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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10781/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Comune Di Napoli Telefono_1 - 80014890638
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3069 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21561/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Napoli ha proposto il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU ANNO 2019 –
Provvedimento n. IMU_Liq19 – 3069 del 5 aprile 2024 emesso dal Comune di Pomigliano d'Arco, notificato in data 14 marzo 2025 per omesso/parziale versamento dell'I.M.U. anno impositivo 2019, relativa agli immobili di proprietà del Comune di Napoli, ricadenti nel Comune di Pomigliano d'Arco, identificati ai fogli 4 e 16 del catasto fabbricati del Comune di Pomigliano d'Arco.
Eccepiva il Comune di Napoli la carenza di titolarità passiva relativamente agli immobili Foglio 16 particella 72 sub.1-2-9, Foglio 16 particella 1199 sub 26 e Foglio 4 particella 173 sub 6.
A seguito della notifica del suddetto avviso di accertamento il Servizio Tutela e Regolarizzazione del
Patrimonio del Comune di Napoli, con la nota n. PG/2025/0298472 del 31 marzo 2025 chiedeva, in via di autotutela, al Comune di Pomigliano d'Arco lo sgravio delle somme relative esclusivamente agli immobili
Foglio 16, Particella 72, Sub 1, 2, 9, Foglio 16 Particella 1199, Sub 26, Foglio 4, Particella 173, Sub 6. Il
Comune di Pomigliano d'Arco riconosceva la non titolarità degli immobili Foglio 16 Particella 1199, Sub
26, nonché Foglio 4, Particella 173, Sub 6.
Il Comune di Napoli pertanto insisteva sulla carenza di titolarità degli immobili identificati al Foglio 16,
Particella 72, Subalterni 1, 2, 9 in quanto non oggetto di compravendita a favore del Comune di Napoli nell'ambito del rogito rep. 54048 del 09/08/1983, stipulato dal vice-segretario del Comune di Napoli e trascritto alla CC.RR.II. di Napoli 2 ai nn. 28780/24662 in data 11/10/1983.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pomigliano d'Arco chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato.
Si rileva la non titolarità passiva del Comune di Napoli per gli immobili identificati in Catasto al Foglio 16
Particella 1199 sub 26 e Foglio 4 Particella 173 sub 6 così come riconosciuto anche dal Comune di
Pomigliano d'Arco. Pertanto sul punto si accoglie il ricorso.
Per quanto riguarda gli immobili identificati in Catasto al Foglio 16 Partcella 72 sub.1-2-9, il Comune di
Napoli non ha prodotto idonea documentazione per provare il difetto di titolarità passiva. L'unico documento allegato al ricorso è una nota di trascrizione dalla quale non è possibile comprendere se gli immobili in oggetto siano stati ceduti o meno al Comune di Napoli. Pertanto sul punto il ricorso si rigetta.
La Corte pertanto accoglie parzialmente il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Sez. 9 accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10781/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Comune Di Napoli Telefono_1 - 80014890638
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3069 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21561/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Napoli ha proposto il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU ANNO 2019 –
Provvedimento n. IMU_Liq19 – 3069 del 5 aprile 2024 emesso dal Comune di Pomigliano d'Arco, notificato in data 14 marzo 2025 per omesso/parziale versamento dell'I.M.U. anno impositivo 2019, relativa agli immobili di proprietà del Comune di Napoli, ricadenti nel Comune di Pomigliano d'Arco, identificati ai fogli 4 e 16 del catasto fabbricati del Comune di Pomigliano d'Arco.
Eccepiva il Comune di Napoli la carenza di titolarità passiva relativamente agli immobili Foglio 16 particella 72 sub.1-2-9, Foglio 16 particella 1199 sub 26 e Foglio 4 particella 173 sub 6.
A seguito della notifica del suddetto avviso di accertamento il Servizio Tutela e Regolarizzazione del
Patrimonio del Comune di Napoli, con la nota n. PG/2025/0298472 del 31 marzo 2025 chiedeva, in via di autotutela, al Comune di Pomigliano d'Arco lo sgravio delle somme relative esclusivamente agli immobili
Foglio 16, Particella 72, Sub 1, 2, 9, Foglio 16 Particella 1199, Sub 26, Foglio 4, Particella 173, Sub 6. Il
Comune di Pomigliano d'Arco riconosceva la non titolarità degli immobili Foglio 16 Particella 1199, Sub
26, nonché Foglio 4, Particella 173, Sub 6.
Il Comune di Napoli pertanto insisteva sulla carenza di titolarità degli immobili identificati al Foglio 16,
Particella 72, Subalterni 1, 2, 9 in quanto non oggetto di compravendita a favore del Comune di Napoli nell'ambito del rogito rep. 54048 del 09/08/1983, stipulato dal vice-segretario del Comune di Napoli e trascritto alla CC.RR.II. di Napoli 2 ai nn. 28780/24662 in data 11/10/1983.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pomigliano d'Arco chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato.
Si rileva la non titolarità passiva del Comune di Napoli per gli immobili identificati in Catasto al Foglio 16
Particella 1199 sub 26 e Foglio 4 Particella 173 sub 6 così come riconosciuto anche dal Comune di
Pomigliano d'Arco. Pertanto sul punto si accoglie il ricorso.
Per quanto riguarda gli immobili identificati in Catasto al Foglio 16 Partcella 72 sub.1-2-9, il Comune di
Napoli non ha prodotto idonea documentazione per provare il difetto di titolarità passiva. L'unico documento allegato al ricorso è una nota di trascrizione dalla quale non è possibile comprendere se gli immobili in oggetto siano stati ceduti o meno al Comune di Napoli. Pertanto sul punto il ricorso si rigetta.
La Corte pertanto accoglie parzialmente il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Sez. 9 accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.