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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/12/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25/2024 R.G. di appello alla sentenza n. 3150/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 19.12.2023, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Adami;
Parte_1
- appellante principale -
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Battista de Laurentiis;
CP_1
- appellata e appellante incidentale -
All'udienza del 7.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che il 12.12.2006 i coniugi e hanno contratto Parte_1 CP_1 un mutuo fondiario presso la Banca di Credito Cooperativo di Avetrana dell'importo di € 55.000,00 obbligandosi in solido al rimborso, che il ha pagato per intero i ratei scaduti dal 12.1.2007 Pt_1 al luglio 2018, instaurato giudizio di separazione tra i due e cessata la convivenza coniugale,
ha agito in sede monitoria nei confronti della er ottenerne la Parte_1 CP_1 condanna in via di regresso al rimborso della metà (€ 30.968,32) di quanto nel complesso corrisposto (€ 61.936,65) alla banca nel predetto periodo per rate di mutuo. La a proposto tempestiva opposizione al provvedimento monitorio, deducendo che CP_1 il mutuo sarebbe stato contratto in gran parte per i bisogni familiari (rendere l'abitazione familiare di proprietà della iù confacente alle esigenze della famiglia) come peraltro risultava dallo CP_1 stesso contratto bancario (ove era indicata la destinazione delle somme alla “ristrutturazione di immobile ad uso abitativo…”) e in parte (per circa € 16.000,00) per spese personali (acquisito di vettura) dello stesso , che le somme versate dal coniuge non erano ripetibili poiché versate Pt_1 in adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 143 c. III c. c.
Pag. 1 di 6 La opponente ha anche spiegato domanda riconvenzionale nei confronti del coniuge chiedendone la condanna a rimborsarle di metà (€ 8.030,75) di quanto (€ 16.061,50) pagato dalla stessa, dopo la cessazione della convivenza coniugale, per la rate del mutuo scadute dal marzo 2018 fino all'estinzione del mutuo avvenuta nel dicembre 2020. Costituendosi nel giudizio di opposizione, l'opposto spiegava autonoma riconvenzionale chiedendo il rimborso di altre sue somme di denaro spese per ulteriori lavori di ristrutturazione eseguiti presso lo stesso immobile di proprietà dell'opponente, pari ad euro 45.483,04. In corso di causa, con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. (nel testo vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ratione temporis), l'opposto ha precisato le proprie domande formulando, in via subordinata, una richiesta di restituzione delle somme già indicate in via monitoria e nella propria riconvenzionale anche a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. All'esito del giudizio, con la sentenza appellata il Tribunale di Taranto ha revocato il decreto ingiuntivo così rigettando la domanda di rimborso delle metà delle rate di mutuo pagate dal , Pt_1 ha rigettato la domanda riconvenzionale della per la ripetizione della metà delle rate di CP_1 mutuo pagate da lei per intero dal marzo 2018 fino all'estinzione del mutuo, ha dichiarato inammissibile la domanda del per il rimborso delle ulteriori spese (oltre quelle finanziate Pt_1 con il mutuo) da lui sostenute per la casa familiare per violazione dei termini fissati dall'art. 166 c.p.c. all'epoca vigenti, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 17.01.2024 il ha proposto appello. Si è costituita Pt_1 con comparsa di risposta depositata il 9.04.2024 la ontestando la fondatezza dell'appello CP_1 principale e proponendo appello incidentale.
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza per violazione di legge nella Pt_1 parte in cui il tribunale ha ritenuto l'irripetibilità della metà delle rate di mutuo corrisposte dal perché (a giudizio del tribunale) corrisposte nell'adempimento degli obblighi familiari di
Pt_1 assistenza ai sensi dell'art. 143 c. III c.c. Secondo l'appellante, regolati i rapporti tra le parti dal contratto di mutuo, il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la ripetibilità della metà dei pagamenti effettuati dal , debitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 cc. Con il secondo motivo di appello
Pt_1 il allega che neppure sussisterebbe la possibilità di invocare l'irripetibilità ai sensi dell'art.
Pt_1 2034 c.c. non sussistendo nel caso in esame un'obbligazione naturale, avendo pagato le rate non spontaneamente e mancando anche le prestazioni del requisito della proporzionalità rispetto al reddito del .
Pt_1
I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente perché attinenti alla ripetibilità delle rate versate dal , non sono condivisibili, avendo il tribunale fatto corretta interpretazione e Pt_1 applicazione dell'art. 143 c. III c.c. Rubricato "Diritti e doveri reciproci dei coniugi", l'art. 143 c. III c.c. dispone che "Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia". Ed è proprio dalla previsione dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia che discende l'assunto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (v. ex multis Cass. civ. sez. I 15.5.2024 n. 13366, Cass. civ. sez. VI 7.05.2018 n. 10927).
Ciò posto in via generale, considerato che lo stesso ha ammesso la destinazione del Pt_1 mutuo a finalità familiari, affermando nei propri scritti che “il denaro proveniente dal mutuo non è stato utilizzato per il soddisfacimento di bisogni personali ma per esigenze familiari: per rendere quindi abitabile la casa familiare che al momento della percezione del denaro da parte dei coniugi era edificata solo parzialmente e non era rifinita» (pag. 4 e 5 comparsa di risposta di primo grado,
Pag. 2 di 6 depositata il 12.3.2019), confermata, così, la veridicità di quanto affermato nello stesso contratto bancario (richiamato dallo stesso nella comparsa di risposta di primo grado alla pag. 5), Pt_1 ove si indicava che “il mutuo è destinato alla ristrutturazione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze per il quale ricorrono le condizioni prima casa”, essendo quelle di cui il Pt_1 ha chiesto in via monitoria la restituzione somme spese per le esigenze della famiglia, nello specifico per rendere abitabile la casa familiare, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c. III c.c. e ai sensi dell'art. 143 c. III c.c., dette spese non sono ripetibili (in tal senso, per le somme spese per l'acquisto della casa coniugale o per le spese sostenute sulla abitazione familiare anche se di proprietà dell'altro coniuge, Cass. civ. sez. III 21.02.2023 n. 5385, Cass. civ. sez. I 27.05.2015 n. 10942), come concluso dal tribunale. L'esclusione della ripetizione non è stata fondata dal tribunale anche sull'art. 2034 c.c. Detto articolo è stato infatti richiamato dal tribunale in sentenza (v. alla pag. 4: “Come se si avesse la c.d. soluti retentio in tema di adempimento di obbligazione naturale, qualora questo effetto giuridico non fosse previsto dalla legge”) solo per far rilevare l'analogia con l'irripetibilità di quanto prestato in adempimento delle obbligazioni naturali, non certo per fondare l'irripetibilità di quanto richiesto dal sull'art. 2034 c.c. Pt_1 Né rileva il fatto che entrambi i coniugi, sottoscrivendo il contratto di mutuo, si siano dichiarati solidalmente responsabili nei confronti della banca, poiché tale solidarietà ha luogo esclusivamente con riferimento al rapporto esterno tra i condebitori e il terzo creditore, la cui disciplina è retta dagli artt. 1292 e ss. c.c. Nel rapporto interno tra coniugi dovrà ritenersi applicabile la regola della solidarietà familiare, di cui all'art. 143 c. III c.c., avente carattere di indubbia specialità rispetto alla prima, escludendo radicalmente la possibilità dell'esercizio della azione di regresso per le spese effettuate dal coniuge per soddisfare i bisogni della famiglia. L'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia imposto in generale dall'art. 143 c. III c.c., l'inderogabilità di detta disposizione (v. art. 160 c.c.) e la sua specialità rispetto al disposto dell'art. 1299 c.c. portano, in sintesi, ad escludere che il coniuge possa pretendere la ripetizione delle somme pagate per la casa familiare ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c.
Neppure tale ripetizione può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 2041 c.c. poiché il versamento delle dette somme da parte di un coniuge non costituisce per l'altro un arricchimento
“senza una giusta causa”, trovando il versamento la sua causa giuridica nell'obbligo di cui all'art. 143 c. III c.c.
Con il terzo motivo di appello il l'appellante si duole della dichiarazione di Pt_1 inammissibilità della nuova domanda da lui proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con cui ha chiesto la condanna della l rimborso di ulteriori somme spese per CP_1 lavori eseguiti sulla casa familiare ma di proprietà di quest'ultima, per complessivi € 45.483,04, diverse da quelle di cui al d.i. Ad avviso dell'appellante, tale domanda non sarebbe soggetta a termini di preclusione o decadenza previsti dall'art. 166 e 167 cpc in quanto tali termini opererebbero esclusivamente con riferimento all'opponente, di conseguenza l'azione relativa non soggiacerebbe all'onere di deposito con comparsa di costituzione nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nella citazione (pag. 15 dell'appello). In secondo luogo, e in ogni caso, la comparsa sarebbe stata depositata nei termini (pag. 17). Argomenta, altresì, la propria tesi l'appellante richiamandosi anche alla giurisprudenza di legittimità che ammette pacificamente la possibilità di sostituire la domanda originaria introdotta in sede monitoria, o comunque con l'atto introduttivo del giudizio, con altra domanda contenuta nelle successive memorie assertive, con cui il medesimo bene della vita (petitum sostanziale) venga richiesto in via gradata anche a diverso titolo, purché restino immutate le parti e si tratti di domande legate ad una medesima vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo (Cass. civ.
Pag. 3 di 6 sez. un. 15.06.2015 n. 12310, Cass. civ. sez. un. 13 settembre 2018 n. 22404). Richiamando detti principi per il caso in esame, l'appellante afferma l'ammissibilità della nuova domanda proposta nella comparsa di costituzione depositata il 12.03.2019 in quanto “è una domanda che riguarda la stessa vicenda sostanziale, in quanto l'odierno appellato, oltre a chiedere in via di regresso quanto da lui pagato alla per il finanziamento, ha chiesto un ulteriore pagamento» (pag. Controparte_2 16). Il motivo di appello non è condivisibile. In effetti le due domande del , quella proposta in sede monitoria e quella contenuta
Pt_1 nella comparsa di risposta di primo grado, attengono o comunque sono connesse alla stessa vicenda sostanziale. In entrambe, infatti, il chiede la restituzione di somme da lui spese ed impiegate
Pt_1 per il completamento della casa familiare di proprietà della moglie, anche se la prima delle somme pretese proveniva dal pagamento delle rate del mutuo contratto per il completamento della casa e la seconda somma dalla vendita di un immobile del (v. comparsa di risposta di primo
Pt_1 grado). E con la seconda domanda il ha solo ampliato l'importo della somma pretesa in
Pt_1 restituzione, fermi restando le parti del giudizio e la vicenda sostanziale, vale a dire la restituzione delle somme del spese per l'immobile della moglie. Posto che l'art. 183 c. VI n. 1 c.p.c.
Pt_1 nel testo previgente qui applicabile ratione temporis permetteva la emendatio libelli e che tale è anche la modifica di entrambi gli elementi oggettivi della domanda (cfr. Cass. civ sez. un. 15.06.2015 n. 12310), posto che nel caso in esame le due domande sono connesse alla stessa vicenda sostanziale, la domanda di rimborso della somma ulteriore avanzata dal con la
Pt_1 comparsa di risposta di primo grado è da ritenersi ammissibile. Tale domanda va tuttavia rigettata. Anche tale ulteriore somma, infatti, in quanto anch'essa pacificamente destinata al completamento della casa familiare (v. comparsa di risposta di primo grado del , alla pag. 8), è da qualificarsi quale adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143
Pt_1
c. III c.c. e, dunque, non è ripetibile.
Con un unico motivo di appello incidentale la ensura la sentenza nella parte in cui le CP_1 aveva negato il rimborso della metà delle rate di mutuo da quest'ultima pagate a far data dalla separazione, cioè dal febbraio-marzo 2018, fino all'estinzione del mutuo nel dicembre 2020, pari a euro 8.000,00. Ad avviso dell'appellante incidentale, tali pagamenti sarebbero avvenuti una volta consumatasi la separazione giudiziale dei coniugi (nel febbraio 2018), e quindi allorché era venuto meno il «rapporto di coniugio e quindi dell'elemento causale che conferiva a detto comportamento il carattere di liberalità ed adempimento di un'obbligazione naturale» (pag. 17), di tal che «non vi era alcun rapporto familiare tale da legittimare una liberalità inquadrabile nell'art. 143 cc» (pag. 18). A parte la circostanza che l'appellante incidentale, al pari di quello principale, dimostra di aver erroneamente inteso (per le stesse ragioni su indicate con riferimento al secondo motivo di appello del ) che il Tribunale avesse qualificato l'obbligazione cui erano tenute le parti ex Pt_1 art. 143 c. III c.c. alla stregua di un'obbligazione naturale, il motivo di appello incidentale è condivisibile.
Ed infatti, è stato osservato come “in caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso” (cfr. Cass. civ. sez. VI 17.01.2018 n. 1072, Tribunale Bari 29/02/2024 n. 1017). In tale ultima ipotesi la ripetibilità potrà essere fatta valere “solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate», e sempre che «l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti” (Cass. Civ. sez. III 21 febbraio 2023 n. 5385).
Pag. 4 di 6 Nel caso in esame, quindi, non essendo mai stato allegato né provato che l'accollo del mutuo in capo alla fosse previsto dagli accordi di separazione, o imposto dal giudice quale CP_1 contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, esclusa l''applicazione dell'art. 143 c. III c.c. perché cessata la convivenza coniugale ed applicati gli artt. 1298 e 1299 c.c., dovrà riconoscersi a favore della a piena ripetibilità del 50% delle somme pagate dopo la data della separazione, CP_1 quantificate dall'appellante incidentale in 8.000,00 euro, circostanza quest'ultima da ritenersi pacifica, in quanto mai contestata dal . Pt_1 La somma va incrementata degli interessi legali di mora decorrenti dalla costituzione in mora del coincidente con la notifica dell'opposizione al d.i., perfezionatasi il 27.10.2018, in cui Pt_1 si sono chiesti gli interessi (gli “accessori”).
Resta assorbita ogni altra questione.
Con riferimento alle spese di lite, le stesse dovranno essere poste a carico della parte soccombente e cioè del , sia con riferimento al primo che al secondo grado di giudizio, Pt_1 essendo intervenuta una riforma della sentenza impugnata. La liquidazione dei compensi potrà farsi applicando i parametri minimi, trattandosi di procedimento istruito prevalentemente in via documentale e che non ha richiesto la risoluzione di questioni in fatto o in diritto di particolare complessità. Per il primo grado potrà riconoscersi per la fase studio euro 851,00; per quella introduttiva euro 602,00; per quella istruttoria e/o di trattazione euro 903,00; per quella decisionale euro 1.453,00 per un totale di euro 3.808,00, rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed Iva come per legge. Per il giudizio di appello, in applicazione dei criteri tabellari surricordati, vanno liquidati per la fase studio euro 1.029,00, per la fase introduttiva euro 709,00, per la fase decisionale euro 1.735,00, così per un totale pari ad euro 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, il tutto con pagamento a favore dello stato ex art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115 essendovi ammissione della parte vittoriosa (la al patrocinio a carico dello Stato. CP_1 La parte soccombente dovrà pagare allo Stato anche il contributo unificato e le anticipazioni forfettarie. In merito alla liquidazione delle spese della fase di appello, la Corte intende dare continuità al recente arresto giurisprudenziale di legittimità in base al quale, “l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione e, per quanto riguarda il giudizio di appello, tale attività può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall' articolo 350 del Cpc ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali» (Cass. civ. sez. III 19/09/2025 n. 25664). Di tal che, avendo la parte appellante effettuato in udienza un generico richiamo nel proprio atto di appello e chiesto il rinvio della causa per la decisione, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è da escludere.
Al rigetto dell'appello principale consegue l'obbligo del di pagare altro importo a Pt_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello principale alla sentenza n. 3150/2023 del Tribunale di Taranto proposto da
[...]
nei confronti di con atto di citazione notificato il 17.01.2024 e Parte_1 CP_1 sull'appello incidentale proposto da con comparsa di risposta depositata il CP_1 9.04.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accogli l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare l'importo di € 8.000,00 e gli interessi Parte_1 CP_1 legali di mora su detto importo dal 27.10.2018 fino al saldo effettivo;
3) condanna a pagare allo Stato le spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 liquidate, per il primo grado, in € 545,00 per spese non imponibili (CU e anticipazioni forfettarie) ed € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed Iva come per legge sui compensi;
per il secondo grado, in € 355,50 per spese non imponibili (CU) ed € 3.473,00 oltre al rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed Iva come per legge.
Sussistono i presupposti affinché versi altro importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Luca Bovino)
Pag. 6 di 6
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25/2024 R.G. di appello alla sentenza n. 3150/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 19.12.2023, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Adami;
Parte_1
- appellante principale -
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Battista de Laurentiis;
CP_1
- appellata e appellante incidentale -
All'udienza del 7.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che il 12.12.2006 i coniugi e hanno contratto Parte_1 CP_1 un mutuo fondiario presso la Banca di Credito Cooperativo di Avetrana dell'importo di € 55.000,00 obbligandosi in solido al rimborso, che il ha pagato per intero i ratei scaduti dal 12.1.2007 Pt_1 al luglio 2018, instaurato giudizio di separazione tra i due e cessata la convivenza coniugale,
ha agito in sede monitoria nei confronti della er ottenerne la Parte_1 CP_1 condanna in via di regresso al rimborso della metà (€ 30.968,32) di quanto nel complesso corrisposto (€ 61.936,65) alla banca nel predetto periodo per rate di mutuo. La a proposto tempestiva opposizione al provvedimento monitorio, deducendo che CP_1 il mutuo sarebbe stato contratto in gran parte per i bisogni familiari (rendere l'abitazione familiare di proprietà della iù confacente alle esigenze della famiglia) come peraltro risultava dallo CP_1 stesso contratto bancario (ove era indicata la destinazione delle somme alla “ristrutturazione di immobile ad uso abitativo…”) e in parte (per circa € 16.000,00) per spese personali (acquisito di vettura) dello stesso , che le somme versate dal coniuge non erano ripetibili poiché versate Pt_1 in adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 143 c. III c. c.
Pag. 1 di 6 La opponente ha anche spiegato domanda riconvenzionale nei confronti del coniuge chiedendone la condanna a rimborsarle di metà (€ 8.030,75) di quanto (€ 16.061,50) pagato dalla stessa, dopo la cessazione della convivenza coniugale, per la rate del mutuo scadute dal marzo 2018 fino all'estinzione del mutuo avvenuta nel dicembre 2020. Costituendosi nel giudizio di opposizione, l'opposto spiegava autonoma riconvenzionale chiedendo il rimborso di altre sue somme di denaro spese per ulteriori lavori di ristrutturazione eseguiti presso lo stesso immobile di proprietà dell'opponente, pari ad euro 45.483,04. In corso di causa, con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. (nel testo vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ratione temporis), l'opposto ha precisato le proprie domande formulando, in via subordinata, una richiesta di restituzione delle somme già indicate in via monitoria e nella propria riconvenzionale anche a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. All'esito del giudizio, con la sentenza appellata il Tribunale di Taranto ha revocato il decreto ingiuntivo così rigettando la domanda di rimborso delle metà delle rate di mutuo pagate dal , Pt_1 ha rigettato la domanda riconvenzionale della per la ripetizione della metà delle rate di CP_1 mutuo pagate da lei per intero dal marzo 2018 fino all'estinzione del mutuo, ha dichiarato inammissibile la domanda del per il rimborso delle ulteriori spese (oltre quelle finanziate Pt_1 con il mutuo) da lui sostenute per la casa familiare per violazione dei termini fissati dall'art. 166 c.p.c. all'epoca vigenti, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 17.01.2024 il ha proposto appello. Si è costituita Pt_1 con comparsa di risposta depositata il 9.04.2024 la ontestando la fondatezza dell'appello CP_1 principale e proponendo appello incidentale.
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza per violazione di legge nella Pt_1 parte in cui il tribunale ha ritenuto l'irripetibilità della metà delle rate di mutuo corrisposte dal perché (a giudizio del tribunale) corrisposte nell'adempimento degli obblighi familiari di
Pt_1 assistenza ai sensi dell'art. 143 c. III c.c. Secondo l'appellante, regolati i rapporti tra le parti dal contratto di mutuo, il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la ripetibilità della metà dei pagamenti effettuati dal , debitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 cc. Con il secondo motivo di appello
Pt_1 il allega che neppure sussisterebbe la possibilità di invocare l'irripetibilità ai sensi dell'art.
Pt_1 2034 c.c. non sussistendo nel caso in esame un'obbligazione naturale, avendo pagato le rate non spontaneamente e mancando anche le prestazioni del requisito della proporzionalità rispetto al reddito del .
Pt_1
I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente perché attinenti alla ripetibilità delle rate versate dal , non sono condivisibili, avendo il tribunale fatto corretta interpretazione e Pt_1 applicazione dell'art. 143 c. III c.c. Rubricato "Diritti e doveri reciproci dei coniugi", l'art. 143 c. III c.c. dispone che "Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia". Ed è proprio dalla previsione dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia che discende l'assunto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (v. ex multis Cass. civ. sez. I 15.5.2024 n. 13366, Cass. civ. sez. VI 7.05.2018 n. 10927).
Ciò posto in via generale, considerato che lo stesso ha ammesso la destinazione del Pt_1 mutuo a finalità familiari, affermando nei propri scritti che “il denaro proveniente dal mutuo non è stato utilizzato per il soddisfacimento di bisogni personali ma per esigenze familiari: per rendere quindi abitabile la casa familiare che al momento della percezione del denaro da parte dei coniugi era edificata solo parzialmente e non era rifinita» (pag. 4 e 5 comparsa di risposta di primo grado,
Pag. 2 di 6 depositata il 12.3.2019), confermata, così, la veridicità di quanto affermato nello stesso contratto bancario (richiamato dallo stesso nella comparsa di risposta di primo grado alla pag. 5), Pt_1 ove si indicava che “il mutuo è destinato alla ristrutturazione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze per il quale ricorrono le condizioni prima casa”, essendo quelle di cui il Pt_1 ha chiesto in via monitoria la restituzione somme spese per le esigenze della famiglia, nello specifico per rendere abitabile la casa familiare, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c. III c.c. e ai sensi dell'art. 143 c. III c.c., dette spese non sono ripetibili (in tal senso, per le somme spese per l'acquisto della casa coniugale o per le spese sostenute sulla abitazione familiare anche se di proprietà dell'altro coniuge, Cass. civ. sez. III 21.02.2023 n. 5385, Cass. civ. sez. I 27.05.2015 n. 10942), come concluso dal tribunale. L'esclusione della ripetizione non è stata fondata dal tribunale anche sull'art. 2034 c.c. Detto articolo è stato infatti richiamato dal tribunale in sentenza (v. alla pag. 4: “Come se si avesse la c.d. soluti retentio in tema di adempimento di obbligazione naturale, qualora questo effetto giuridico non fosse previsto dalla legge”) solo per far rilevare l'analogia con l'irripetibilità di quanto prestato in adempimento delle obbligazioni naturali, non certo per fondare l'irripetibilità di quanto richiesto dal sull'art. 2034 c.c. Pt_1 Né rileva il fatto che entrambi i coniugi, sottoscrivendo il contratto di mutuo, si siano dichiarati solidalmente responsabili nei confronti della banca, poiché tale solidarietà ha luogo esclusivamente con riferimento al rapporto esterno tra i condebitori e il terzo creditore, la cui disciplina è retta dagli artt. 1292 e ss. c.c. Nel rapporto interno tra coniugi dovrà ritenersi applicabile la regola della solidarietà familiare, di cui all'art. 143 c. III c.c., avente carattere di indubbia specialità rispetto alla prima, escludendo radicalmente la possibilità dell'esercizio della azione di regresso per le spese effettuate dal coniuge per soddisfare i bisogni della famiglia. L'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia imposto in generale dall'art. 143 c. III c.c., l'inderogabilità di detta disposizione (v. art. 160 c.c.) e la sua specialità rispetto al disposto dell'art. 1299 c.c. portano, in sintesi, ad escludere che il coniuge possa pretendere la ripetizione delle somme pagate per la casa familiare ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c.
Neppure tale ripetizione può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 2041 c.c. poiché il versamento delle dette somme da parte di un coniuge non costituisce per l'altro un arricchimento
“senza una giusta causa”, trovando il versamento la sua causa giuridica nell'obbligo di cui all'art. 143 c. III c.c.
Con il terzo motivo di appello il l'appellante si duole della dichiarazione di Pt_1 inammissibilità della nuova domanda da lui proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con cui ha chiesto la condanna della l rimborso di ulteriori somme spese per CP_1 lavori eseguiti sulla casa familiare ma di proprietà di quest'ultima, per complessivi € 45.483,04, diverse da quelle di cui al d.i. Ad avviso dell'appellante, tale domanda non sarebbe soggetta a termini di preclusione o decadenza previsti dall'art. 166 e 167 cpc in quanto tali termini opererebbero esclusivamente con riferimento all'opponente, di conseguenza l'azione relativa non soggiacerebbe all'onere di deposito con comparsa di costituzione nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nella citazione (pag. 15 dell'appello). In secondo luogo, e in ogni caso, la comparsa sarebbe stata depositata nei termini (pag. 17). Argomenta, altresì, la propria tesi l'appellante richiamandosi anche alla giurisprudenza di legittimità che ammette pacificamente la possibilità di sostituire la domanda originaria introdotta in sede monitoria, o comunque con l'atto introduttivo del giudizio, con altra domanda contenuta nelle successive memorie assertive, con cui il medesimo bene della vita (petitum sostanziale) venga richiesto in via gradata anche a diverso titolo, purché restino immutate le parti e si tratti di domande legate ad una medesima vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo (Cass. civ.
Pag. 3 di 6 sez. un. 15.06.2015 n. 12310, Cass. civ. sez. un. 13 settembre 2018 n. 22404). Richiamando detti principi per il caso in esame, l'appellante afferma l'ammissibilità della nuova domanda proposta nella comparsa di costituzione depositata il 12.03.2019 in quanto “è una domanda che riguarda la stessa vicenda sostanziale, in quanto l'odierno appellato, oltre a chiedere in via di regresso quanto da lui pagato alla per il finanziamento, ha chiesto un ulteriore pagamento» (pag. Controparte_2 16). Il motivo di appello non è condivisibile. In effetti le due domande del , quella proposta in sede monitoria e quella contenuta
Pt_1 nella comparsa di risposta di primo grado, attengono o comunque sono connesse alla stessa vicenda sostanziale. In entrambe, infatti, il chiede la restituzione di somme da lui spese ed impiegate
Pt_1 per il completamento della casa familiare di proprietà della moglie, anche se la prima delle somme pretese proveniva dal pagamento delle rate del mutuo contratto per il completamento della casa e la seconda somma dalla vendita di un immobile del (v. comparsa di risposta di primo
Pt_1 grado). E con la seconda domanda il ha solo ampliato l'importo della somma pretesa in
Pt_1 restituzione, fermi restando le parti del giudizio e la vicenda sostanziale, vale a dire la restituzione delle somme del spese per l'immobile della moglie. Posto che l'art. 183 c. VI n. 1 c.p.c.
Pt_1 nel testo previgente qui applicabile ratione temporis permetteva la emendatio libelli e che tale è anche la modifica di entrambi gli elementi oggettivi della domanda (cfr. Cass. civ sez. un. 15.06.2015 n. 12310), posto che nel caso in esame le due domande sono connesse alla stessa vicenda sostanziale, la domanda di rimborso della somma ulteriore avanzata dal con la
Pt_1 comparsa di risposta di primo grado è da ritenersi ammissibile. Tale domanda va tuttavia rigettata. Anche tale ulteriore somma, infatti, in quanto anch'essa pacificamente destinata al completamento della casa familiare (v. comparsa di risposta di primo grado del , alla pag. 8), è da qualificarsi quale adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143
Pt_1
c. III c.c. e, dunque, non è ripetibile.
Con un unico motivo di appello incidentale la ensura la sentenza nella parte in cui le CP_1 aveva negato il rimborso della metà delle rate di mutuo da quest'ultima pagate a far data dalla separazione, cioè dal febbraio-marzo 2018, fino all'estinzione del mutuo nel dicembre 2020, pari a euro 8.000,00. Ad avviso dell'appellante incidentale, tali pagamenti sarebbero avvenuti una volta consumatasi la separazione giudiziale dei coniugi (nel febbraio 2018), e quindi allorché era venuto meno il «rapporto di coniugio e quindi dell'elemento causale che conferiva a detto comportamento il carattere di liberalità ed adempimento di un'obbligazione naturale» (pag. 17), di tal che «non vi era alcun rapporto familiare tale da legittimare una liberalità inquadrabile nell'art. 143 cc» (pag. 18). A parte la circostanza che l'appellante incidentale, al pari di quello principale, dimostra di aver erroneamente inteso (per le stesse ragioni su indicate con riferimento al secondo motivo di appello del ) che il Tribunale avesse qualificato l'obbligazione cui erano tenute le parti ex Pt_1 art. 143 c. III c.c. alla stregua di un'obbligazione naturale, il motivo di appello incidentale è condivisibile.
Ed infatti, è stato osservato come “in caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso” (cfr. Cass. civ. sez. VI 17.01.2018 n. 1072, Tribunale Bari 29/02/2024 n. 1017). In tale ultima ipotesi la ripetibilità potrà essere fatta valere “solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate», e sempre che «l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti” (Cass. Civ. sez. III 21 febbraio 2023 n. 5385).
Pag. 4 di 6 Nel caso in esame, quindi, non essendo mai stato allegato né provato che l'accollo del mutuo in capo alla fosse previsto dagli accordi di separazione, o imposto dal giudice quale CP_1 contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, esclusa l''applicazione dell'art. 143 c. III c.c. perché cessata la convivenza coniugale ed applicati gli artt. 1298 e 1299 c.c., dovrà riconoscersi a favore della a piena ripetibilità del 50% delle somme pagate dopo la data della separazione, CP_1 quantificate dall'appellante incidentale in 8.000,00 euro, circostanza quest'ultima da ritenersi pacifica, in quanto mai contestata dal . Pt_1 La somma va incrementata degli interessi legali di mora decorrenti dalla costituzione in mora del coincidente con la notifica dell'opposizione al d.i., perfezionatasi il 27.10.2018, in cui Pt_1 si sono chiesti gli interessi (gli “accessori”).
Resta assorbita ogni altra questione.
Con riferimento alle spese di lite, le stesse dovranno essere poste a carico della parte soccombente e cioè del , sia con riferimento al primo che al secondo grado di giudizio, Pt_1 essendo intervenuta una riforma della sentenza impugnata. La liquidazione dei compensi potrà farsi applicando i parametri minimi, trattandosi di procedimento istruito prevalentemente in via documentale e che non ha richiesto la risoluzione di questioni in fatto o in diritto di particolare complessità. Per il primo grado potrà riconoscersi per la fase studio euro 851,00; per quella introduttiva euro 602,00; per quella istruttoria e/o di trattazione euro 903,00; per quella decisionale euro 1.453,00 per un totale di euro 3.808,00, rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed Iva come per legge. Per il giudizio di appello, in applicazione dei criteri tabellari surricordati, vanno liquidati per la fase studio euro 1.029,00, per la fase introduttiva euro 709,00, per la fase decisionale euro 1.735,00, così per un totale pari ad euro 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, il tutto con pagamento a favore dello stato ex art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115 essendovi ammissione della parte vittoriosa (la al patrocinio a carico dello Stato. CP_1 La parte soccombente dovrà pagare allo Stato anche il contributo unificato e le anticipazioni forfettarie. In merito alla liquidazione delle spese della fase di appello, la Corte intende dare continuità al recente arresto giurisprudenziale di legittimità in base al quale, “l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione e, per quanto riguarda il giudizio di appello, tale attività può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall' articolo 350 del Cpc ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali» (Cass. civ. sez. III 19/09/2025 n. 25664). Di tal che, avendo la parte appellante effettuato in udienza un generico richiamo nel proprio atto di appello e chiesto il rinvio della causa per la decisione, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è da escludere.
Al rigetto dell'appello principale consegue l'obbligo del di pagare altro importo a Pt_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello principale alla sentenza n. 3150/2023 del Tribunale di Taranto proposto da
[...]
nei confronti di con atto di citazione notificato il 17.01.2024 e Parte_1 CP_1 sull'appello incidentale proposto da con comparsa di risposta depositata il CP_1 9.04.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accogli l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare l'importo di € 8.000,00 e gli interessi Parte_1 CP_1 legali di mora su detto importo dal 27.10.2018 fino al saldo effettivo;
3) condanna a pagare allo Stato le spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 liquidate, per il primo grado, in € 545,00 per spese non imponibili (CU e anticipazioni forfettarie) ed € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed Iva come per legge sui compensi;
per il secondo grado, in € 355,50 per spese non imponibili (CU) ed € 3.473,00 oltre al rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed Iva come per legge.
Sussistono i presupposti affinché versi altro importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Luca Bovino)
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