di compagnia, era stato catturato dalle truppe tedesche e, dopo un processo sommario, era stato messo a morte mediante fucilazione con una scarica di mitra. Dedotta la configurabilità in termini di crimine di guerra del trattamento subito dal genitore, l'attore ha sostenuto che lo Stato straniero convenuto deve rispondere di tale illecito extracontrattuale, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
La domanda è stata notificata anche all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.43 D.L. 30 aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito apposito fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo CH nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste si è costituita per la Controparte_1
e per il . La costituzione
[...] Controparte_4
è stata giustificata in considerazione delle superiori esigenze di ordine sovranazionale attinenti al mantenimento delle relazioni internazionali. L'Avvocatura ha indicato, ai sensi del citato D.L. 30
3 aprile 2022, n. 36 e successive modificazioni, quale titolare e legittimato passivo, esclusivamente il
, per l'effetto negando la legittimazione passiva sia della Controparte_2
pur essendosi costituita anche per essa, sia della Controparte_1 [...]
Inoltre, ha eccepito il difetto di competenza territoriale inderogabile del Controparte_3 giudice adito in favore del Tribunale di Trieste in quanto foro erariale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e del T.U. 1611/33, nonché la prescrizione e la decadenza con riguardo al credito fatto valere,
l'intervenuta estinzione per rinuncia con contegno concludente del dante causa all'esercizio del diritto stesso e l'infondatezza della domanda con riguardo all'an ed al quantum del credito dedotto.
Infine, in via gradata, le parti intervenute hanno proposto eccezione di compensatio lucri cum damno, sostenendo la necessità di decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato in favore della controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che essa avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 2
c.c.
Come anticipato, è rimasta contumace la . Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e depositata la prima memoria solo da parte attrice, nell'udienza di data 29/2/2024 le parti hanno concordemente richiesto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, che si è svolta nella data sopra indicata e nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi, cui ha provveduto solo parte attrice.
2. Le amministrazioni intervenute hanno sollevato molteplici questioni pregiudiziali e preliminari, sulle quali si svolgono le considerazioni che seguono.
2.1. Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, in favore del
Tribunale di Trieste quale foro erariale.
Come rilevato dalla parte attrice, l'eccezione non è stata motivata, se non con il semplice richiamo all'art. 25 c.p.c. e al T.U. 1611/1033.
L'art. 25 c.p.c., facendo rinvio alle “… leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio …” (cioè proprio al T.U. 1611/1933), stabilisce in via generale, “… per le cause nelle quali
è parte un'amministrazione dello Stato …”, uno spostamento della competenza, dal giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie al giudice del capoluogo del relativo distretto, ove
4 ha sede l'Avvocatura dello Stato. La norma richiama il contenuto dell'art. 6 del T.U. 1611/1933, che stabilisce per l'appunto, nelle cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, una generale deroga alla competenza ordinaria.
Il successivo art. 7 comma 2 del T.U. 1611/1933, tuttavia, stabilisce che rimangono ferme le norme ordinarie di competenza, tra le altre ipotesi, anche “… nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato …”, per cui la deroga ai criteri ordinari opera solo quando lo Stato
è diretta parte in causa e non terzo interveniente.
Su tale premessa, deve essere considerato che nessuna domanda della parte attrice è stata proposta nei confronti del e della Controparte_2 Controparte_1
che non sono stati convenuti in giudizio. La notificazione all'Avvocatura dello Stato è
[...] avvenuta esclusivamente ai sensi dell'art. 43 D.L. 36/2022. Tale norma ha istituito il Fondo citato, sul quale possono far valere le proprie ragioni coloro che hanno ottenuto un titolo esecutivo nei confronti della . La nuova normativa, quindi, non ha fatto venir Controparte_3
meno la titolarità passiva del rapporto risarcitorio in capo allo Stato straniero, posto che, anzi, essa presuppone che in sede di cognizione si addivenga ad una condanna dello stesso. Solo in un successivo momento, il Fondo italiano si sostituisce alla parte convenuta con il pagamento di quanto dovuto, impedendo e rendendo superflua la procedura esecutiva nei confronti della
. CP_3 Controparte_3
In definitiva, la disposizione che prevede la necessaria notificazione dell'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato, avendo la semplice finalità di portare a conoscenza della pendenza del giudizio, per i riflessi economici che quest'ultimo potrebbe avere sul Fondo, non individua la legittimazione passiva dello Stato italiano, il quale non è parte di un litisconsorzio necessario.
Conseguentemente, nel presente giudizio le Pubbliche Amministrazioni devono considerarsi intervenienti volontarie, il che, ai sensi del citato art. 7 comma 2 R.D. 1611/1933, esclude l'applicazione dell'art. 25 c.p.c. e quindi la deroga ai criteri generali di competenza, applicando i quali è invece competente il Tribunale di Pordenone, nel cui circondario rientra il forum delicti e si trova la sezione provinciale di Tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato, cioè il forum destinatae solutionis.
