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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2024, n. 23557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23557 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
Lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. fl Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 12.12.2023 ha rigettato il reclamo proposto da LO AL avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara, che aveva respinto la richiesta di permesso premio dal medesimo avanzata. AL, condannato all'ergastolo per i reati di omicidio in concorso e tentato omicidio in concorso aggravati dal metodo mafioso, è detenuto dal 1999 ed ha già espiato la pena dì 5 anni di reclusione irrogata in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'ordinanza impugnata, dopo aver ritenuto applicabile alla fattispecie l'art.
4-bis ord. pen. come modificato nel 2022, e aver dato atto della documentazione allegata dal richiedente, ha ritenuto, sulla base della relazione di sintesi del carcere, che AL non aveva effettuato una adeguata revisione critica del proprio trascorso criminale. Tale circostanza, unitamente alla gravità dei reati 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 23557 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 18/04/2024 commessi, ha indotto il Tribunale di sorveglianza a ritenere necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria al fine di accertare la sua pericolosità sociale. 2. Avverso tale provvedimento LO AL, a mezzo del difensore avv. Giovanna Araniti, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura, argomentati unitariamente. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 30-ter ord. pen., al titolo I, capo I, n. 1, ord. pen. in relazione all'art. 25 Cost., 2, cod. pen. e 7 CEDU. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 30-ter ord. pen., al titolo I, capo I, n. 1, ord. pen. e alle altre norme in tema di trattamento individualizzante e rieducazione;
la violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost. e dei principi sanciti dalla Corte EDU nella pronuncia LA c/Italia. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, la totale mancanza di motivazione e apparenza della stessa in relazione alta valutazione dei risultati dell'osservazione penitenziaria. Con il quarto motivo di deduce la violazione degli artt. 2, 6, 7, 8 e 14 CEDU;
3, 24, 27 e 111 Cost. 2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente contesta l'applicabilità nella specie delle modifiche all'art 4-bis ord. pen. introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, con riguardo ai delitti di omicidio e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso, essendo stati commessi durante la vigenza della precedente e più favorevole formulazione dì detta norma. Quanto al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso si rileva come all'epoca della sua commissione, nel 1988, l'art.
4-bis non era ancora stato introdotto nell'ordinamento. 2.2. Si sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e della insussistenza del pericolo del loro ripristino. In particolare, si evidenzia che AL non è mai stato sottoposto al regime dì cui all'art. 41-bis ord. pen., non vi è alcuna pendenza a suo carico né a carico dei familiari;
il sodalizio criminoso di cui faceva parte si era del tutto dissolto e, comunque, non c'era alcun pericolo di ripresa dell'attività criminale;
il permesso premio era stato richiesto in territorio lontano dal luogo di commissione dei reati. Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto degli elementi addotti a sostegno della risocializzazione del condannato e avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali l permesso premio costituirebbe un pericolo;
neppure avrebbe 2 considerato che il reato associativo era stato commesso circa 40 anni prima e la relativa pena era stata già espiata. 2.3. Infine, si rileva l'omessa valutazione dei risultati dell'osservazione penitenziaria da cui risulterebbero elementi concreti attestanti la mancanza di pericolosità sociale del condannato e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con successiva memoria il ricorrente ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale insistendo nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è net suo complesso fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Infondata è la censura con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla dedotta inapplicabilità retroattiva delle disposizioni di cui all'art.
4-bis ord. pen., come modificate con il di. n. 162 del 2022. È sufficiente al riguardo richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, che questo Collegio condivide, secondo il quale, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art.
4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Ferrane, Rv. 285203 - 01. NE stesso senso, Sez. 1, n. 11201 del 21/12/2023, nm.; Sez. 5, n. 11103 del 09/01/2024, n.m.; Sez. 1, n. 13520 del 24/01/2024, n.m.). Correttamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto applicabile nella specie l'art.
4-bis ord. pen. nella formulazione successiva alla riforma del 2022. Peraltro, alcun pregiudizio ne è derivato al ricorrente, avendo questi adempiuto all'onere di allegazione su di esso gravante in forza della nuova disciplina. 3. Fondati risultano gli ulteriori profili di censura. 3 Ai fini della valutazione della richiesta di permesso premio, l'ordinanza impugnata ha dato atto che AL aveva compiutamente dimostrato l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili e gli obblighi di riparazione pecuniaria per le sue precarie condizioni economiche e che vi era stato un provvedimento di remissione del debito;
che versava in condizioni di salute tali da non consentirgli di svolgere attività lavorativa;
non è mai stato sottoposto a 41-bis; che non aveva altri procedimenti pendenti e che i familiari sono estranei al contesto malavitoso. Ha dato altresì atto che aveva chiesto di fruire del permesso premio in luogo lontano dal contesto malavitoso ove erano stati commessi i reati per i quali era stato condannato. Tuttavia, a fondamento del diniego del permesso premio, il Tribunale ha richiamato la nota della D.D.A. di Catania del 27.12.2022, che, oltre a ricordare i precedenti penali gravanti sul condannato, aveva evidenziato che l'associazione criminale cui egli apparteneva è tuttora esistente, sia pure trasformata. Ha, altresì, richiamato le tre relazioni di sintesi del carcere nelle quali si dava atto della regolare condotta carceraria tenuta da AL, ma della sostanziale reticenza a parlare della propria storia personale e della mancanza di revisione critica, dal momento che, pur ammettendo l'avvicinamento al contesto malavitoso, ma si reputava estraneo ad esso. Inoltre, viveva come ingiusta la pena irrogata per gli omicidi rispetto ai quali si dichiarava estraneo, manifestando l'intenzione di proporre istanza di revisione. Il Tribunale ha quindi ritenuto che non vi siano elementi per ritenere avviato un percorso di cambiamento effettivo e di una volontà di reinserimento sociale, mancando indici di revisione critica rispetto alle condotte partecipative all'associazione. 4. Nel rigettare l'istanza, il Tribunale non si è fatto carico di valutare, non solo la circostanza che AL non è mai stato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. peri., ma anche l'assenza di carichi pendenti di qualsiasi tipo e l'estraneità del contesto familiare all'ambiente mafioso, elementi tutti indicativi della insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino degli stessi. Inoltre, non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto la coincidenza tra il clan mafioso Urso-Bottaro di cui AL faceva parte e l'attuale clan Bottaro-Attanasio, limitandosi a dare per scontato che si tratti della stessa associazione. È invece necessario che il giudizio prognostico in ordine alla ripresa dei collegamenti criminali sia reso tenendo conto di tutti i dati di contesto, e quindi anche del contenuto del permesso premio richiesto, dovendo il pericolo essere misurato in riferimento sia alle persone che il richiedente intende incontrare, sia 4 al luogo in cui il permesso dovrà essere fruito e in particolare alla sua distanza dai territori in cui il gruppo criminale opera o comunque esercita la sua influenza. L'ordinanza impugnata ha sostanzialmente fondato la necessità della prosecuzione del trattamento penitenziario sulla mancanza di revisione critica del grave passato criminale, e ciò se pure l'ultimo aggiornamento della relazione di sintesi del carcere avesse dato atto dell'avvio di una riflessione critica da parte del detenuto delle pregresse condotte antigiuridiche e benché il compimento del percorso di revisione non sia requisito richiesto dalla legge nella valutazione della domanda di permesso premio. Questa Corte ha invero affermato che, in tema di concessione del permesso premio, non costituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia, Rv. 284894 - 01). 4. In mancanza di una compiuta valutazione di tutti gli elementi di rilievo, l'ordinanza impugnata merita di essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.
Lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. fl Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 12.12.2023 ha rigettato il reclamo proposto da LO AL avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara, che aveva respinto la richiesta di permesso premio dal medesimo avanzata. AL, condannato all'ergastolo per i reati di omicidio in concorso e tentato omicidio in concorso aggravati dal metodo mafioso, è detenuto dal 1999 ed ha già espiato la pena dì 5 anni di reclusione irrogata in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'ordinanza impugnata, dopo aver ritenuto applicabile alla fattispecie l'art.
4-bis ord. pen. come modificato nel 2022, e aver dato atto della documentazione allegata dal richiedente, ha ritenuto, sulla base della relazione di sintesi del carcere, che AL non aveva effettuato una adeguata revisione critica del proprio trascorso criminale. Tale circostanza, unitamente alla gravità dei reati 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 23557 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 18/04/2024 commessi, ha indotto il Tribunale di sorveglianza a ritenere necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria al fine di accertare la sua pericolosità sociale. 2. Avverso tale provvedimento LO AL, a mezzo del difensore avv. Giovanna Araniti, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura, argomentati unitariamente. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 30-ter ord. pen., al titolo I, capo I, n. 1, ord. pen. in relazione all'art. 25 Cost., 2, cod. pen. e 7 CEDU. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 30-ter ord. pen., al titolo I, capo I, n. 1, ord. pen. e alle altre norme in tema di trattamento individualizzante e rieducazione;
la violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost. e dei principi sanciti dalla Corte EDU nella pronuncia LA c/Italia. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, la totale mancanza di motivazione e apparenza della stessa in relazione alta valutazione dei risultati dell'osservazione penitenziaria. Con il quarto motivo di deduce la violazione degli artt. 2, 6, 7, 8 e 14 CEDU;
3, 24, 27 e 111 Cost. 2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente contesta l'applicabilità nella specie delle modifiche all'art 4-bis ord. pen. introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, con riguardo ai delitti di omicidio e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso, essendo stati commessi durante la vigenza della precedente e più favorevole formulazione dì detta norma. Quanto al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso si rileva come all'epoca della sua commissione, nel 1988, l'art.
4-bis non era ancora stato introdotto nell'ordinamento. 2.2. Si sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e della insussistenza del pericolo del loro ripristino. In particolare, si evidenzia che AL non è mai stato sottoposto al regime dì cui all'art. 41-bis ord. pen., non vi è alcuna pendenza a suo carico né a carico dei familiari;
il sodalizio criminoso di cui faceva parte si era del tutto dissolto e, comunque, non c'era alcun pericolo di ripresa dell'attività criminale;
il permesso premio era stato richiesto in territorio lontano dal luogo di commissione dei reati. Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto degli elementi addotti a sostegno della risocializzazione del condannato e avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali l permesso premio costituirebbe un pericolo;
neppure avrebbe 2 considerato che il reato associativo era stato commesso circa 40 anni prima e la relativa pena era stata già espiata. 2.3. Infine, si rileva l'omessa valutazione dei risultati dell'osservazione penitenziaria da cui risulterebbero elementi concreti attestanti la mancanza di pericolosità sociale del condannato e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con successiva memoria il ricorrente ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale insistendo nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è net suo complesso fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Infondata è la censura con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla dedotta inapplicabilità retroattiva delle disposizioni di cui all'art.
4-bis ord. pen., come modificate con il di. n. 162 del 2022. È sufficiente al riguardo richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, che questo Collegio condivide, secondo il quale, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art.
4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Ferrane, Rv. 285203 - 01. NE stesso senso, Sez. 1, n. 11201 del 21/12/2023, nm.; Sez. 5, n. 11103 del 09/01/2024, n.m.; Sez. 1, n. 13520 del 24/01/2024, n.m.). Correttamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto applicabile nella specie l'art.
4-bis ord. pen. nella formulazione successiva alla riforma del 2022. Peraltro, alcun pregiudizio ne è derivato al ricorrente, avendo questi adempiuto all'onere di allegazione su di esso gravante in forza della nuova disciplina. 3. Fondati risultano gli ulteriori profili di censura. 3 Ai fini della valutazione della richiesta di permesso premio, l'ordinanza impugnata ha dato atto che AL aveva compiutamente dimostrato l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili e gli obblighi di riparazione pecuniaria per le sue precarie condizioni economiche e che vi era stato un provvedimento di remissione del debito;
che versava in condizioni di salute tali da non consentirgli di svolgere attività lavorativa;
non è mai stato sottoposto a 41-bis; che non aveva altri procedimenti pendenti e che i familiari sono estranei al contesto malavitoso. Ha dato altresì atto che aveva chiesto di fruire del permesso premio in luogo lontano dal contesto malavitoso ove erano stati commessi i reati per i quali era stato condannato. Tuttavia, a fondamento del diniego del permesso premio, il Tribunale ha richiamato la nota della D.D.A. di Catania del 27.12.2022, che, oltre a ricordare i precedenti penali gravanti sul condannato, aveva evidenziato che l'associazione criminale cui egli apparteneva è tuttora esistente, sia pure trasformata. Ha, altresì, richiamato le tre relazioni di sintesi del carcere nelle quali si dava atto della regolare condotta carceraria tenuta da AL, ma della sostanziale reticenza a parlare della propria storia personale e della mancanza di revisione critica, dal momento che, pur ammettendo l'avvicinamento al contesto malavitoso, ma si reputava estraneo ad esso. Inoltre, viveva come ingiusta la pena irrogata per gli omicidi rispetto ai quali si dichiarava estraneo, manifestando l'intenzione di proporre istanza di revisione. Il Tribunale ha quindi ritenuto che non vi siano elementi per ritenere avviato un percorso di cambiamento effettivo e di una volontà di reinserimento sociale, mancando indici di revisione critica rispetto alle condotte partecipative all'associazione. 4. Nel rigettare l'istanza, il Tribunale non si è fatto carico di valutare, non solo la circostanza che AL non è mai stato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. peri., ma anche l'assenza di carichi pendenti di qualsiasi tipo e l'estraneità del contesto familiare all'ambiente mafioso, elementi tutti indicativi della insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino degli stessi. Inoltre, non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto la coincidenza tra il clan mafioso Urso-Bottaro di cui AL faceva parte e l'attuale clan Bottaro-Attanasio, limitandosi a dare per scontato che si tratti della stessa associazione. È invece necessario che il giudizio prognostico in ordine alla ripresa dei collegamenti criminali sia reso tenendo conto di tutti i dati di contesto, e quindi anche del contenuto del permesso premio richiesto, dovendo il pericolo essere misurato in riferimento sia alle persone che il richiedente intende incontrare, sia 4 al luogo in cui il permesso dovrà essere fruito e in particolare alla sua distanza dai territori in cui il gruppo criminale opera o comunque esercita la sua influenza. L'ordinanza impugnata ha sostanzialmente fondato la necessità della prosecuzione del trattamento penitenziario sulla mancanza di revisione critica del grave passato criminale, e ciò se pure l'ultimo aggiornamento della relazione di sintesi del carcere avesse dato atto dell'avvio di una riflessione critica da parte del detenuto delle pregresse condotte antigiuridiche e benché il compimento del percorso di revisione non sia requisito richiesto dalla legge nella valutazione della domanda di permesso premio. Questa Corte ha invero affermato che, in tema di concessione del permesso premio, non costituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia, Rv. 284894 - 01). 4. In mancanza di una compiuta valutazione di tutti gli elementi di rilievo, l'ordinanza impugnata merita di essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.