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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
SA GI, RE
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIESAME n. 460798 BONUS EDILIZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 768/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Sig. Ricorrente_1 chiede All'Ill.mo Signor Presidente e a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari adita di voler dichiarare, in accoglimento delle argomentazioni tutte esposte, l'annullamento dell'atto impugnato, riservandosi, sin d'ora, di ricorrere all'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24 comma 2 del 564/1992 nei modi e nei termini di legge, all'esito del comportamento processuale di controparte. Inoltre, si chiede l'accoglimento delle richieste su elencate, ai punti: sub.a1, sub.a2, sub.b1, sub.b2, sub.c1, sub.c2 le quali costituirebbero l'effettiva riparazione del danno subito dal ricorrente e causato dall'atto oggetto di impugnazione. Inoltre, si chiede agli On.li Giudici qui aditi, dichiarare la vittoria delle spese e degli onorari ex art. 15 D.Lgs 546/1992 oltre Iva e contributi previdenziali. Al riguardo chiede che questo onorevole collegio, in accoglimento del ricorso de quo, voglia, disporre ai sensi dell'art. 93 comma 1, c.p.c. la distrazione in favore del sottoscritto difensore delle liquidande spese di lite.
Resistente: l'Ufficio conferma l'intervenuta conciliazione e chiede l'estinzione del giudizio con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di Cagliari dell'Agenzia delle Entrate procedette al controllo di sette “comunicazioni per l'opzione relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, che il signor Ricorrente_1 aveva trasmesso al menzionato Ufficio per la cessione del credito pari alle tre rate residue alla “Società_1 S.R.L.", CF P.IVA_1, di cui è socio di minoranza al 40%,(pari alle rate residue non fruite) in quanto aveva iniziato a usufruire della detrazione per il Superbonus del 110% con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022.
Tali comunicazioni si riferivano all'anno 2022 per un immobile oggetto di intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sito a Decimomannu (CA), Località_1
All'esito del controllo delle suddette comunicazioni, in data 25/01/2024 l'Agenzia delle Entrate sottoponeva a blocco cautelativo la comunicazione n. 23122908423475709, confermando però le altre sei comunicazioni, le quali producevano gli effetti previsti per legge in quanto i relativi crediti d'imposta figuravano come ceduti alla Società_1 (cessionario).
In data 18/03/2024, con PEC inviata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, il contribuente chiese dei chiarimenti in merito allo scarto della comunicazione.
In risposta alla suddetta richiesta, in data 26/11/2024 l'Ufficio notificò al Sig. Ricorrente_1 il provvedimento di riesame della comunicazione della opzione per interventi edilizi e Superbonus, con il quale confermava il blocco/annullamento della comunicazione n. 23122908423475709.
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 24/1/2025 ha impugnato il menzionato provvedimento di riesame.
Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio resistendo.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza fissata per la discussione:
- è comparso il rappresentante dell'ufficio;
- nessuno è comparso per il ricorrente.
La causa è stata decisa sulle conclusioni trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve pervenirsi all'estinzione del giudizio con compensazione di spese
L'ufficio ha prodotto il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti.
L'intervenuto accordo determina ex art 48 Dlgs 546/1992 la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio ex art 46 Dlgs 546/1992.
Deve pronunciarsi, in conformità a quanto pattuito tra le parti, la compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
SA GI, RE
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIESAME n. 460798 BONUS EDILIZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 768/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Sig. Ricorrente_1 chiede All'Ill.mo Signor Presidente e a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari adita di voler dichiarare, in accoglimento delle argomentazioni tutte esposte, l'annullamento dell'atto impugnato, riservandosi, sin d'ora, di ricorrere all'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24 comma 2 del 564/1992 nei modi e nei termini di legge, all'esito del comportamento processuale di controparte. Inoltre, si chiede l'accoglimento delle richieste su elencate, ai punti: sub.a1, sub.a2, sub.b1, sub.b2, sub.c1, sub.c2 le quali costituirebbero l'effettiva riparazione del danno subito dal ricorrente e causato dall'atto oggetto di impugnazione. Inoltre, si chiede agli On.li Giudici qui aditi, dichiarare la vittoria delle spese e degli onorari ex art. 15 D.Lgs 546/1992 oltre Iva e contributi previdenziali. Al riguardo chiede che questo onorevole collegio, in accoglimento del ricorso de quo, voglia, disporre ai sensi dell'art. 93 comma 1, c.p.c. la distrazione in favore del sottoscritto difensore delle liquidande spese di lite.
Resistente: l'Ufficio conferma l'intervenuta conciliazione e chiede l'estinzione del giudizio con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di Cagliari dell'Agenzia delle Entrate procedette al controllo di sette “comunicazioni per l'opzione relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, che il signor Ricorrente_1 aveva trasmesso al menzionato Ufficio per la cessione del credito pari alle tre rate residue alla “Società_1 S.R.L.", CF P.IVA_1, di cui è socio di minoranza al 40%,(pari alle rate residue non fruite) in quanto aveva iniziato a usufruire della detrazione per il Superbonus del 110% con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022.
Tali comunicazioni si riferivano all'anno 2022 per un immobile oggetto di intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sito a Decimomannu (CA), Località_1
All'esito del controllo delle suddette comunicazioni, in data 25/01/2024 l'Agenzia delle Entrate sottoponeva a blocco cautelativo la comunicazione n. 23122908423475709, confermando però le altre sei comunicazioni, le quali producevano gli effetti previsti per legge in quanto i relativi crediti d'imposta figuravano come ceduti alla Società_1 (cessionario).
In data 18/03/2024, con PEC inviata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, il contribuente chiese dei chiarimenti in merito allo scarto della comunicazione.
In risposta alla suddetta richiesta, in data 26/11/2024 l'Ufficio notificò al Sig. Ricorrente_1 il provvedimento di riesame della comunicazione della opzione per interventi edilizi e Superbonus, con il quale confermava il blocco/annullamento della comunicazione n. 23122908423475709.
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 24/1/2025 ha impugnato il menzionato provvedimento di riesame.
Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio resistendo.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza fissata per la discussione:
- è comparso il rappresentante dell'ufficio;
- nessuno è comparso per il ricorrente.
La causa è stata decisa sulle conclusioni trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve pervenirsi all'estinzione del giudizio con compensazione di spese
L'ufficio ha prodotto il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti.
L'intervenuto accordo determina ex art 48 Dlgs 546/1992 la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio ex art 46 Dlgs 546/1992.
Deve pronunciarsi, in conformità a quanto pattuito tra le parti, la compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.