5 2.2. Dev'essere esaminata, in secondo luogo, la questione relativa al difetto di legittimazione passiva della e al difetto di giurisdizione in capo all'adito Controparte_3
Tribunale civile nei confronti dello Stato straniero.
È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e è stata CP_3
affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che l'Italia abbia violato l'obbligo di rispettare le immunità di cui la Repubblica Federale di
Germania gode secondo il diritto internazionale, permettendone la citazione in giudizio in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da militari tedeschi tra il
1943 e il 1945. Anche il presente contenzioso trae origine dalle vicende belliche che, nel periodo temporale citato, hanno contrapposto le forze del Terzo CH e la resistenza partigiana.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3 comma 2 L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista l'immunità dello Stato convenuto.
All'origine della controversia tra Italia e decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia CP_3
con la menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass. Civ. SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945. Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento, ormai generale, del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana, non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, avevano integrato crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si era ritenuto, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra i quali quelli commessi dagli organi e dai rappresentanti del CH tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesivi dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.
Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, ha accolto in toto le
6 richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la invece godeva per il CP_3
diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja ha accertato l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo CH a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale. L'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163) emesse nel solco della citata
Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo derivante dal diritto internazionale consuetudinario, di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio.
Si è così giunti all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del 29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si è dotata di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità.
All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, ha dimostrato di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio
2012, n. 32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU., 21 gennaio
2014, n. 1136).
Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84, 85 e 113 del 21 gennaio 2014 – ha tuttavia rimesso alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello
Statuto ONU, da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG.
Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale ha accolto le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che
7 aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94 comma 1 della stessa. In entrambi i casi, la Corte ha accertato il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale. Adottando una sentenza interpretativa di rigetto, vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, (si veda, al riguardo, Cass., civ., SS. UU., 16 dicembre 2013,
n. 27986), la Corte costituzionale ha invece respinto, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10 comma 1 Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG. La Corte costituzionale ha affermato che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla
Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo CH, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della Costituzione. La Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei
“controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona.
La posizione espressa della Corte costituzionale ha nuovamente condotto i giudici a negare l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente, la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in e ivi costretti a lavori forzati) CP_3
che avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017 (cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici
8 (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr. Cass., pen., 14 settembre 2015, n.
43696).
La giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta è così tornata a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo, a fronte di delicta imperii, la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili (così Cass., pen., 14 settembre 2015, n.
43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre 2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n.
15812; Cass., civ., SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione, rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Tanto considerato, non c'è motivo di discostarsi dall'insegnamento reso dalla Corte costituzionale italiana, per cui è doveroso uniformarsi alla giurisprudenza interna, sia di legittimità sia di merito, oramai assolutamente consolidata nel negare immunità alla per i crimini contro l'umanità CP_3
e i crimini di guerra compiuti dai nazisti nel nostro territorio.
Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della già richiamata istituzione, ad opera del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero
, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di Controparte_2
guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo CH nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Come anticipato, l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine previsto e poi prorogato, prevedendo che sia a carico del Fondo anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 dell'art. 43 che, in deroga all'articolo 282 c.p.c., anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
9 in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Lo stesso comma ha stabilito dei limiti alle procedure esecutive, che invece sono stati ritenuti costituzionalmente legittimi dalla Corte Costituzionale, la quale ha ribadito che l'immunità giurisdizionale ristretta opera solo in sede esecutiva, non in fase di cognizione (n. 159/2023).
In sostanza, la normativa di recente introduzione, e le stesse osservazioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza da ultimo citata, confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente solo sulla giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al Fondo istituito.
Quanto alla posizione della in ordine alla titolarità passiva del Controparte_3
rapporto giuridico dedotto, va osservato che, nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno Stato, potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla
Germania nazionalsocialista del Terzo CH. Lo attestano, d'altra parte, i trattati conclusi dalla
Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre 2008, all'esito del quale la Repubblica
Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo CH nel corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la di Germania non ha Controparte_3
mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo CH (si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Germania “si costituiva affermando che i tremendi CP_3
crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà
10 storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la
Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”, nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017, che ha condannato la al risarcimento dei danni per la strage commessa da membri del Terzo CH a CP_3
Pietransieri, “poiché, come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -C.I.G. 22.12.1986,
Burkina Faso vs va affermata la responsabilità della di per Per_2 Controparte_3 CP_3 gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo CH ai danni degli abitanti di Pietransieri”).
Dalle considerazioni che precedono emerge con chiarezza la titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte attuate da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo CH, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando.
Per quanto anticipato in punto competenza, non può sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ora la titolarità passiva in capo alla
[...]
difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto il citato Controparte_3
Fondo.
Per quanto argomentato, è invece fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva della
[...]
, che infatti, nel caso in esame, non è stata Controparte_5
direttamente chiamata in causa, ma è volontariamente intervenuta, pur negando la propria legittimazione.
Posto che il presente giudizio non ha invece ad oggetto diretto l'accesso dell'attore (quale erede del deportato) al Fondo, che potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze, è inconferente anche l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione costituita in relazione alla normativa introdotta per l'accesso al Fondo, eccezione che è comunque anche palesemente infondata, essendo stato il presente giudizio radicato entro il termine dettato dalla speciale normativa.
2.3. Tra le questioni pregiudiziali e preliminari, parte intervenuta ha anche eccepito che il diritto azionato dall'odierno attore sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c..
La questione non è fondata, per le argomentazioni che seguono.
11 Innanzitutto, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass.
11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile
2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib.
Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale, sia di carattere consuetudinario.
Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre
1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia. L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.
Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.) ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal primo comma, “... il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o
12 di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”.
Condivisibile, a tale proposito, si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di
Firenze del 11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva;
essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7 comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal comma precedente, “la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020, nella quale, dopo un'ampia e condivisibile disamina della questione, si legge: “Si ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, e che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della Seconda guerra mondiale. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua
13 entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della
CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost.
Per queste ragioni l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta.”
Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente, per i motivi di cui si dirà, crimini di guerra, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica dalla parte attrice, peraltro non sollevata dalla rimasta Controparte_3 contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni italiane intervenute.
2.4. Infine, va respinta l'eccezione svolta dalle medesime parti intervenute circa la maturata rinuncia al credito risarcitorio, che sarebbe stata espressa per contegno concludente da
[...]
rinuncia che impedirebbe ora al figlio ed erede di far valere quel credito iure Persona_1
hereditario.
L'infondatezza dell'eccezione, riproposta in termini seriali ma evidentemente riferita ai differenti casi di militari italiani imprigionati e sopravvissuti alle vicende belliche, emerge ove solo si consideri che, a causa del crimine di guerra di cui è stato vittima, il soggetto danneggiato è deceduto, per cui non ha certo potuto manifestare un contegno abdicativo del diritto risarcitorio vantato.
14 3. Quanto al merito della vicenda, va premesso che è applicabile la legge italiana, in quanto, per i motivi sopra esplicitati, la giurisdizione nei confronti dello Stato tedesco si estende ai crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, commessi da forze del
Terzo CH sul territorio italiano e in danno di cittadini italiani.
3.1. Passando all'esame delle circostanze di fatto, parte attrice ha innanzitutto dimostrato il rapporto di parentela (filiazione) e la successione ereditaria alla vittima a mezzo estratto del proprio atto di nascita (doc. 1), la cui produzione soddisfa l'onere probatorio a suo carico (cfr. Cass. n.
14605/2005; n. 4414/1999).
Gli eventi ai danni del padre dell'odierno attore sono stati accertati documentalmente. In allegato all'atto di citazione (doc.4 e 5) sono state prodotte tre distinte dichiarazioni scritte risalenti alla fine dell'anno 1945, sottoscritte da testimoni dell'epoca e vistate dal sindaco del comune ove, tra il 21 e il 22/11/1944, era avvenuto l'episodio criminoso.
Da diverse prospettive, ma in termini coincidenti, i testimoni avevano riferito all'autorità comunale la ricostruzione del processo sommario cui era stato sottoposto il suo Persona_1
coraggioso rifiuto di fornire i nomi dei compagni partigiani, la sua conseguente fucilazione da parte di un plotone di esecuzione, mediante scarica di mitra, alla quale era stato costretto ad assistere un dipendente comunale.
3.2. Nel perimetro della giurisdizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania, come sopra definito, rientrano i crimini di guerra e quelli contro l'umanità.
I fatti ricostruiti nei documenti prodotti integrano un crimine di guerra.
L'art.8 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale definisce crimini di guerra le gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 (terza convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra) e le altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nel quadro consolidato di diritto internazionale. L'art. 13 della III Convenzione richiamata stabilisce che “I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione (...).”
Ne deriva che la fucilazione del prigioniero all'esito del processo sommario ha costituito un crimine di guerra, secondo le definizioni richiamate.
15 3.3. Con specifico riferimento al danno conseguito al crimine di guerra, va preliminarmente rilevata l'incongruenza tra i fatti allegati e le conclusioni formalmente assunte da parte attrice, la quale, pur avendo ricostruito e documentato la fucilazione del proprio congiunto a seguito della cattura da parte delle forze militari naziste, ha chiesto il risarcimento del danno subito “... a causa della sua deportazione e detenzione nei campi di prigionia tedeschi ...”.
In ogni caso, a prescindere da tale incongruenza, si deve considerare che, nella sostanza, è stato unicamente dedotto, iure hereditatis, un danno non patrimoniale subito per effetto dei fatti allegati, del quale è stata chiesta la liquidazione equitativa, nella misura non inferiore a 25.000 euro.
Il pregiudizio derivante dalla perdita del bene vita, quando, come nel caso in esame, è immediatamente conseguito alla lesione, non è risarcibile iure hereditatis, perché: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.” (da ultimo, Cass. 33009/2024).
È invece risarcibile e trasmissibile iure hereditatis il cosiddetto danno morale terminale o catastrofale (tra le altre Cass. 23153/2019), cioè quello che, nella peculiarità della fattispecie, consiste nella sofferenza psicologica derivata dalla percezione dell'imminenza della morte.
I documenti depositati, nel ricostruire i fatti, attestano che la vittima era stata ben consapevole, a conclusione del processo sommario cui era stata sottoposta, della propria imminente fucilazione, affrontata con determinazione e coraggio. Si può dunque considerare accertata, in forza di argomenti logico-presuntivi, la condizione psicologica di estrema sofferenza interiore vissuta da per la consapevolezza della prossima fine, che si è protratta per un Persona_1 tempo apprezzabile, cioè per le ore trascorse dalla fine dell'interrogatorio all'esecuzione della fucilazione, avvenuta il mattino seguente.
La liquidazione del danno morale terminale (o catastrofale) va fatta equitativamente, senza possibilità di ricorrere a criteri tabellari: “... la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza
16 psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità ...” (Cass.16592/2019).
Ciononostante, le ultime tabelle milanesi propongono dei criteri omogeni di liquidazione del danno terminale o catastrofale, che tengono conto dei principi di unitarietà e onnicomprensività, di durata limitata, di necessaria coscienza e di intensità decrescente. Per i primi tre giorni, è prevista la liquidazione dell'importo massimo di euro 35.247,00.
Nel caso in esame bisogna considerare che il pregiudizio è stato estremamente intenso, per la lucidità e per la piena consapevolezza da parte della vittima, ma anche per la sua giovane età e per il contesto bellico nelle quali è maturato il fatto. A fronte della sua significativa intensità, tale pregiudizio si è protratto per un tempo limitato, cioè per le poche ore trascorse tra la fine del processo sommario, tenutosi la sera del 21/11/1944, e la fucilazione, avvenuta la mattina seguente.
In definitiva, applicando criteri di proporzionalità ed equità, si stima congruo, ai valori attuali, liquidare a titolo risarcitorio un importo di 15.000 euro.
All'importo così liquidato, comprensivo di rivalutazione e interessi, dovranno aggiungersi i soli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
Del tutto sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta in termini generici dall'Avvocatura dello Stato, di compensatio lucri cum damno, al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.. Infatti, non sono documentati né benefici economici che l'uno o l'altro abbiano percepito in ragione dei fatti per cui è causa, né decadenze dalla possibilità di percepirli.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 147/22, secondo importi medi in relazione al credito accertato, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria.
P. Q. M.
17 Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2441/2022 R.G., così decide:
1) accertatane la responsabilità per i fatti illeciti commessi a danno di Persona_1
descritti in motivazione, condanna la a
[...] Controparte_3 corrispondere all'attore suo erede, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
l'importo di € 15.000, oltre interessi al tasso legale dalla data di passaggio in giudicato della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta e i terzi intervenuti, in solido tra Controparte_3 loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida nell'importo di €
3.397,00 per compenso di avvocato ed € 264,00 per spese esenti, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri accessori dovuti per legge;
Così deciso in Pordenone, il 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2441/2022 del R.G. Trib. in data 8.11.2022, promossa d a
- , (C.F. , nato a [...] il giorno 08.07.1944 Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso gli avv.ti Andrea
Poletto e Giulia Volpatti
a t t o r e
c o n t r o
- REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via San Martino della Battaglia, 4
c o n v e n u t a – c o n t u m a c e
e c o n l' i n t e r v e n t o d i
- (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, e (c.f. Controparte_2
) in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali) trattenuta in decisione all'udienza del 20.9.2024, nella quale le parti costituite hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte attrice, come da foglio di conclusioni e pertanto:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito in via principale: per le causali di cui in narrativa, Voglia il Tribunale di Pordenone, rigettare tutte le domande ed eccezioni delle controparti e dichiarare la competenza giurisdizionale del Tribunale civile di Pordenone, ritenere e dichiarare che la convenuta è responsabile civilmente per il danno non patrimoniale che il sig. ha subito a causa della sua deportazione Parte_2
e detenzione nei campi di prigionia tedeschi e conseguentemente condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore, sig. , legittimo erede di , ad Parte_1 Parte_2 un importo non inferiore ad euro 25.000,00 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo.
Con spese ed onorari rifusi.”;
- per le parti intervenute, come da comparsa di costituzione, e pertanto:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in Controparte_2 data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
Controparte_1
b) dichiarare il difetto di competenza territoriale inderogabile del Giudice adito in favore del
Tribunale di Trieste, Foro Erariale ex art.25 cpc/ TU 1611/33
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
d) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
e) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.29/22;
f) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
2 g) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
h) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta Controparte_3
che ha rifiutato la notificazione ed è rimasta contumace, l'attore, nella qualità di figlio ed
[...]
erede legittimo di nato il [...] a [...] e deceduto Persona_1
il 22/11/1944 a Roveredo in Piano (PN), ha rappresentato che il padre, avendo combattuto quale partigiano con la I divisione Osoppo Friuli, dapprima come capo squadra e poi come comandante di compagnia, era stato catturato dalle truppe tedesche e, dopo un processo sommario, era stato messo a morte mediante fucilazione con una scarica di mitra. Dedotta la configurabilità in termini di crimine di guerra del trattamento subito dal genitore, l'attore ha sostenuto che lo Stato straniero convenuto deve rispondere di tale illecito extracontrattuale, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
La domanda è stata notificata anche all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.43 D.L. 30 aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito apposito fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo CH nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste si è costituita per la Controparte_1
e per il . La costituzione
[...] Controparte_4
è stata giustificata in considerazione delle superiori esigenze di ordine sovranazionale attinenti al mantenimento delle relazioni internazionali. L'Avvocatura ha indicato, ai sensi del citato D.L. 30
3 aprile 2022, n. 36 e successive modificazioni, quale titolare e legittimato passivo, esclusivamente il
, per l'effetto negando la legittimazione passiva sia della Controparte_2
pur essendosi costituita anche per essa, sia della Controparte_1 [...]
Inoltre, ha eccepito il difetto di competenza territoriale inderogabile del Controparte_3 giudice adito in favore del Tribunale di Trieste in quanto foro erariale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e del T.U. 1611/33, nonché la prescrizione e la decadenza con riguardo al credito fatto valere,
l'intervenuta estinzione per rinuncia con contegno concludente del dante causa all'esercizio del diritto stesso e l'infondatezza della domanda con riguardo all'an ed al quantum del credito dedotto.
Infine, in via gradata, le parti intervenute hanno proposto eccezione di compensatio lucri cum damno, sostenendo la necessità di decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato in favore della controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che essa avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 2
c.c.
Come anticipato, è rimasta contumace la . Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e depositata la prima memoria solo da parte attrice, nell'udienza di data 29/2/2024 le parti hanno concordemente richiesto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, che si è svolta nella data sopra indicata e nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi, cui ha provveduto solo parte attrice.
2. Le amministrazioni intervenute hanno sollevato molteplici questioni pregiudiziali e preliminari, sulle quali si svolgono le considerazioni che seguono.
2.1. Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, in favore del
Tribunale di Trieste quale foro erariale.
Come rilevato dalla parte attrice, l'eccezione non è stata motivata, se non con il semplice richiamo all'art. 25 c.p.c. e al T.U. 1611/1033.
L'art. 25 c.p.c., facendo rinvio alle “… leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio …” (cioè proprio al T.U. 1611/1933), stabilisce in via generale, “… per le cause nelle quali
è parte un'amministrazione dello Stato …”, uno spostamento della competenza, dal giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie al giudice del capoluogo del relativo distretto, ove
4 ha sede l'Avvocatura dello Stato. La norma richiama il contenuto dell'art. 6 del T.U. 1611/1933, che stabilisce per l'appunto, nelle cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, una generale deroga alla competenza ordinaria.
Il successivo art. 7 comma 2 del T.U. 1611/1933, tuttavia, stabilisce che rimangono ferme le norme ordinarie di competenza, tra le altre ipotesi, anche “… nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato …”, per cui la deroga ai criteri ordinari opera solo quando lo Stato
è diretta parte in causa e non terzo interveniente.
