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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2882 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020 promosso da
, in proprio e nella qualità di tutore Parte_1 Parte_2
di e , rappresentati e difesi Parte_3 Parte_4
dall'avv. Giuseppe D'Amato
attori contro rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Landi Controparte_1
convenuto nonché
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Controparte_2
LS e CE VO
terza chiamata
Avente ad
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
26.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il lamentandone le omissioni nel controllo delle attività Controparte_1
svoltesi sul territorio comunale.
In particolare, gli attori si dolevano della mancata tutela della salute e quiete pubblica mediante il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.
Più specificamente si dolevano per l'assenza di concreta attività di vigilanza e controllo del medesimo e della successiva attività CP_1
inibitoria/sanzionatoria permettendo così alla società conduttrice dell'immobile confinante con l'abitazione familiare degli attori, di svolgere l'attività di organizzazione eventi e ricevimenti, ecc, incompatibile con la destinazione d'uso del fabbricato e priva dei necessari provvedimenti autorizzatori, ma soprattutto di produrre immissioni acustiche intollerabili, superiore al limite differenziale e pregiudizievoli in danno degli attori, della loro salute, dello svolgimento delle attività quotidiane e del godimento della propria casa familiare.
Tanto premesso, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il
Giudice adito, previa escussione di ogni mezzo istruttorio che il caso richiede:
a. accertare e dichiarare la violazione degli obblighi facenti capo al
[...]
che nel normale e regolare svolgimento della propria attività CP_3
istituzionale avrebbe dovuto esercitare il necessario controllo sull'attività svolta dalla nell'immobile locato denominato “Villa Farina” Controparte_2
per i fatti e motivi esposti nel presente atto, e quindi dichiarare la sussistenza della responsabilità per violazione della tutela aquiliana a norma dell'art. 2043
e del principio del neminem laedere e/o per violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c.; b. per effetto dell'accertamento e dichiarazione di cui al punto precedente, condannare il convenuto al risarcimento dei Controparte_1
danni tutti subiti dagli attori come in atti chiesti e motivati, da determinarsi e quantificarsi in via equitativa;
c. condannare il convenuto al CP_1
pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio, il contestava ogni addebito Controparte_1
avanzato alla propria attività, negando, altresì, l'esistenza di un danno risarcibile, peraltro tutto da dimostrare, aggiungendo che ogni eventuale responsabilità doveva essere attribuita alla , che infatti evocava in Controparte_2
causa dopo autorizzazione del G.I., così concludendo: “In via preliminare eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; nel merito insiste per il rigetto della domanda nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche parziale della stessa, chiede, ex art. 2055 c.c., che la condanna venga disposta in via solidale, avuto riguardo alla imputabilità del fatto dannoso a più soggetti, alla nella misura Controparte_4
determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
vinte le spese con attribuzione”.
La si costituiva, a sua volta, contestando tutto quanto Controparte_2
esposto nell'atto di chiamata in causa, nonché - relativamente a quanto di suo interesse - i fatti enunciati e come già descritti nella citazione introduttiva del giudizio, ritenendo indebitamente richiesta ed ottenuta la propria chiamata in causa ed inesistenti le responsabilità che in seguito a quella le si intendevano attribuire, così concludendo: “Si conclude per la inammissibilità della chiamata in causa della e la immediata sua estromissione dal Controparte_2
giudizio; in subordine per il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti, dato anche il giusto rilievo alla eccepita prescrizione. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposto il rinvio per la discussione ex art. 281 sexies cpc, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 26.11.2025, la causa veniva decisa entro il termine previsto dal terzo comma della suddetta norma. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Nessuna condotta negligente e/o omissiva è imputabile al convenuto CP_1
avuto riguardo alle asserite immissioni moleste in quanto lo stesso ha posto in essere tutte le azioni, tecnicamente e giuridicamente possibili, come analiticamente descritte in comparsa di costituzione rispetto al danno lamentato, sia di natura amministrativa che sanzionatoria (convocazione ed espletamento della conferenza dei servizi, emanazione di ordinanza di cessazione delle attività svolte in “Villa Farina”; adozione di ordinanze interdittive e sanzioni contro la ecc.). Controparte_2
I testi escussi (aventi stretto vincolo di parentela con gli attori) non hanno fornito alcun elemento – se non dichiarazione generiche – che possa far ritenere verosimile il danno lamentato.
Genericamente la teste ha riferito di rumore preveniente Testimone_1
dalla Villa e di un generico stato d'ansia dei genitori.
Anche il teste si limita a riportare generiche sensazioni degli Testimone_2
attori riguardanti un non meglio precisato “clima di tensione” e “stato d'ansia”.
Dunque, all'esito dell'espletata prova testimoniale non risulta provato nè il numero delle immissioni, nè la loro natura molesta, nè il conseguente danno, in che cosa esso sia realmente consistito, nè il nesso causale tra le immissioni ed il danno, e ciò indipendentemente dall'asserito comportamento omissivo del
CP_1
Nel caso di specie nessuna prova è stata raggiunta in giudizio su un eventuale danno biologico medicalmente accertabile così come non è stata raggiunta la prova di un acclarato serio patema d'animo tale da portare alla liquidazione del c.d. danno morale.
Il rigetto della domanda è assorbente nei riguardi della chiamata in causa della
Controparte_2 Le spese seguono la soccombenza nel rapporto fra attori e convenuto e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra il e la Controparte_1
stante l'opportunità della chiamata in causa in Controparte_2
considerazione degli eventi antecedenti al giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Condanna gli attori in solido al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Compensa le spese fra convenuto e terza chiamata.
Così deciso in Nocera Inferiore il 06/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2882 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020 promosso da
, in proprio e nella qualità di tutore Parte_1 Parte_2
di e , rappresentati e difesi Parte_3 Parte_4
dall'avv. Giuseppe D'Amato
attori contro rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Landi Controparte_1
convenuto nonché
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Controparte_2
LS e CE VO
terza chiamata
Avente ad
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
26.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il lamentandone le omissioni nel controllo delle attività Controparte_1
svoltesi sul territorio comunale.
In particolare, gli attori si dolevano della mancata tutela della salute e quiete pubblica mediante il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.
Più specificamente si dolevano per l'assenza di concreta attività di vigilanza e controllo del medesimo e della successiva attività CP_1
inibitoria/sanzionatoria permettendo così alla società conduttrice dell'immobile confinante con l'abitazione familiare degli attori, di svolgere l'attività di organizzazione eventi e ricevimenti, ecc, incompatibile con la destinazione d'uso del fabbricato e priva dei necessari provvedimenti autorizzatori, ma soprattutto di produrre immissioni acustiche intollerabili, superiore al limite differenziale e pregiudizievoli in danno degli attori, della loro salute, dello svolgimento delle attività quotidiane e del godimento della propria casa familiare.
Tanto premesso, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il
Giudice adito, previa escussione di ogni mezzo istruttorio che il caso richiede:
a. accertare e dichiarare la violazione degli obblighi facenti capo al
[...]
che nel normale e regolare svolgimento della propria attività CP_3
istituzionale avrebbe dovuto esercitare il necessario controllo sull'attività svolta dalla nell'immobile locato denominato “Villa Farina” Controparte_2
per i fatti e motivi esposti nel presente atto, e quindi dichiarare la sussistenza della responsabilità per violazione della tutela aquiliana a norma dell'art. 2043
e del principio del neminem laedere e/o per violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c.; b. per effetto dell'accertamento e dichiarazione di cui al punto precedente, condannare il convenuto al risarcimento dei Controparte_1
danni tutti subiti dagli attori come in atti chiesti e motivati, da determinarsi e quantificarsi in via equitativa;
c. condannare il convenuto al CP_1
pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio, il contestava ogni addebito Controparte_1
avanzato alla propria attività, negando, altresì, l'esistenza di un danno risarcibile, peraltro tutto da dimostrare, aggiungendo che ogni eventuale responsabilità doveva essere attribuita alla , che infatti evocava in Controparte_2
causa dopo autorizzazione del G.I., così concludendo: “In via preliminare eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; nel merito insiste per il rigetto della domanda nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche parziale della stessa, chiede, ex art. 2055 c.c., che la condanna venga disposta in via solidale, avuto riguardo alla imputabilità del fatto dannoso a più soggetti, alla nella misura Controparte_4
determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
vinte le spese con attribuzione”.
La si costituiva, a sua volta, contestando tutto quanto Controparte_2
esposto nell'atto di chiamata in causa, nonché - relativamente a quanto di suo interesse - i fatti enunciati e come già descritti nella citazione introduttiva del giudizio, ritenendo indebitamente richiesta ed ottenuta la propria chiamata in causa ed inesistenti le responsabilità che in seguito a quella le si intendevano attribuire, così concludendo: “Si conclude per la inammissibilità della chiamata in causa della e la immediata sua estromissione dal Controparte_2
giudizio; in subordine per il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti, dato anche il giusto rilievo alla eccepita prescrizione. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposto il rinvio per la discussione ex art. 281 sexies cpc, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 26.11.2025, la causa veniva decisa entro il termine previsto dal terzo comma della suddetta norma. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Nessuna condotta negligente e/o omissiva è imputabile al convenuto CP_1
avuto riguardo alle asserite immissioni moleste in quanto lo stesso ha posto in essere tutte le azioni, tecnicamente e giuridicamente possibili, come analiticamente descritte in comparsa di costituzione rispetto al danno lamentato, sia di natura amministrativa che sanzionatoria (convocazione ed espletamento della conferenza dei servizi, emanazione di ordinanza di cessazione delle attività svolte in “Villa Farina”; adozione di ordinanze interdittive e sanzioni contro la ecc.). Controparte_2
I testi escussi (aventi stretto vincolo di parentela con gli attori) non hanno fornito alcun elemento – se non dichiarazione generiche – che possa far ritenere verosimile il danno lamentato.
Genericamente la teste ha riferito di rumore preveniente Testimone_1
dalla Villa e di un generico stato d'ansia dei genitori.
Anche il teste si limita a riportare generiche sensazioni degli Testimone_2
attori riguardanti un non meglio precisato “clima di tensione” e “stato d'ansia”.
Dunque, all'esito dell'espletata prova testimoniale non risulta provato nè il numero delle immissioni, nè la loro natura molesta, nè il conseguente danno, in che cosa esso sia realmente consistito, nè il nesso causale tra le immissioni ed il danno, e ciò indipendentemente dall'asserito comportamento omissivo del
CP_1
Nel caso di specie nessuna prova è stata raggiunta in giudizio su un eventuale danno biologico medicalmente accertabile così come non è stata raggiunta la prova di un acclarato serio patema d'animo tale da portare alla liquidazione del c.d. danno morale.
Il rigetto della domanda è assorbente nei riguardi della chiamata in causa della
Controparte_2 Le spese seguono la soccombenza nel rapporto fra attori e convenuto e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra il e la Controparte_1
stante l'opportunità della chiamata in causa in Controparte_2
considerazione degli eventi antecedenti al giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Condanna gli attori in solido al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Compensa le spese fra convenuto e terza chiamata.
Così deciso in Nocera Inferiore il 06/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo