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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 3113/2022 R.G. promossa con atto di citazione del 20/9/2022
da
(P.IVA: ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1
procuratori speciali e Controparte_1 CP_2
(giusta procura a rogito notaio Dott. del Persona_1
12.11.2019 rep. 30.270, Racc. 14.357) corrente in 00187 Roma
RM, P.zza Poli n. 42, elettivamente domiciliata in 16122
Genova, Via Assarotti 36/8 presso lo Studio dell'Avv. Carlo
Scofone (C.F. , PEC C.F._1
) che la rappresenta e Email_1
difende in forza di procura speciale rilasciata ex art. 83
c.p.c.;
- attrice opponente–
contro
(Cf. ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
07/04/1973 e residente in [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gaiardo (C.f.
pec: -fax C.F._3 Email_2
0432204143) con studio in Udine in via Marinoni 51-53 con domicilio ivi eletto giusta procura in atti;
1 - convenuto opposto–
OGGETTO: POLIZZA PAGAMENTO INDENNIZZO
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice opponente: Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− In via principale:
− accerti e dichiari l'inoperatività della polizza fideiussoria di cui è causa alla luce della domanda di risoluzione e della conseguente rinuncia all'adempimento da parte del dott. CP_3 formalizzata con la domanda di risoluzione in data antecedente al verificarsi dello stato di crisi;
− accerti e dichiari l'inoperatività della polizza fideiussoria di cui è causa alla luce dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare per effetto della decisione del Tribunale di Udine;
− accerti e dichiari la carenza di prova in ordine all'effettivo pagamento dell'acconto del quale controparte chiede la restituzione alla Compagnia;
− accerti e dichiari che nulla deve a Parte_1 parte opposta in forza della polizza fideiussoria di cui è causa condannando il Dott. alla CP_3 restituzione della somma ricevuta, oltre agli interessi a far data dal pagamento e fino al saldo;
− per l'effetto, revochi, annulli o comunque dichiari inefficace il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. Si produce la distinta di pagamento.
Per il convenuto opposto: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine contrariis reiectis NEL MERITO rigettarsi per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte nella narrativa degli atti, l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 784/2022 del 08/07/2022 Rg n. 2129/2022 del Tribunale di Udine con interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi che la domanda svolta in via principale non venga accolta, condannarsi in ogni caso la attrice opponente al pagamento in favore del convenuto opposto di quanto gli spetta a termini della polizza fideiussoria per la tutela dei diritti
2 patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ex legge 210 del 02/08/2004 e ss. n. 1691.00.27.2799729744 pari ad Euro 180.960,00 oltre agli interessi dal versamento in data 24/06/2017 al saldo, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di equita' dal giudice all'esito dell'istruttoria. Condannarsi l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione, è opportuno evidenziare che il rigetto dell'opposizione si fonda su una duplice ratio decidendi.
La prima si fonda all'evidenza sulla stessa sintetica motivazione del decreto ingiuntivo opposto che, in linea con i principi espressi dalla sentenza della Sprema Corte
n.21792/20191 su cui fa leva la stessa opponente, ha ritenuto fondato in sede monitoria il diritto del ricorrente, odierno opposto, al pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza ex art.3 D.lgs. 122/2005 emessa dall'opponente, “tenuto conto,
nei limiti di cognizione sommaria del presente accertamento,
dell'attuale efficacia del preliminare oggetto della domanda
in quanto, da un lato, l'effetto risolutivo costitutivo
derivante dalla sentenza nella causa n.323/2020 non è
opponibile al fallimento della promissaria acquirente
(rectius promittente venditrice nds) in quanto intervenuta
dopo la dichiarazione di fallimento della stessa nonché in
difetto di contraddittorio con la curatela e, dall'altro, le convincenti considerazioni espresse nella predetta sentenza
inducono a ritenere del tutto inefficace la risoluzione di
diritto originariamente invocata in tale giudizio;
”.
Non è infatti revocabile in dubbio, per le convincenti considerazioni svolte dal Tribunale di Udine nella sentenza n.268/22 del 14 marzo 2022 (da ritenersi qui integralmente richiamata ex art.118 disp. att. c.p.c.) -decisa 3 giorni dopo la pubblicazione nel Registro delle Imprese (11/3/24)
della sentenza di dichiarazione del fallimento della promittente venditrice, ossia la società
[...]
che alla predetta data di pubblicazione Parte_2
della sentenza di fallimento il preliminare di compravendita che ci occupa fosse ancora valido ed efficace, in quanto l'effetto costitutivo della pronunzia di risoluzione ex art.1453 c.c. per inadempimento della società promittente venditrice di cui alla sentenza n.268/22 del Tribunale di
Udine non si era evidentemente ancora prodotto.
In altri termini, alla data del 11 marzo 2022 si è
verificata la situazione di crisi di cui alla lett.b) del 2°
comma dell'art.3 del D.Lgs. in presenza di un contratto preliminare di compravendita da ritenersi giuridicamente ancora valido ed efficace in quanto l'effetto costitutivo della sentenza citata non si era ancora prodotto perché
all'evidenza tale sentenza non era ancora stata pronunziata a tale data, fermo restando che quest'ultima, in ogni caso, era priva alla data della sua pronunzia di efficacia esecutiva sul punto, conseguendo l'effetto risolutivo solo al momento di passaggio in giudicato della stessa. Nè, l'opponente, pur essendone onerata, ha provato, in relazione all'art.72 LF che siffatta sentenza sia passata in giudicato.
4 In considerazione di quanto sin qui esposto, seguendo l'impostazione offerta dalla sentenza n.21792/19 della
Suprema Corte è pertanto indubitabile che alla data della pubblicazione della pronunzia di fallimento della promittente venditrice il contratto preliminare in questione fosse ancora valido ed efficace e che, pertanto, non avendo pacificamente il curatore comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare, l'opposta, essendosi verificato il caso di crisi di cui alla lett.b del 2° comma del'art.3 del D.Lgs.122/2005,
abbia diritto di escutere, in ragione della lett.a) del 3°
comma del medesimo articolo, la garanzia fidejussoria prestata dalla società opponente ed ottenere il relativo indennizzo, avendo provato il versamento dell'acconto di Euro
180.960,00 mediante copia dell'assegno di pari importo versato al costruttore che emise la relativa fattura,
regolarmente registrata in contabilità.
Ma vi è di più.
Come anticipato in esordio, l'opposizione si appalesa infondata anche, e a maggior ragione, alla luce della diversa ratio decidendi che si fonda sull'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione nella pronunzia 11761/2018 secondo cui, contrariamente a quanto ravvisato nella pronunzia n.21792/19 della stessa Corte, “(…)
dev'essere pertanto osservato come le condizioni
espressamente richiamate al dell'art. 3, comma 3, (la
comunicazione della volontà del promittente compratore di
recedere dal contratto preliminare o la necessità che
l'organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la
propria volontà di subentrarvi) non valgano in nessun modo a
segnalare la necessità che, al fine di escutere la polizza
5 fideiussoria, sussista, al momento dell'instaurazione di una
situazione di crisi, la persistente vigenza dell'efficacia
del contratto preliminare, bensì, tutto al contrario, la
necessità che, al momento di escutere la polizza fideiussoria
tale contratto preliminare non vi sia più, per avere il
promittente compratore inteso recederne, o l'organo della
procedura concorsuale non manifestato la volontà di
subentrarvi; e tanto, allo scopo di giustificare la
restituzione delle somme corrisposte anticipatamente dai
promittenti compratori, non potendo tale giustificazione
trovar luogo là dove le obbligazioni che discendono dal
ridetto contratto preliminare fossero ancora efficaci tra le
parti.”
In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo occorre far leva sui commi 3 e 7 del citato art.3 i quali
“contribuiscono a identificare in modo decisivo la causa
concreta della garanzia rilasciata in favore dei promittenti
compratori, che è quella di tornare comunque in possesso
delle somme anticipate nel caso in cui il costruttore non
provveda al trasferimento della proprietà, o di altro diritto
reale sull'immobile da costruire, per essere insorta una
delle situazioni di crisi definite dallo stesso legislatore,
a nulla rilevando che la rimozione dell'efficacia delle
obbligazioni che discendono dal contratto preliminare di
compravendita sia avvenuta prima dell'insorgenza dello stato
di crisi o successivamente.”
