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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA IE Presidente
Dr. IL LB Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4207/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 25/07/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FERRI EMILIANO;
E (CECCANO (FR), 03/01/1975), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. FERRI EMILIANO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 14/06/2009 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, al n.
00248, parte II, serie A05, anno 2009).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
18390/2010 del 22/06/2010 RG n. 5238/2010 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“a. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
ed il Sig. in data 14 giugno 2009; Parte_1 Controparte_1
b. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere alla annotazione della sentenza nei registri di stato civile;
c. Prendere atto che l'immobile sito in Roma, Via Presicce n. 7, è di proprietà esclusiva della sig.ra , acquisita con atto notarile del 24 maggio 2017, e Parte_1 che pertanto ogni diritto di assegnazione si è estinto per concentrazione dei diritti nella stessa persona;
d. Prendere atto che non sussistono pretese economiche reciproche tra i coniugi, avendo gli stessi rinunciato reciprocamente a qualsiasi diritto di natura patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale, ivi inclusi l'assegno divorzile, i diritti successori, la pensione di reversibilità e l'indennità di fine rapporto;
e. Statuire che ciascuna parte sopporti le proprie spese processuali”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/06/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4207/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data
14/06/2009 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, al n. 00248, parte
II, serie A05, anno 2009) tra (ROMA (RM), 25/07/1982) e Parte_1
(CECCANO (FR), 03/01/1975), alle Controparte_1 condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL LB TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA IE Presidente
Dr. IL LB Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4207/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 25/07/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FERRI EMILIANO;
E (CECCANO (FR), 03/01/1975), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. FERRI EMILIANO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 14/06/2009 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, al n.
00248, parte II, serie A05, anno 2009).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
18390/2010 del 22/06/2010 RG n. 5238/2010 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“a. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
ed il Sig. in data 14 giugno 2009; Parte_1 Controparte_1
b. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere alla annotazione della sentenza nei registri di stato civile;
c. Prendere atto che l'immobile sito in Roma, Via Presicce n. 7, è di proprietà esclusiva della sig.ra , acquisita con atto notarile del 24 maggio 2017, e Parte_1 che pertanto ogni diritto di assegnazione si è estinto per concentrazione dei diritti nella stessa persona;
d. Prendere atto che non sussistono pretese economiche reciproche tra i coniugi, avendo gli stessi rinunciato reciprocamente a qualsiasi diritto di natura patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale, ivi inclusi l'assegno divorzile, i diritti successori, la pensione di reversibilità e l'indennità di fine rapporto;
e. Statuire che ciascuna parte sopporti le proprie spese processuali”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/06/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4207/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data
14/06/2009 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, al n. 00248, parte
II, serie A05, anno 2009) tra (ROMA (RM), 25/07/1982) e Parte_1
(CECCANO (FR), 03/01/1975), alle Controparte_1 condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL LB TA IE