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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.10025/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05 settembre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il giorno 21 maggio 1968 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...], ma di fatto domiciliato a Milano in via V. da Seregno n. 56 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata aMilano (MI) il giorno 28 giugno 1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 05 febbraio 2003 (n. 176, P.1, anno 2003)
□ separati consensualmente con verbale in data 17 febbraio 2020 omologato con decreto del 28 maggio 2020 con i seguenti figli: nato a [...] il giorno 18 luglio 2001, cod. Per_1 fisc. cittadino italiano;
, nato a [...] il giorno 19 maggio 2008, C.F._3 Pt_2 cod. fisc. cittadino italiano C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'immobile, sito in Bollate in via Milano n.30 precedentemente adibito a residenza coniugale, resta assegnato in via esclusiva alla OR , che vi manterrà la propria Controparte_1 dimora unitamente ai figli e che ne diventerà piena proprietaria.
2) Il figlio minore - di anni 17- resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Pt_2 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3) Considerata l'età del figlio minore , diciassettenne, e tenuto conto dello stato di detenzione Pt_2 in cui versa il padre, il minore sarà libero di coltivare e mantenere il rapporto con il genitore paterno secondo i propri tempi, desideri e bisogni affettivi, nel rispetto delle regole dell'istituto penitenziario e delle modalità consentite dalla struttura.
4) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per il figlio in quanto autonomo. 5) Quanto Per_1 al mantenimento del figlio , minorenne, avuto riguardo allo stato di detenzione del signor Pt_2
, si conviene che la OR provvederà integralmente alle spese ordinarie relative al figlio Pt_1 minore;
per parte sua, il signor contribuirà mediante cessione alla medesima della Pt_2 Pt_1 propria quota di comproprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, quale forma di partecipazione agli oneri genitoriali. 6) Quanto alle spese straordinarie relative al figlio -da intendersi come quelle connotate da Pt_2 occasionalità, gravosità, voluttuarietà ovvero da carattere eccezionale rispetto all'ordinario mantenimento- le stesse resteranno integralmente a carico della madre, con riserva di preventiva concertazione tra i genitori, fatta eccezione per quelle che, per la loro natura, risultino obbligatorie, necessarie, urgenti o già discendenti da scelte condivise;
resta sin d'ora convenuto che, allorquando il signor tornerà a disporre di un reddito, le suddette spese straordinarie saranno poste a Pt_1 carico di entrambi i genitori in pari misura, nella misura del 50% ciascuno. 6.1) Le somme destinate al cosiddetto “pocket money” -ossia al denaro di modico importo da mettere a disposizione del figlio per spese personali nel periodo di permanenza presso ciascun genitore- saranno sostenute da entrambi i genitori, compatibilmente con le rispettive condizioni reddituali, durante i periodi di effettiva frequentazione. 6.2) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida sulle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto, sono: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6.3) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 6.4) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per il quale la spesa è stata sostenuta.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100% 9) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi. 10) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue. A) Le rate del mutuo gravante sull'immobile già adibito a casa coniugale saranno integralmente corrisposte dalla OR , la quale -a condizione che il signor le ceda, a titolo CP_1 Pt_1 gratuito e senza alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà dell'immobile medesimo- si impegna a rinunciare sin d'ora a ogni azione di rivalsa per il pagamento delle rate predette, incluse quelle già sostenute dalla medesima in via esclusiva. B) Con riferimento all'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Bollate (MI), via Milano n. 30, piano 3-8, di proprietà comune dei coniugi, censito al N.C.E.U. del Comune di Bollate al foglio 50, particella 121, subalterno 518, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale complessiva di 62 m², rendita catastale pari ad € 289,22, rilevato che il signor , dalla data della separazione legale, non ha mai Parte_1 adempiuto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli né ha mai provveduto al versamento della propria quota di mutuo gravante sull'immobile, quale condizione indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a cedere Parte_1 alla OR , che accetta, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, Controparte_1 dell'immobile de quo, unitamente a tutti i diritti reali connessi ex art. 1117 c.c. e al regolamento di condominio, senza richiedere alcun corrispettivo alla OR , ad eccezione dell'accollo CP_1 del residuo mutuo in essere. All'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione de qua, la OR si accollerà il mutuo gravante sulla già casa coniugale, seppur senza Controparte_1 effetto liberatorio per il signor . Tale predetto trasferimento da parte del signor Parte_1 Pt_1
della propria quota del diritto di proprietà dei suddetti immobili a favore della OR
[...]
avrà luogo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza del loro Controparte_1 divorzio e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché una forma di contributo al mantenimento del figlio, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del per lo scioglimento del, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della OR . Controparte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 05 febbraio 2003 tra Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05 settembre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il giorno 21 maggio 1968 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...], ma di fatto domiciliato a Milano in via V. da Seregno n. 56 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata aMilano (MI) il giorno 28 giugno 1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 05 febbraio 2003 (n. 176, P.1, anno 2003)
□ separati consensualmente con verbale in data 17 febbraio 2020 omologato con decreto del 28 maggio 2020 con i seguenti figli: nato a [...] il giorno 18 luglio 2001, cod. Per_1 fisc. cittadino italiano;
, nato a [...] il giorno 19 maggio 2008, C.F._3 Pt_2 cod. fisc. cittadino italiano C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'immobile, sito in Bollate in via Milano n.30 precedentemente adibito a residenza coniugale, resta assegnato in via esclusiva alla OR , che vi manterrà la propria Controparte_1 dimora unitamente ai figli e che ne diventerà piena proprietaria.
2) Il figlio minore - di anni 17- resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Pt_2 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3) Considerata l'età del figlio minore , diciassettenne, e tenuto conto dello stato di detenzione Pt_2 in cui versa il padre, il minore sarà libero di coltivare e mantenere il rapporto con il genitore paterno secondo i propri tempi, desideri e bisogni affettivi, nel rispetto delle regole dell'istituto penitenziario e delle modalità consentite dalla struttura.
4) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per il figlio in quanto autonomo. 5) Quanto Per_1 al mantenimento del figlio , minorenne, avuto riguardo allo stato di detenzione del signor Pt_2
, si conviene che la OR provvederà integralmente alle spese ordinarie relative al figlio Pt_1 minore;
per parte sua, il signor contribuirà mediante cessione alla medesima della Pt_2 Pt_1 propria quota di comproprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, quale forma di partecipazione agli oneri genitoriali. 6) Quanto alle spese straordinarie relative al figlio -da intendersi come quelle connotate da Pt_2 occasionalità, gravosità, voluttuarietà ovvero da carattere eccezionale rispetto all'ordinario mantenimento- le stesse resteranno integralmente a carico della madre, con riserva di preventiva concertazione tra i genitori, fatta eccezione per quelle che, per la loro natura, risultino obbligatorie, necessarie, urgenti o già discendenti da scelte condivise;
resta sin d'ora convenuto che, allorquando il signor tornerà a disporre di un reddito, le suddette spese straordinarie saranno poste a Pt_1 carico di entrambi i genitori in pari misura, nella misura del 50% ciascuno. 6.1) Le somme destinate al cosiddetto “pocket money” -ossia al denaro di modico importo da mettere a disposizione del figlio per spese personali nel periodo di permanenza presso ciascun genitore- saranno sostenute da entrambi i genitori, compatibilmente con le rispettive condizioni reddituali, durante i periodi di effettiva frequentazione. 6.2) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida sulle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto, sono: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6.3) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 6.4) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per il quale la spesa è stata sostenuta.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100% 9) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi. 10) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue. A) Le rate del mutuo gravante sull'immobile già adibito a casa coniugale saranno integralmente corrisposte dalla OR , la quale -a condizione che il signor le ceda, a titolo CP_1 Pt_1 gratuito e senza alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà dell'immobile medesimo- si impegna a rinunciare sin d'ora a ogni azione di rivalsa per il pagamento delle rate predette, incluse quelle già sostenute dalla medesima in via esclusiva. B) Con riferimento all'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Bollate (MI), via Milano n. 30, piano 3-8, di proprietà comune dei coniugi, censito al N.C.E.U. del Comune di Bollate al foglio 50, particella 121, subalterno 518, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale complessiva di 62 m², rendita catastale pari ad € 289,22, rilevato che il signor , dalla data della separazione legale, non ha mai Parte_1 adempiuto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli né ha mai provveduto al versamento della propria quota di mutuo gravante sull'immobile, quale condizione indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a cedere Parte_1 alla OR , che accetta, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, Controparte_1 dell'immobile de quo, unitamente a tutti i diritti reali connessi ex art. 1117 c.c. e al regolamento di condominio, senza richiedere alcun corrispettivo alla OR , ad eccezione dell'accollo CP_1 del residuo mutuo in essere. All'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione de qua, la OR si accollerà il mutuo gravante sulla già casa coniugale, seppur senza Controparte_1 effetto liberatorio per il signor . Tale predetto trasferimento da parte del signor Parte_1 Pt_1
della propria quota del diritto di proprietà dei suddetti immobili a favore della OR
[...]
avrà luogo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza del loro Controparte_1 divorzio e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché una forma di contributo al mantenimento del figlio, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del per lo scioglimento del, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della OR . Controparte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 05 febbraio 2003 tra Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG