TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 564
TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 105/2015. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità, falso presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Comitato Tecnico ha valutato le osservazioni della ricorrente, come dimostrato dall'emissione di un secondo provvedimento che recepiva parzialmente le istanze. L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione. Le determinazioni sono motivate per relationem, richiamando la documentazione relativa all'evento incidentale e alla relazione del gruppo di lavoro che ha evidenziato la non corrispondenza del rapporto di sicurezza ai requisiti minimi e la necessità di prescrizioni per escludere un rischio grave ed imminente.

  • Rigettato
    Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 105/2015 nonché dei principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità, falso presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione

    La ricorrente non è in regola con la disciplina antincendio, pertanto le prescrizioni riguardano attività che avrebbe dovuto già porre in essere. Le tempistiche non sono irragionevoli a fronte della necessità di garantire la sicurezza, dato che sussiste una situazione di rischio grave ed imminente. Non è applicabile l'art. 17, co. 3, D.Lgs. 105/2015, poiché tale termine di 48 mesi è previsto solo per carenze che non derivano da un rischio grave e imminente. L'art. 28, co. 8, D.Lgs. 105/2015 non prevede sanzioni automatiche, rimettendo la valutazione al Comitato Tecnico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 564
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 564
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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