Articolo 21 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Articolo 20Articolo 22
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20 settembre 2025
Art. 21. Rifugi di montagna 1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalita' e possibilita' di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilita' di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacita' ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprieta' pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 20 settembre 2025