Versione
17 marzo 1953
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27 ottobre 2011
27 ottobre 2011
Art. 1.
I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
salve le disposizioni dell' art. 2 della legge 9 agosto 1948, n.
1102 .
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
salve le disposizioni dell' art. 2 della legge 9 agosto 1948, n.
1102 .
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
Commentari • 7
- 1. La carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti è incompatibile con la carica di parlamentareCarlo Rapicavoli · https://www.filodiritto.com/ · 28 ottobre 2011 · 4.1058645
[…] IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE Gli articoli da 1 a 4 della legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità parlamentari vengono censurati in quanto nulla prevedono, in termini di incompatibilità, per il caso in cui la identica causa di ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 21/10/2011, n. 277Provvedimento: […] Gli articoli da 1 a 4 della legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità parlamentari vengono censurati in quanto nulla prevedono, in termini di incompatibilità, per il caso in cui la identica causa di ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare. […]Leggi di più...
- mancata previsione·
- elezioni·
- incompatibilità parlamentari·
- carente motivazione sulla rilevanza·
- questione formulata in modo perplesso e contraddittorio·
- assorbimento degli ulteriori profili di censura.·
- reiezione.·
- lesione del principio di uguaglianza e della libertà di elettorato attivo e passivo·
- norme della regione siciliana·
- irragionevolezza·
- inammissibilità.·
- illegittimità costituzionale in parte qua