In altri termini, è irrilevante che il contratto preliminare sia ancora efficace alla data del verificarsi dello stato di crisi.
Il che a maggiore ragione giustifica il rigetto
6 dell'opposizione, essendosi pacificamente realizzate le condizioni per l'escussione della polizza.
Valga, però, un'ultima sintetica considerazione.
Le due sentenze della Suprema Corte, apparentemente in contrasto tra loro, sono, a sommesso avviso del Tribunale del tutto compatibili se si tiene conto che l'escussione della speciale garanzia fidejussoria di cui all'art.3 del
D.Lgs.122/2005 può avvenire, a massima garanzia dei promissari acquirenti, anche a prescindere da un inadempimento che giustifichi risoluzione del contratto preliminare per colpa del promittente venditore dichiarato fallito o nei cui confronti, secondo l'attuale assetto normativo, sia stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
In altri termini, se da un lato, la causa concreta della garanzia fidejussoria rilasciata in favore dei promittenti compratori sia per l'appunto quella delineata dalla sentenza n.11761/18, ossia di consentire agli stessi di tornare comunque in possesso delle somme anticipate nel caso in cui il costruttore non provveda al trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale sull'immobile da costruire, indipendentemente dalla rimozione dell'efficacia delle obbligazioni che discendono dal preliminare,
dall'altro, l'assetto delineato dalla Corte di Cassazione con la successiva sentenza n.21792/19 individua la soglia minima richiesta dal D.lgs.122/2005 per ottenere il pagamento dell'indennizzo, a prescindere dall'inadempimento dello
specifico contratto preliminare per il quale è stata
rilasciata la garanzia.
E', infatti, facilmente ipotizzabile il caso che il
7 costruttore promittente venditore sia dichiarato fallito (o adesso sia sottoposto a liquidazione giudiziale) anche a prescindere da un proprio inadempimento per lo specifico contratto preliminare per il quale è stata rilasciata la speciale garanzia fidejussoria che ci occupa.
In tal caso la sussistenza di un contratto preliminare valido ed efficace alla data della dichiarazione di fallimento unitamente alla manifestata volontà del curatore di non subentrare nel contratto preliminare costituisce la condizione necessaria e sufficiente per consentire al promissario acquirente di ottenere, attraverso l'indennizzo,
la restituzione degli importi anticipati all'impresa,
indipendentemente dall'inadempimento di quest'ultima al contratto preliminare in questione che ben potrebbe sciogliersi lecitamente anche solo per la volontà espressa in tal senso dal curatore.
E' quindi evidente che qualora la mancata conclusione del definitivo sia dipesa da un inadempimento dell'impresa che abbia portato ad una declaratoria di risoluzione del contratto preliminare, il diritto ad ottenere l'indennizzo in caso di fallimento dell'imprenditore promittente venditore sussiste a maggior ragione, realizzandosi la causa concreta della fidejussione in questione, ossia il definitivo mancato trasferimento della proprietà dell'immobile per il quale era stato versato l'acconto oggetto della fidejussione in questione.
Tanto basta per rigettare l'opposizione.
Le spese del giudizio, comprese quelle di mediazione delegata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in
Euro 17.127,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 2/1/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass. 21792/19 “L'escussione della garanzia fideiussoria di cui all' art. 3 d.lg. 20 giugno 2005, n. 122 presuppone che il contratto preliminare di compravendita sia ancora efficace tra le parti nel momento in cui si è verificata la situazione di crisi del promittente venditore” con la conseguenza che “L'acquirente di un edificio in corso di costruzione, in caso di inadempimento della parte venditrice, può escutere la fideiussione che gli è stata rilasciata dall'impresa costruttrice in sede di stipula del contratto preliminare solo se detto contratto preliminare è ancora vigente”
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 3113/2022 R.G. promossa con atto di citazione del 20/9/2022
da
(P.IVA: ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1
procuratori speciali e Controparte_1 CP_2
(giusta procura a rogito notaio Dott. del Persona_1
12.11.2019 rep. 30.270, Racc. 14.357) corrente in 00187 Roma
RM, P.zza Poli n. 42, elettivamente domiciliata in 16122
Genova, Via Assarotti 36/8 presso lo Studio dell'Avv. Carlo
Scofone (C.F. , PEC C.F._1
) che la rappresenta e Email_1
difende in forza di procura speciale rilasciata ex art. 83
c.p.c.;
- attrice opponente–
contro
(Cf. ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
07/04/1973 e residente in [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gaiardo (C.f.
pec: -fax C.F._3 Email_2
0432204143) con studio in Udine in via Marinoni 51-53 con domicilio ivi eletto giusta procura in atti;
1 - convenuto opposto–
OGGETTO: POLIZZA PAGAMENTO INDENNIZZO
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice opponente: Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− In via principale:
− accerti e dichiari l'inoperatività della polizza fideiussoria di cui è causa alla luce della domanda di risoluzione e della conseguente rinuncia all'adempimento da parte del dott. CP_3 formalizzata con la domanda di risoluzione in data antecedente al verificarsi dello stato di crisi;
− accerti e dichiari l'inoperatività della polizza fideiussoria di cui è causa alla luce dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare per effetto della decisione del Tribunale di Udine;
− accerti e dichiari la carenza di prova in ordine all'effettivo pagamento dell'acconto del quale controparte chiede la restituzione alla Compagnia;
− accerti e dichiari che nulla deve a Parte_1 parte opposta in forza della polizza fideiussoria di cui è causa condannando il Dott. alla CP_3 restituzione della somma ricevuta, oltre agli interessi a far data dal pagamento e fino al saldo;
− per l'effetto, revochi, annulli o comunque dichiari inefficace il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. Si produce la distinta di pagamento.
Per il convenuto opposto: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine contrariis reiectis NEL MERITO rigettarsi per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte nella narrativa degli atti, l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 784/2022 del 08/07/2022 Rg n. 2129/2022 del Tribunale di Udine con interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi che la domanda svolta in via principale non venga accolta, condannarsi in ogni caso la attrice opponente al pagamento in favore del convenuto opposto di quanto gli spetta a termini della polizza fideiussoria per la tutela dei diritti
2 patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ex legge 210 del 02/08/2004 e ss. n. 1691.00.27.2799729744 pari ad Euro 180.960,00 oltre agli interessi dal versamento in data 24/06/2017 al saldo, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di equita' dal giudice all'esito dell'istruttoria. Condannarsi l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione, è opportuno evidenziare che il rigetto dell'opposizione si fonda su una duplice ratio decidendi.
La prima si fonda all'evidenza sulla stessa sintetica motivazione del decreto ingiuntivo opposto che, in linea con i principi espressi dalla sentenza della Sprema Corte
n.21792/20191 su cui fa leva la stessa opponente, ha ritenuto fondato in sede monitoria il diritto del ricorrente, odierno opposto, al pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza ex art.3 D.lgs. 122/2005 emessa dall'opponente, “tenuto conto,
nei limiti di cognizione sommaria del presente accertamento,
dell'attuale efficacia del preliminare oggetto della domanda
in quanto, da un lato, l'effetto risolutivo costitutivo
derivante dalla sentenza nella causa n.323/2020 non è
opponibile al fallimento della promissaria acquirente
(rectius promittente venditrice nds) in quanto intervenuta
dopo la dichiarazione di fallimento della stessa nonché in
difetto di contraddittorio con la curatela e, dall'altro, le convincenti considerazioni espresse nella predetta sentenza
inducono a ritenere del tutto inefficace la risoluzione di
diritto originariamente invocata in tale giudizio;
”.
Non è infatti revocabile in dubbio, per le convincenti considerazioni svolte dal Tribunale di Udine nella sentenza n.268/22 del 14 marzo 2022 (da ritenersi qui integralmente richiamata ex art.118 disp. att. c.p.c.) -decisa 3 giorni dopo la pubblicazione nel Registro delle Imprese (11/3/24)
della sentenza di dichiarazione del fallimento della promittente venditrice, ossia la società
[...]
che alla predetta data di pubblicazione Parte_2
della sentenza di fallimento il preliminare di compravendita che ci occupa fosse ancora valido ed efficace, in quanto l'effetto costitutivo della pronunzia di risoluzione ex art.1453 c.c. per inadempimento della società promittente venditrice di cui alla sentenza n.268/22 del Tribunale di
Udine non si era evidentemente ancora prodotto.
In altri termini, alla data del 11 marzo 2022 si è
verificata la situazione di crisi di cui alla lett.b) del 2°
comma dell'art.3 del D.Lgs. in presenza di un contratto preliminare di compravendita da ritenersi giuridicamente ancora valido ed efficace in quanto l'effetto costitutivo della sentenza citata non si era ancora prodotto perché
all'evidenza tale sentenza non era ancora stata pronunziata a tale data, fermo restando che quest'ultima, in ogni caso, era priva alla data della sua pronunzia di efficacia esecutiva sul punto, conseguendo l'effetto risolutivo solo al momento di passaggio in giudicato della stessa. Nè, l'opponente, pur essendone onerata, ha provato, in relazione all'art.72 LF che siffatta sentenza sia passata in giudicato.
4 In considerazione di quanto sin qui esposto, seguendo l'impostazione offerta dalla sentenza n.21792/19 della
Suprema Corte è pertanto indubitabile che alla data della pubblicazione della pronunzia di fallimento della promittente venditrice il contratto preliminare in questione fosse ancora valido ed efficace e che, pertanto, non avendo pacificamente il curatore comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare, l'opposta, essendosi verificato il caso di crisi di cui alla lett.b del 2° comma del'art.3 del D.Lgs.122/2005,
abbia diritto di escutere, in ragione della lett.a) del 3°
comma del medesimo articolo, la garanzia fidejussoria prestata dalla società opponente ed ottenere il relativo indennizzo, avendo provato il versamento dell'acconto di Euro
180.960,00 mediante copia dell'assegno di pari importo versato al costruttore che emise la relativa fattura,
regolarmente registrata in contabilità.
Ma vi è di più.
Come anticipato in esordio, l'opposizione si appalesa infondata anche, e a maggior ragione, alla luce della diversa ratio decidendi che si fonda sull'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione nella pronunzia 11761/2018 secondo cui, contrariamente a quanto ravvisato nella pronunzia n.21792/19 della stessa Corte, “(…)
dev'essere pertanto osservato come le condizioni
espressamente richiamate al dell'art. 3, comma 3, (la
comunicazione della volontà del promittente compratore di
recedere dal contratto preliminare o la necessità che
l'organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la
propria volontà di subentrarvi) non valgano in nessun modo a
segnalare la necessità che, al fine di escutere la polizza
5 fideiussoria, sussista, al momento dell'instaurazione di una
situazione di crisi, la persistente vigenza dell'efficacia
del contratto preliminare, bensì, tutto al contrario, la
necessità che, al momento di escutere la polizza fideiussoria
tale contratto preliminare non vi sia più, per avere il
promittente compratore inteso recederne, o l'organo della
procedura concorsuale non manifestato la volontà di
subentrarvi; e tanto, allo scopo di giustificare la
restituzione delle somme corrisposte anticipatamente dai
promittenti compratori, non potendo tale giustificazione
trovar luogo là dove le obbligazioni che discendono dal
ridetto contratto preliminare fossero ancora efficaci tra le
parti.”
In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo occorre far leva sui commi 3 e 7 del citato art.3 i quali
“contribuiscono a identificare in modo decisivo la causa
concreta della garanzia rilasciata in favore dei promittenti
compratori, che è quella di tornare comunque in possesso
delle somme anticipate nel caso in cui il costruttore non
provveda al trasferimento della proprietà, o di altro diritto
reale sull'immobile da costruire, per essere insorta una
delle situazioni di crisi definite dallo stesso legislatore,
a nulla rilevando che la rimozione dell'efficacia delle
obbligazioni che discendono dal contratto preliminare di
compravendita sia avvenuta prima dell'insorgenza dello stato
di crisi o successivamente.”
In altri termini, è irrilevante che il contratto preliminare sia ancora efficace alla data del verificarsi dello stato di crisi.
Il che a maggiore ragione giustifica il rigetto
6 dell'opposizione, essendosi pacificamente realizzate le condizioni per l'escussione della polizza.
Valga, però, un'ultima sintetica considerazione.
Le due sentenze della Suprema Corte, apparentemente in contrasto tra loro, sono, a sommesso avviso del Tribunale del tutto compatibili se si tiene conto che l'escussione della speciale garanzia fidejussoria di cui all'art.3 del
D.Lgs.122/2005 può avvenire, a massima garanzia dei promissari acquirenti, anche a prescindere da un inadempimento che giustifichi risoluzione del contratto preliminare per colpa del promittente venditore dichiarato fallito o nei cui confronti, secondo l'attuale assetto normativo, sia stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
In altri termini, se da un lato, la causa concreta della garanzia fidejussoria rilasciata in favore dei promittenti compratori sia per l'appunto quella delineata dalla sentenza n.11761/18, ossia di consentire agli stessi di tornare comunque in possesso delle somme anticipate nel caso in cui il costruttore non provveda al trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale sull'immobile da costruire, indipendentemente dalla rimozione dell'efficacia delle obbligazioni che discendono dal preliminare,
dall'altro, l'assetto delineato dalla Corte di Cassazione con la successiva sentenza n.21792/19 individua la soglia minima richiesta dal D.lgs.122/2005 per ottenere il pagamento dell'indennizzo, a prescindere dall'inadempimento dello
specifico contratto preliminare per il quale è stata
rilasciata la garanzia.
E', infatti, facilmente ipotizzabile il caso che il
7 costruttore promittente venditore sia dichiarato fallito (o adesso sia sottoposto a liquidazione giudiziale) anche a prescindere da un proprio inadempimento per lo specifico contratto preliminare per il quale è stata rilasciata la speciale garanzia fidejussoria che ci occupa.
In tal caso la sussistenza di un contratto preliminare valido ed efficace alla data della dichiarazione di fallimento unitamente alla manifestata volontà del curatore di non subentrare nel contratto preliminare costituisce la condizione necessaria e sufficiente per consentire al promissario acquirente di ottenere, attraverso l'indennizzo,
la restituzione degli importi anticipati all'impresa,
indipendentemente dall'inadempimento di quest'ultima al contratto preliminare in questione che ben potrebbe sciogliersi lecitamente anche solo per la volontà espressa in tal senso dal curatore.
E' quindi evidente che qualora la mancata conclusione del definitivo sia dipesa da un inadempimento dell'impresa che abbia portato ad una declaratoria di risoluzione del contratto preliminare, il diritto ad ottenere l'indennizzo in caso di fallimento dell'imprenditore promittente venditore sussiste a maggior ragione, realizzandosi la causa concreta della fidejussione in questione, ossia il definitivo mancato trasferimento della proprietà dell'immobile per il quale era stato versato l'acconto oggetto della fidejussione in questione.
Tanto basta per rigettare l'opposizione.
Le spese del giudizio, comprese quelle di mediazione delegata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in
Euro 17.127,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 2/1/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass. 21792/19 “L'escussione della garanzia fideiussoria di cui all' art. 3 d.lg. 20 giugno 2005, n. 122 presuppone che il contratto preliminare di compravendita sia ancora efficace tra le parti nel momento in cui si è verificata la situazione di crisi del promittente venditore” con la conseguenza che “L'acquirente di un edificio in corso di costruzione, in caso di inadempimento della parte venditrice, può escutere la fideiussione che gli è stata rilasciata dall'impresa costruttrice in sede di stipula del contratto preliminare solo se detto contratto preliminare è ancora vigente”
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