Articolo 1 della Legge 13 febbraio 1953, n. 60
Articolo 1 bis
Versione
17 marzo 1953
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Versione
27 ottobre 2011
Art. 1.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
salve le disposizioni dell' art. 2 della legge 9 agosto 1948, n.
1102 .
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2011
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