Art. 250. (Particolare utilizzazione di personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
I funzionari della carriera direttiva amministrativa in servizio all'estero, provenienti, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 228, dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, possono, fermo restando quanto disposto dall'art. 114, essere utilizzati nei settori di attivita' commerciale, sociale e dell'emigrazione, stampa ed informazione.
L'utilizzazione e' disposta con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in relazione alla particolare esperienza professionale accertata ai sensi dell'art. 228.
Non possono in alcun caso essere cosi' utilizzati i funzionari investiti delle funzioni di cui all'art. 75. Per i funzionari da utilizzare nel settore commerciale, si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 34. I funzionari utilizzati nei settori di cui al primo comma occupano presso uffici all'estero i posti di cui al secondo comma dell'art. 115.
Ai funzionari utilizzati nei suddetti settori e' accordato, per far fronte alle maggiori spese derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di cui sono incaricati, un aumento dell'indennita' mensile base attribuita, ai sensi della tabella 19, ai posti di organico da essi occupati.
Tale aumento e' stabilito nella misura del 5%, per coloro che occupano posti di vice commissario amministrativo e commissario amministrativo aggiunto, e nella misura del 10%, per coloro che occupano posti di commissario amministrativo e di primo commissario amministrativo.
I funzionari della carriera direttiva amministrativa in servizio all'estero, provenienti, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 228, dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, possono, fermo restando quanto disposto dall'art. 114, essere utilizzati nei settori di attivita' commerciale, sociale e dell'emigrazione, stampa ed informazione.
L'utilizzazione e' disposta con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in relazione alla particolare esperienza professionale accertata ai sensi dell'art. 228.
Non possono in alcun caso essere cosi' utilizzati i funzionari investiti delle funzioni di cui all'art. 75. Per i funzionari da utilizzare nel settore commerciale, si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 34. I funzionari utilizzati nei settori di cui al primo comma occupano presso uffici all'estero i posti di cui al secondo comma dell'art. 115.
Ai funzionari utilizzati nei suddetti settori e' accordato, per far fronte alle maggiori spese derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di cui sono incaricati, un aumento dell'indennita' mensile base attribuita, ai sensi della tabella 19, ai posti di organico da essi occupati.
Tale aumento e' stabilito nella misura del 5%, per coloro che occupano posti di vice commissario amministrativo e commissario amministrativo aggiunto, e nella misura del 10%, per coloro che occupano posti di commissario amministrativo e di primo commissario amministrativo.