(Navi esenti da cattura e confisca).
Sono esenti da cattura e confisca, sempreche' si attengano agli ordini dell'autorita' marittima:
1° le navi parlamentari e le navi munite di salvacondotto;
2° le navi esclusivamente incaricate di missioni religiose, scientifiche o umanitarie, purche' la loro destinazione a questi fini sia stata notificata al Governo del Re;
3° il naviglio addetto esclusivamente alla pesca costiera o al servizio di piccola navigazione locale, e gli attrezzi e il carico relativi.
L'esenzione cessa, qualora dette navi partecipino comunque a operazioni belliche, o commettano atti a esse espressamente vietati o compresi fra quelli che rendono passibili di cattura e confisca le navi neutrali.
Sono altresi' esenti da cattura e confisca le navi-ospedale e le navi ospedaliere, protette a norma delle disposizioni della sezione prima, capo sesto, titolo II, fino a quando godono della protezione stessa.