Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2025, proposto da
Acciaierie d’Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comitato Tecnico Regionale istituito presso la Regione Puglia ex art. 10 d.lgs. 105/2015 dal Ministero Dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , Direzione Regionale Vigili del Fuoco Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , Prefettura di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Flora Saltalamacchia, Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 11524 del 3 giugno 2025 a firma del Presidente del Comitato Tecnico Regionale istituito presso la Regione Puglia dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regione Puglia avente come oggetto “ Soc. Acciaierie d'Italia S.p.A. - Stabilimento siderurgico di Taranto. Riesame del Rapporto di Sicurezza edizione agosto 2024. Procedura per la valutazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 105/2015 - Riscontro del Gestore ”, limitatamente alle previsioni meglio individuate in narrativa;
- del provvedimento prot. n. 16721 del 24 luglio 2025 del Comitato Tecnico Regionale istituito presso la Regione Puglia dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regione Puglia, avente come oggetto “ Soc. Acciaierie d'Italia S.p.A. - Stabilimento siderurgico di Taranto. Riesame del Rapporto di Sicurezza edizione agosto 2024. Procedura per la valutazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 105/2015 - Riscontro del Gestore ”, limitatamente alle previsioni meglio individuate in narrativa;
- di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa - laddove lesiva della posizione della ricorrente - la non conosciuta “ documentazione prodotta dal gruppo di lavoro incaricato con nota prot. n. 19868 del 30/09/2024 e coordinato dall'ing. Lorenzo Elia, Comandante dei Vigili del fuoco di Taranto ” richiamata nel suddetto provvedimento prot. n. 11524 del 3 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Puglia e dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. IO UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 19 agosto 2024 la società ricorrente, in qualità di conduttrice in forza di contratto di affitto di ramo d’azienda di un impianto siderurgico sito nel territorio dei Comuni di Taranto e Statte (cd. ex ILVA), ha trasmesso al Comitato Tecnico Regionale istituito dal Ministero dell’Interno presso la Regione Puglia ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 105/2015 il rapporto di sicurezza antincendio previsto dal medesimo decreto.
1.1. A seguito, quindi, della conseguente istruttoria, con nota prot. 11524 del 3 giugno 2025, il Comitato Tecnico Regionale formulava alcune prescrizioni relative al rapporto di sicurezza, invitando la ricorrente ad eseguire le attività ivi indicate ai fini del loro soddisfacimento.
1.2. In data 24 giugno 2025, la ricorrente presentava delle osservazioni, con le quali, pur assicurando l’adempimento delle prescrizioni imposte, rappresentava, in relazione ad alcuna di queste, l’impossibilità di rispettare le tempistiche individuate dall’amministrazione, presentando, quindi, un cronoprogramma alternativo.
1.3. Il Comitato Tecnico, quindi, con nota prot. 16721 del 24 luglio 2025, accoglieva parzialmente le osservazioni della ricorrente, rimodulando le prescrizioni originarie, con l’eccezione tuttavia delle prescrizioni nn. 2b, 4 e 6 (per le quali venivano confermate le misure precedentemente imposte) e della prescrizione n. 5 (accolta solo in parte).
2. Di conseguenza, con atto notificato in data 1 settembre 2025 e depositato in data 16 settembre 2025, la società ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento, per quanto di interesse, della nota prot. 16721 del 24 luglio 2025, unitamente agli atti connessi (ivi inclusa anche la precedente nota prot. 11524 del 3 giugno 2025), sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 105/2015. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità, falso presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotto il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 in relazione alla nota prot. 16721 del 24 luglio 2025, in quanto il Comitato Tecnico non avrebbe operato alcuna specifica valutazione delle osservazioni presentate dalla ricorrente in ordine alle prescrizioni imposte e alle relative tempistiche. L’amministrazione, in particolare, si sarebbe limitata unicamente a indicare il termine per il completamento delle prescrizioni, senza, tuttavia, fornire alcuna giustificazione al riguardo e senza tenere conto del cronoprogramma proposto dalla ricorrente, né dei rilievi relativi all’impossibilità di rispettare le tempistiche indicate con la precedente nota del 3 giugno 2025.
- “ Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 105/2015 nonché dei principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità, falso presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione ”.
Con il secondo motivo è dedotta l’illegittimità della nota prot. 16721 del 24 luglio 2025, con riferimento specifico alle prescrizioni in relazione alle quali non sono state accolte le osservazioni della ricorrente, essedo imposti dei termini di adeguamento oggettivamente incongrui e irragionevoli in violazione degli artt. 15, 16 e 17 d.lgs. 105/2015 e del principio di proporzionalità.
2.1. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Puglia e l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale si sono costituiti in giudizio in data 30 settembre 2025 per resistere al ricorso e, in data 3 ottobre 2025, hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno ricostruito le vicende relative all’applicazione della normativa antincendio presso l’impianto e hanno replicato alle censure prospettate, evidenziando la sufficiente motivazione degli atti impugnati e la ragionevolezza delle tempistiche imposte, trattandosi dell’adeguamento alla normativa antincendio alla quale la ricorrente avrebbe già dovuto conformarsi in precedenza.
2.2. In data 3 ottobre 2025 si è costituito in giudizio anche il Comune di Taranto, depositando una memoria difensiva, con la quale ha replicato ai motivi di ricorso, deducendone l’infondatezza ed evidenziando la ragionevolezza dei provvedimenti impugnati anche in ragione della natura degli interessi coinvolti e di alcuni incidenti già verificatisi presso l’impianto.
2.3. Le altre amministrazioni destinatarie della notifica, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
2.4. A esito della camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, con ordinanza n. 469 del 9 ottobre 2025, questo TAR ha rigettato l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
2.5. In data 20 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle difese delle amministrazioni costituite, evidenziando, in particolare, di aver sempre operato in regola rispetto alla normativa di riferimento e sostenendo l’applicabilità al caso di specie del disposto dell’art. 17, co. 3, d.lgs. 105/2015, in base al quale, ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni imposte dal Comitato Tecnico Regionale, sarebbe previsto un termine esteso sino a 48 mesi. La ricorrente, inoltre, ha: ribadito le considerazioni formulate a mezzo del ricorso; dedotto la non pertinenza dei richiami delle amministrazioni resistenti agli incidenti intercorsi presso lo stabilimento,; eccepito l’illegittimità integrazione postuma della motivazione del provvedimento operata dall’Avvocatura dello Stato nella memoria del 3 ottobre 2025; e dato conto, infine, dello stato di avanzamento delle operazioni funzionali al soddisfacimento delle prescrizioni imposte dal Comitato Tecnico.
2.6. In data 4 marzo 2026 il Comune di Taranto ha depositato una memoria di replica, con la quale ha rappresentato il verificarsi di ulteriori sinistri presso l’impianto e ha ribadito quanto dedotto in ordine alla legittimità dei provvedimenti impugnati.
2.7. A esito dell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Con il primo motivo di censura la ricorrente ha dedotto, in sintesi, la mancata adeguata valutazione da parte del Comitato Tecnico Regionale delle osservazioni presentate a seguito della nota prot. 11524 del 3 giugno 2025 e, in secondo luogo, il difetto di motivazione in ordine alle tempistiche imposte con riferimento alle prescrizioni per le quali le suddette osservazioni non venivano accolte.
3.1. La censura è infondata.
3.2. La deduzione secondo cui il Comitato Tecnico non avrebbe valutato le osservazioni della ricorrente è evidentemente smentita dall’adozione di un secondo provvedimento, ossia la nota nota prot. 16721 del 24 luglio 2025, con il quale l’amministrazione ha recepito per gran parte i rilievi presentati in relazione al primo provvedimento, circostanza che dimostra, pertanto, l’intervenuta valutazione e ponderazione del loro contenuto. Né può ritenersi che il Comitato Tecnico fosse tenuto a più specifiche argomentazioni al riguardo, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ l'Amministrazione, nel dare riscontro alle osservazioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale, non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione dell'interessato, essendo sufficiente che esponga in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della propria determinazione ” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 9018 del 18 novembre 2025).
3.3. Quando, invece, alle contestazioni in ordine al difetto di motivazione del provvedimento, anche sotto il profilo delle tempistiche imposte, deve rilevarsi che le determinazioni del Comitato Tecnico trovano presupposto (e, pertanto, risultano motivate per relationem ), mediante richiamo alla documentazione relativa all’evento incidentale verificatosi in data 7 maggio 2025 e alla relazione conclusiva del gruppo di lavoro del 10 marzo 2025, che ha provveduto ad esaminare, su specifico incarico del Comitato, la relazione di sicurezza e la situazione dello stabilimento (entrambe espressamente richiamate nella nota prot. 11524 del 3 giugno 2025, della quale la successiva nota del prot. 16721 del 24 luglio 2025 costituisce mera integrazione).
3.4. In particolare, nelle conclusioni della suddetta relazione (pag. 33) è dato atto della non corrispondenza del rapporto di sicurezza presentato dalla ricorrente rispetto ai requisiti minimi previsti dal d.lgs. 105/2015, come anche della necessarietà delle prescrizioni imposte al fine di raggiungere le “ condizioni per escludere un rischio grave ed imminente ” presso lo stabilimento, rilievi che, in quanto posti a fondamento delle determinazioni finali assunte dal Comitato Tecnico, costituiscono evidente giustificazione e adeguata motivazione delle tempistiche stabilite, nell’esercizio, peraltro, di valutazioni di discrezionalità tecnica (anche sotto il profilo relativo alla ponderazione del rischio derivante dalla prosecuzione dell’attività presso lo stabilimento).
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, in sintesi, l’irragionevolezza dei termini imposti dal Comitato Tecnico con riferimento alle prescrizioni per le quali, nella seconda nota prot. 16721 del 24 luglio 2025, non sono state accolte o sono state accolte solo parzialmente le osservazioni formulate dalla ricorrente.
4.1. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
4.2. La ricorrente, nel contestare l’irragionevolezza dei termini imposti, omette di considerare che nel caso di specie non è in esame la posizione di un’azienda già in regola con la disciplina antincendio, ma di un’azienda alla quale sono state prescritte delle attività da compiere ai fini dell’approvazione del rapporto di sicurezza ex art. 15 d.lgs. 105/2015 e in relazione al quale, allo stato, non è in regola.
4.3. Trattasi, quindi, di attività e aggiornamenti strutturali che la ricorrente avrebbe dovuto porre in essere già alla data di originaria presentazione del rapporto di sicurezza e non anche di prescrizioni ulteriori che il Comitato Tecnico ha inteso imporre alla ricorrente come misure di maggiore tutela, non potendosi, quindi, utilizzare tale situazione di precedente inadempienza quale presupposto per giustificare ulteriori proroghe.
4.4. La predisposizione del rapporto di sicurezza previsto dall’art. 15 d.lgs. 105/2015, infatti, è una condizione per la regolare operatività dello stabilimento (ad esempio, ai sensi dell’art. 16, è condizione necessaria per l’avvio di nuove attività) e non anche un mezzo volto ad avviare il contraddittorio con l’amministrazione per il semplice miglioramento degli standard di sicurezza antincendio, come confermato anche dalle già richiamate conclusioni della relazione del gruppo di lavoro del 10 marzo 2025, ove è precisato che le prescrizioni sono funzionali a rendere il rapporto di sicurezza “ pienamente corrispondente ai requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 105/2015 ”. Le tempistiche imposte, inoltre, non possono ritenersi irragionevoli a fronte della necessità di garantire la sicurezza presso lo stabilimento, per il quale, come attestato sempre dalle conclusioni del rapporto del gruppo di lavoro, allo stato sussiste una situazione di “ rischio grave ed imminente ”, che giustifica l’obbligo di intervenire con ogni urgenza.
4.5. Tale rilievo, peraltro, dimostra anche l’infondatezza del richiamo della ricorrente all’art. 17, co. 3, d.lgs. 105/2015, in quanto il termine di adeguamento di 48 mesi ivi previsto è espressamente limitato al caso in cui il Comitato Tecnico abbia escluso la sussistenza di una situazione di rischio grave ed imminente (la norma è, infatti, riferita solo alle “ carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente ”), ipotesi nel caso di specie non ravvisabile, avendo il gruppo di lavoro accertato il contrario.
4.6. A ciò deve aggiungersi, infine, che l’art. 28, co. 8, d.lgs. 105/2015 non prevede sanzioni automatiche per il caso di mancato rispetto delle prescrizioni, rimettendo la valutazione sul punto al Comitato Tecnico (il quale può valutare anche ulteriori proroghe “ in caso di giustificati e comprovati motivi ”), circostanza dalla quale ulteriormente discende la ragionevolezza delle tempistiche stabilite dall’amministrazione.
5. Per quanto detto, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore delle amministrazioni costituite in giudizio. Nulla deve disporsi, invece, sulle spese con riferimento alle altre amministrazioni non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate, in favore delle amministrazioni costituite con la difesa dall’Avvocatura dello Stato, in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e, in favore del Comune di Taranto, in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Nulla spese con riferimento alle altre amministrazioni non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IO UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UC | TO PA |
IL SEGRETARIO