Su tale premessa, deve essere considerato che nessuna domanda della parte attrice è stata proposta nei confronti del e della Controparte_2 Controparte_1
che non sono stati convenuti in giudizio. La notificazione all'Avvocatura dello Stato è
[...] avvenuta esclusivamente ai sensi dell'art. 43 D.L. 36/2022. Tale norma ha istituito il Fondo citato, sul quale possono far valere le proprie ragioni coloro che hanno ottenuto un titolo esecutivo nei confronti della . La nuova normativa, quindi, non ha fatto venir Controparte_3
meno la titolarità passiva del rapporto risarcitorio in capo allo Stato straniero, posto che, anzi, essa presuppone che in sede di cognizione si addivenga ad una condanna dello stesso. Solo in un successivo momento, il Fondo italiano si sostituisce alla parte convenuta con il pagamento di quanto dovuto, impedendo e rendendo superflua la procedura esecutiva nei confronti della
. CP_3 Controparte_3
In definitiva, la disposizione che prevede la necessaria notificazione dell'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato, avendo la semplice finalità di portare a conoscenza della pendenza del giudizio, per i riflessi economici che quest'ultimo potrebbe avere sul Fondo, non individua la legittimazione passiva dello Stato italiano, il quale non è parte di un litisconsorzio necessario.
Conseguentemente, nel presente giudizio le Pubbliche Amministrazioni devono considerarsi intervenienti volontarie, il che, ai sensi del citato art. 7 comma 2 R.D. 1611/1933, esclude l'applicazione dell'art. 25 c.p.c. e quindi la deroga ai criteri generali di competenza, applicando i quali è invece competente il Tribunale di Pordenone, nel cui circondario rientra il forum delicti e si trova la sezione provinciale di Tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato, cioè il forum destinatae solutionis.
5 2.2. Dev'essere esaminata, in secondo luogo, la questione relativa al difetto di legittimazione passiva della e al difetto di giurisdizione in capo all'adito Controparte_3
Tribunale civile nei confronti dello Stato straniero.
È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e è stata CP_3
affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che l'Italia abbia violato l'obbligo di rispettare le immunità di cui la Repubblica Federale di
Germania gode secondo il diritto internazionale, permettendone la citazione in giudizio in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da militari tedeschi tra il
1943 e il 1945. Anche il presente contenzioso trae origine dalle vicende belliche che, nel periodo temporale citato, hanno contrapposto le forze del Terzo CH e la resistenza partigiana.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3 comma 2 L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista l'immunità dello Stato convenuto.
All'origine della controversia tra Italia e decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia CP_3
con la menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass. Civ. SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945. Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento, ormai generale, del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana, non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, avevano integrato crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si era ritenuto, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra i quali quelli commessi dagli organi e dai rappresentanti del CH tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesivi dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.
Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, ha accolto in toto le
6 richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la invece godeva per il CP_3
diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja ha accertato l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo CH a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale. L'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163) emesse nel solco della citata
Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo derivante dal diritto internazionale consuetudinario, di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio.
Si è così giunti all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del 29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si è dotata di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità.
All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, ha dimostrato di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio
2012, n. 32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU., 21 gennaio
2014, n. 1136).
Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84, 85 e 113 del 21 gennaio 2014 – ha tuttavia rimesso alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello
Statuto ONU, da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG.
Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale ha accolto le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che
7 aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94 comma 1 della stessa. In entrambi i casi, la Corte ha accertato il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale. Adottando una sentenza interpretativa di rigetto, vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, (si veda, al riguardo, Cass., civ., SS. UU., 16 dicembre 2013,
n. 27986), la Corte costituzionale ha invece respinto, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10 comma 1 Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG. La Corte costituzionale ha affermato che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla
Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo CH, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della Costituzione. La Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei
“controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona.
La posizione espressa della Corte costituzionale ha nuovamente condotto i giudici a negare l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente, la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in e ivi costretti a lavori forzati) CP_3
che avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017 (cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici
8 (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr. Cass., pen., 14 settembre 2015, n.
43696).
La giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta è così tornata a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo, a fronte di delicta imperii, la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili (così Cass., pen., 14 settembre 2015, n.
43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre 2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n.
15812; Cass., civ., SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione, rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Tanto considerato, non c'è motivo di discostarsi dall'insegnamento reso dalla Corte costituzionale italiana, per cui è doveroso uniformarsi alla giurisprudenza interna, sia di legittimità sia di merito, oramai assolutamente consolidata nel negare immunità alla per i crimini contro l'umanità CP_3
e i crimini di guerra compiuti dai nazisti nel nostro territorio.
Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della già richiamata istituzione, ad opera del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero
, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di Controparte_2
guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo CH nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Come anticipato, l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine previsto e poi prorogato, prevedendo che sia a carico del Fondo anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 dell'art. 43 che, in deroga all'articolo 282 c.p.c., anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
9 in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Lo stesso comma ha stabilito dei limiti alle procedure esecutive, che invece sono stati ritenuti costituzionalmente legittimi dalla Corte Costituzionale, la quale ha ribadito che l'immunità giurisdizionale ristretta opera solo in sede esecutiva, non in fase di cognizione (n. 159/2023).
In sostanza, la normativa di recente introduzione, e le stesse osservazioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza da ultimo citata, confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente solo sulla giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al Fondo istituito.
Quanto alla posizione della in ordine alla titolarità passiva del Controparte_3
rapporto giuridico dedotto, va osservato che, nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno Stato, potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla
Germania nazionalsocialista del Terzo CH. Lo attestano, d'altra parte, i trattati conclusi dalla
Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre 2008, all'esito del quale la Repubblica
Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo CH nel corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la di Germania non ha Controparte_3
mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo CH (si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Germania “si costituiva affermando che i tremendi CP_3
crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà
10 storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la
Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”, nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017, che ha condannato la al risarcimento dei danni per la strage commessa da membri del Terzo CH a CP_3
Pietransieri, “poiché, come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -C.I.G. 22.12.1986,
Burkina Faso vs va affermata la responsabilità della di per Per_2 Controparte_3 CP_3 gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo CH ai danni degli abitanti di Pietransieri”).
Dalle considerazioni che precedono emerge con chiarezza la titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte attuate da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo CH, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando.
Per quanto anticipato in punto competenza, non può sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ora la titolarità passiva in capo alla
[...]
difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto il citato Controparte_3
Fondo.
Per quanto argomentato, è invece fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva della
[...]
, che infatti, nel caso in esame, non è stata Controparte_5
direttamente chiamata in causa, ma è volontariamente intervenuta, pur negando la propria legittimazione.
Posto che il presente giudizio non ha invece ad oggetto diretto l'accesso dell'attore (quale erede del deportato) al Fondo, che potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze, è inconferente anche l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione costituita in relazione alla normativa introdotta per l'accesso al Fondo, eccezione che è comunque anche palesemente infondata, essendo stato il presente giudizio radicato entro il termine dettato dalla speciale normativa.
2.3. Tra le questioni pregiudiziali e preliminari, parte intervenuta ha anche eccepito che il diritto azionato dall'odierno attore sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c..
La questione non è fondata, per le argomentazioni che seguono.
11 Innanzitutto, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass.
11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile
2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib.
Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale, sia di carattere consuetudinario.
Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre
1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia. L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.
Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.) ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal primo comma, “... il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o
12 di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”.
Condivisibile, a tale proposito, si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di
Firenze del 11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva;
essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7 comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal comma precedente, “la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020, nella quale, dopo un'ampia e condivisibile disamina della questione, si legge: “Si ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, e che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della Seconda guerra mondiale. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua
13 entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della
CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost.
Per queste ragioni l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta.”
Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente, per i motivi di cui si dirà, crimini di guerra, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica dalla parte attrice, peraltro non sollevata dalla rimasta Controparte_3 contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni italiane intervenute.
2.4. Infine, va respinta l'eccezione svolta dalle medesime parti intervenute circa la maturata rinuncia al credito risarcitorio, che sarebbe stata espressa per contegno concludente da
[...]
rinuncia che impedirebbe ora al figlio ed erede di far valere quel credito iure Persona_1
hereditario.
L'infondatezza dell'eccezione, riproposta in termini seriali ma evidentemente riferita ai differenti casi di militari italiani imprigionati e sopravvissuti alle vicende belliche, emerge ove solo si consideri che, a causa del crimine di guerra di cui è stato vittima, il soggetto danneggiato è deceduto, per cui non ha certo potuto manifestare un contegno abdicativo del diritto risarcitorio vantato.
14 3. Quanto al merito della vicenda, va premesso che è applicabile la legge italiana, in quanto, per i motivi sopra esplicitati, la giurisdizione nei confronti dello Stato tedesco si estende ai crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, commessi da forze del
Terzo CH sul territorio italiano e in danno di cittadini italiani.
3.1. Passando all'esame delle circostanze di fatto, parte attrice ha innanzitutto dimostrato il rapporto di parentela (filiazione) e la successione ereditaria alla vittima a mezzo estratto del proprio atto di nascita (doc. 1), la cui produzione soddisfa l'onere probatorio a suo carico (cfr. Cass. n.
14605/2005; n. 4414/1999).
Gli eventi ai danni del padre dell'odierno attore sono stati accertati documentalmente. In allegato all'atto di citazione (doc.4 e 5) sono state prodotte tre distinte dichiarazioni scritte risalenti alla fine dell'anno 1945, sottoscritte da testimoni dell'epoca e vistate dal sindaco del comune ove, tra il 21 e il 22/11/1944, era avvenuto l'episodio criminoso.
Da diverse prospettive, ma in termini coincidenti, i testimoni avevano riferito all'autorità comunale la ricostruzione del processo sommario cui era stato sottoposto il suo Persona_1
coraggioso rifiuto di fornire i nomi dei compagni partigiani, la sua conseguente fucilazione da parte di un plotone di esecuzione, mediante scarica di mitra, alla quale era stato costretto ad assistere un dipendente comunale.
3.2. Nel perimetro della giurisdizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania, come sopra definito, rientrano i crimini di guerra e quelli contro l'umanità.
I fatti ricostruiti nei documenti prodotti integrano un crimine di guerra.
L'art.8 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale definisce crimini di guerra le gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 (terza convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra) e le altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nel quadro consolidato di diritto internazionale. L'art. 13 della III Convenzione richiamata stabilisce che “I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione (...).”
Ne deriva che la fucilazione del prigioniero all'esito del processo sommario ha costituito un crimine di guerra, secondo le definizioni richiamate.
15 3.3. Con specifico riferimento al danno conseguito al crimine di guerra, va preliminarmente rilevata l'incongruenza tra i fatti allegati e le conclusioni formalmente assunte da parte attrice, la quale, pur avendo ricostruito e documentato la fucilazione del proprio congiunto a seguito della cattura da parte delle forze militari naziste, ha chiesto il risarcimento del danno subito “... a causa della sua deportazione e detenzione nei campi di prigionia tedeschi ...”.
In ogni caso, a prescindere da tale incongruenza, si deve considerare che, nella sostanza, è stato unicamente dedotto, iure hereditatis, un danno non patrimoniale subito per effetto dei fatti allegati, del quale è stata chiesta la liquidazione equitativa, nella misura non inferiore a 25.000 euro.
Il pregiudizio derivante dalla perdita del bene vita, quando, come nel caso in esame, è immediatamente conseguito alla lesione, non è risarcibile iure hereditatis, perché: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.” (da ultimo, Cass. 33009/2024).
È invece risarcibile e trasmissibile iure hereditatis il cosiddetto danno morale terminale o catastrofale (tra le altre Cass. 23153/2019), cioè quello che, nella peculiarità della fattispecie, consiste nella sofferenza psicologica derivata dalla percezione dell'imminenza della morte.
I documenti depositati, nel ricostruire i fatti, attestano che la vittima era stata ben consapevole, a conclusione del processo sommario cui era stata sottoposta, della propria imminente fucilazione, affrontata con determinazione e coraggio. Si può dunque considerare accertata, in forza di argomenti logico-presuntivi, la condizione psicologica di estrema sofferenza interiore vissuta da per la consapevolezza della prossima fine, che si è protratta per un Persona_1 tempo apprezzabile, cioè per le ore trascorse dalla fine dell'interrogatorio all'esecuzione della fucilazione, avvenuta il mattino seguente.
La liquidazione del danno morale terminale (o catastrofale) va fatta equitativamente, senza possibilità di ricorrere a criteri tabellari: “... la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza
16 psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità ...” (Cass.16592/2019).
Ciononostante, le ultime tabelle milanesi propongono dei criteri omogeni di liquidazione del danno terminale o catastrofale, che tengono conto dei principi di unitarietà e onnicomprensività, di durata limitata, di necessaria coscienza e di intensità decrescente. Per i primi tre giorni, è prevista la liquidazione dell'importo massimo di euro 35.247,00.
Nel caso in esame bisogna considerare che il pregiudizio è stato estremamente intenso, per la lucidità e per la piena consapevolezza da parte della vittima, ma anche per la sua giovane età e per il contesto bellico nelle quali è maturato il fatto. A fronte della sua significativa intensità, tale pregiudizio si è protratto per un tempo limitato, cioè per le poche ore trascorse tra la fine del processo sommario, tenutosi la sera del 21/11/1944, e la fucilazione, avvenuta la mattina seguente.
In definitiva, applicando criteri di proporzionalità ed equità, si stima congruo, ai valori attuali, liquidare a titolo risarcitorio un importo di 15.000 euro.
All'importo così liquidato, comprensivo di rivalutazione e interessi, dovranno aggiungersi i soli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
Del tutto sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta in termini generici dall'Avvocatura dello Stato, di compensatio lucri cum damno, al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.. Infatti, non sono documentati né benefici economici che l'uno o l'altro abbiano percepito in ragione dei fatti per cui è causa, né decadenze dalla possibilità di percepirli.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 147/22, secondo importi medi in relazione al credito accertato, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria.
P. Q. M.
17 Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2441/2022 R.G., così decide:
1) accertatane la responsabilità per i fatti illeciti commessi a danno di Persona_1
descritti in motivazione, condanna la a
[...] Controparte_3 corrispondere all'attore suo erede, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
l'importo di € 15.000, oltre interessi al tasso legale dalla data di passaggio in giudicato della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta e i terzi intervenuti, in solido tra Controparte_3 loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida nell'importo di €
3.397,00 per compenso di avvocato ed € 264,00 per spese esenti, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri accessori dovuti per legge;
Così deciso in Pordenone, il 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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