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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6263 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 9.9.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16055/24
Tra
nato il [...] a [...] – NA - , C.F.: - Parte_1
e residente ad ERCOLANO – NA - alla VIA VENUTI, 61, CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Odierna (C.F.: ) e C.F._2
(C.F.: unitamente ai quali elettivamente Persona_1 C.F._3 domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61.
RICORRENTE
E
CENTRO CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.7.24 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
a) di essere dipendente dell'amministrazione convenuta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D5, come emerge dalle buste paga in atti, e di prestare servizio presso l'Ospedale San Giovanni BOSCO Reparto di Rianimazione;
b) che, come risulta dai “Cartellini delle presenze”, aveva sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, aveva sempre percepito la “indennità giornaliera” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione: “IND. PRES. 8700
ART. 44 C.3” nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dall'1 gennaio 2023;
c) che, per il periodo di causa, aveva prestato servizio presso il Complesso Operatorio e, quindi, aveva sempre percepito la “indennità di terapia intensiva” disciplinata dall'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e poi dall'art. 107, comma 2,
CCNL 2019-2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 602 e la descrizione: “IND. PRES. 8000 ART. 44 C.6” nella misura giornaliera di € 4,13 fino al 31 dicembre 2022 e di € 5,00 dall'1 gennaio 2023 in poi;
d) che, tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui aveva goduto delle ferie, era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS);
e) che, pertanto, come si evinceva dalle buste paga, nella retribuzione per il periodo feriale non venivano computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta: la indennità giornaliera e la indennità di terapia intensiva.
In diritto, deduceva l'art. 86 CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, nonché gli artt. 106
e 107 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del
CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art.
23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva o sub-intensiva ” per gli importi rispettivamente di € 4,49 ed € 4,13 dal
1 dicembre 2016 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e per gli importi di € 2,07 e di € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente la , in persona del Direttore Generale pro tempore, Parte_2 ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di intensiva o subintensiva” pari rispettivamente ad € 4,49 e ad € 4,13 dal 1 dicembre 2016 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018 e ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 dicembre 2016 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C)
Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte resistente.
All'udienza del 9.9.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente.
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè,
l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015). Nel merito, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno e della indennità di terapia intensiva dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C.
(Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Quanto all'indennità di turno, l'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C
e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari
a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. L'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, statuisce:
“Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
In relazione all'indennità di terapia intensiva, l'art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità
2016-2018, prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi:
4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal
D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16”. L'art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-
2021 dispone: “Il personale assegnato alle di malattie e discipline Parte_3 Parte_4 equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le di Parte_3 emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00; Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50. Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di
Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva, come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l' Parte_2
va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli
[...] importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità giornaliera di terapia intensiva”, per gli importi rispettivamente di € 4,49 ed € 4,13 dal 1 dicembre 2016 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e per gli importi di €
2,07 e di € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino al 9.7.24 (data di deposito del ricorso) ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo Parte_1 dal 1.12.2016 fino al 9.7.2024, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso:
- condanna l' ad inserire nella base di calcolo della retribuzione Parte_2 delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” e della
“indennità giornaliera di terapia intensiva”, per gli importi rispettivamente di €
4,49 ed € 4,13 dal 1 dicembre 2016 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6,
CCNL 2016-2018, e per gli importi di € 2,07 e di € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino al 9.7.24 (data di deposito del ricorso) ex artt. 106, comma 2, e
107, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente Parte_1 le differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo dal 1.12.2016
[...] fino al 9.7.2024, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento della somma di € 900,00 a titolo di Parte_2 compensi professionali, oltre ad € 135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €1.035,00, oltre IVA e CPA, da attribuirsi ai procuratori antistatari in solido tra loro.
Si comunichi.
Napoli, 9.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca