Art. 184
(Forma dei provvedimenti che applicano
altre sanzioni pecuniarie)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
(Forma dei provvedimenti che applicano
altre sanzioni pecuniarie)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.