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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2025 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO BASAGLIA ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio a Bologna, via Irnerio n. 12/2
- ATTORE -
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTI CONTUMACI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 16.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 20.03.2025, conveniva in giudizio Parte_1
e innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 CP_1 seguenti conclusioni: “effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione degli obblighi contributivi nei pagina 1 di 4 confronti del figlio e per l'effetto revocare il contributo al mantenimento per il figlio CP_1 posto a carico di come attualmente determinato in euro 350,00 CP_1 Parte_1 comprensivo delle spese straordinarie al 50 %. Con conferma di tutti gli altri patti e condizioni in sentenza di divorzio, così come modificati con decreto del Tribunale di Ravenna del 12.12.2022 RGV 1834/2022 e successivo decreto datato 25.3.2024. In subordine, provveda alla rideterminazione dello stesso nella somma dal Giudicante ritenuta di giustizia a seguito della variazione dei presupposti stabili in sede di divorzio. In ogni caso, con vittoria di spese”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 27.03.2025, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 08.10.2025, poi rinviata d'ufficio alla data del 16.10.2025. In data 11.06.2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per e CP_1 Controparte_2
All'udienza del 16.10.2025, comparivano personalmente il sig. e la sig.ra CP_1 CP_2 che davano atto di nulla opporre alla revoca del contributo al mantenimento a carico
[...] dell'attore mentre la difesa di quest'ultimo si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e precisando che il sig. chiedeva che la revoca del contributo al CP_1 mantenimento avesse efficacia dalla data dell'udienza e che non domandava la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Il Giudice delegato, previe verifica della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e conseguente declaratoria di contumacia del sig. e della sig.ra CP_1 CP_2
ritenendo il procedimento maturo per la decisione senza necessità di svolgimento di attività
[...] istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, dalle allegazioni di cui al ricorso e dalla documentazione prodotta risulta che il sig. e la sig.ra abbiano Parte_1 Controparte_2 divorziato in forza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1152/2019 pubblicata in data 13.11.2019, che la suddetta pronuncia abbia posto a carico del sig. un CP_1 contributo al mantenimento dei due figli e per un ammontare complessivo di euro 900,00, Per_1 CP_1 pari ad euro 450,00 per ciascun figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, che, a seguito della raggiunta autosufficienza economica da parte della figlia , il sig. e la sig.ra abbiano Per_1 Parte_1 Controparte_2 presentato congiuntamente alla figlia ricorso per chiedere la revoca del contributo al mantenimento e della compartecipazione alle spese straordinarie della medesima in capo al padre e la rideterminazione in aumento del contributo al mantenimento ordinario per il figlio in un importo pari ad euro CP_1
550,00 e che il Tribunale abbia accolto il ricorso con decreto emesso in data 12.12.2022, statuendo in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Risulta altresì che il sig. abbia successivamente depositato in data 27.02.2023 ricorso ex Parte_1 art. 9 l. n. 898/1970 chiedendo, stante la ritenuta raggiunta indipendenza economica anche da parte dell'altro figlio , la revoca al contributo al mantenimento ordinario e straordinario dello stesso a CP_1 suo carico, che, all'esito del tentativo di conciliazione svolto in udienza, le parti abbiano concordato per una riduzione del contributo al mantenimento alla somma complessiva di euro 350,00, comprensiva anche degli esborsi per le spese straordinarie, e che l'accordo così raggiunto sia stato recepito dal Tribunale di Ravenna con decreto emesso in data 25.03.2024.
pagina 2 di 4 Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, l'attore ha riepilogato il percorso lavorativo del figlio, deducendo che, dopo le dimissioni dalla fonderia Sancisi S.r.l. di Faenza per motivi di salute rassegnate in data 30.09.2023, lo stesso era stato assunto con contratto di lavoro di somministrazione a tempo determinato dallo 02.10.2023 al 31.12.2023 dall'agenzia di lavoro interinale “E-Work”, che il suddetto contratto era stato prorogato una prima volta dal 31.12.2023 al 31.12.2024 e una seconda volta dal 31.12.2024 al 30.09.2025 e che la retribuzione lorda prevista dal detto contratto era pari ad euro 1425,21, e sostenendo come, dalla continuità lavorativa e dalla percezione di una retribuzione dignitosa, dovesse inferirsi che il figlio aveva raggiunto l'autosufficienza economica. Ciò posto, reputa il Collegio che le domande proposte dal sig. siano fondate e meritevoli di Parte_1 accoglimento. In punto di diritto, si rileva come la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, abbia chiarito che l'assunzione con contratti a tempo determinato non può ex se escludere il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne. La Suprema Corte ha in particolare affermato che l'indipendenza economica “può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro, la quale (..) deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali del figlio maggiorenne, anche se questi ultimi aspetti assumono sempre minore rilievo con il decorso del tempo e l'aumento dell'età del figlio. Ovviamente, si tratta di valutazione da effettuare in concreto, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate, che attengono sia alle caratteristiche dell'attività lavorativa e sia alle aspirazioni, alle attitudini e alle capacità effettive del figlio maggiorenne. In particolare, il genitore obbligato al mantenimento sarà tenuto a provare l'ottenimento dell'occupazione lavorativa e l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e può portare ad elidere o a conservare, eventualmente in parte, il contributo al mantenimento del figlio (Cass., Sez 1, sentenza n. 24498 del 17/11/2006; Cass., Sez. 1, sentenza n. 1611 del 24/1/2011). Il giudizio menzionato assume grande importanza, poiché, per giurisprudenza costante, l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età, proprio perché concepito come una eccezione al sistema, è ancorato a presupposti ben precisi, distinti dall'obbligo meramente alimentare, e non è suscettibile di “reviviscenza” qualora, per qualunque motivo idoneo, lo stesso sia venuto meno una prima volta, residuando, in presenza dei requisiti di legge, solo gli obblighi alimentari (Cass. Sez 2, sentenza n. 12477 dello 07/07/2004; Cass., Sez- 1, sentenza n. 26259 del 02/12/2005 e Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 6509 del 14/03/2017). Come sopra evidenziato, infatti, alla presenza di determinati presupposti, la legge consente che permanga l'originario obbligo di mantenimento previsto per il figlio minorenne in favore dello stesso figlio che sia divenuto maggiorenne, ma, una volta cessato, non può sorgere di nuovo, perché ciò non è previsto dall'ordinamento. Proprio per questo motivo, occorre valutare con molta prudenza i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento del figlio, in presenza di occupazioni lavorative occasionali
o saltuarie, che non esprimono, appunto, un effettivo collocamento nel mondo del lavoro. Diverso è il discorso nel caso in cui l'attività lavorativa reperita sia a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso. In questo caso, non può negarsi a priori l'acquisizione della capacità lavorativa, conseguente all'utile collocamento nel mondo del lavoro, tenuto conto che il
pagina 3 di 4 contratto a tempo determinato, e rinnovabile, è ormai una modalità sempre più diffusa nel mercato del lavoro. Un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere dato dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni e alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto, tenendo in conto l'età del figlio e le effettive attitudini e potenzialità reali di quest'ultimo, che la parte interessata è onerata di dedurre e dimostrare. Ovviamente tale onere è tanto più gravoso quanto più l'attività lavorativa si presenta in grado di fornire un reddito dignitoso, spettando alla parte dimostrare che le ragionevoli aspettative siano in concreto più elevate” (Cass. civ. sez. I, 12.07.2022, n. 22076). Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti, risulta che il figlio lavori, seppur con CP_1 contratti a termine, da oltre due anni e che la retribuzione prevista nel contratto, seppur non elevata, sia di importo dignitoso. Deve altresì rilevarsi come sia il figlio che la madre, sig.ra siano comparsi CP_1 Parte_2 in udienza dichiarando di non opporsi alle domande proposte dal padre. In accoglimento del ricorso, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come già modificata dai decreti emessi in data 12.12.2022 e 27.02.2024, previa declaratoria della raggiunta autosufficienza economica del figlio , deve essere pertanto revocato CP_1 il contributo al mantenimento ordinario e straordinario di quest'ultimo a carico del sig. Parte_1 con decorrenza dalla data dell'udienza del 16.10.2025. Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, alla luce della rinuncia a tale domanda effettuata dall'attore in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento del ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. proposto da nei Parte_1 confronti di e di a parziale modifica della sentenza di cessazione Controparte_2 CP_1 degli effetti civili del matrimonio n. 1152/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 13.11.2019, come già modificata dai decreti del 12.12.2022 e del 27.03.2024, così decide:
- previa declaratoria della raggiunta autosufficienza economica del figlio REVOCA il CP_1 contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio a carico di CP_1 Parte_1 con decorrenza dalla data del 16.10.2025;
- CONFERMA per il resto la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1152/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 13.11.2019;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso a Ravenna nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2025 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO BASAGLIA ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio a Bologna, via Irnerio n. 12/2
- ATTORE -
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTI CONTUMACI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 16.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 20.03.2025, conveniva in giudizio Parte_1
e innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 CP_1 seguenti conclusioni: “effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione degli obblighi contributivi nei pagina 1 di 4 confronti del figlio e per l'effetto revocare il contributo al mantenimento per il figlio CP_1 posto a carico di come attualmente determinato in euro 350,00 CP_1 Parte_1 comprensivo delle spese straordinarie al 50 %. Con conferma di tutti gli altri patti e condizioni in sentenza di divorzio, così come modificati con decreto del Tribunale di Ravenna del 12.12.2022 RGV 1834/2022 e successivo decreto datato 25.3.2024. In subordine, provveda alla rideterminazione dello stesso nella somma dal Giudicante ritenuta di giustizia a seguito della variazione dei presupposti stabili in sede di divorzio. In ogni caso, con vittoria di spese”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 27.03.2025, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 08.10.2025, poi rinviata d'ufficio alla data del 16.10.2025. In data 11.06.2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per e CP_1 Controparte_2
All'udienza del 16.10.2025, comparivano personalmente il sig. e la sig.ra CP_1 CP_2 che davano atto di nulla opporre alla revoca del contributo al mantenimento a carico
[...] dell'attore mentre la difesa di quest'ultimo si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e precisando che il sig. chiedeva che la revoca del contributo al CP_1 mantenimento avesse efficacia dalla data dell'udienza e che non domandava la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Il Giudice delegato, previe verifica della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e conseguente declaratoria di contumacia del sig. e della sig.ra CP_1 CP_2
ritenendo il procedimento maturo per la decisione senza necessità di svolgimento di attività
[...] istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, dalle allegazioni di cui al ricorso e dalla documentazione prodotta risulta che il sig. e la sig.ra abbiano Parte_1 Controparte_2 divorziato in forza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1152/2019 pubblicata in data 13.11.2019, che la suddetta pronuncia abbia posto a carico del sig. un CP_1 contributo al mantenimento dei due figli e per un ammontare complessivo di euro 900,00, Per_1 CP_1 pari ad euro 450,00 per ciascun figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, che, a seguito della raggiunta autosufficienza economica da parte della figlia , il sig. e la sig.ra abbiano Per_1 Parte_1 Controparte_2 presentato congiuntamente alla figlia ricorso per chiedere la revoca del contributo al mantenimento e della compartecipazione alle spese straordinarie della medesima in capo al padre e la rideterminazione in aumento del contributo al mantenimento ordinario per il figlio in un importo pari ad euro CP_1
550,00 e che il Tribunale abbia accolto il ricorso con decreto emesso in data 12.12.2022, statuendo in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Risulta altresì che il sig. abbia successivamente depositato in data 27.02.2023 ricorso ex Parte_1 art. 9 l. n. 898/1970 chiedendo, stante la ritenuta raggiunta indipendenza economica anche da parte dell'altro figlio , la revoca al contributo al mantenimento ordinario e straordinario dello stesso a CP_1 suo carico, che, all'esito del tentativo di conciliazione svolto in udienza, le parti abbiano concordato per una riduzione del contributo al mantenimento alla somma complessiva di euro 350,00, comprensiva anche degli esborsi per le spese straordinarie, e che l'accordo così raggiunto sia stato recepito dal Tribunale di Ravenna con decreto emesso in data 25.03.2024.
pagina 2 di 4 Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, l'attore ha riepilogato il percorso lavorativo del figlio, deducendo che, dopo le dimissioni dalla fonderia Sancisi S.r.l. di Faenza per motivi di salute rassegnate in data 30.09.2023, lo stesso era stato assunto con contratto di lavoro di somministrazione a tempo determinato dallo 02.10.2023 al 31.12.2023 dall'agenzia di lavoro interinale “E-Work”, che il suddetto contratto era stato prorogato una prima volta dal 31.12.2023 al 31.12.2024 e una seconda volta dal 31.12.2024 al 30.09.2025 e che la retribuzione lorda prevista dal detto contratto era pari ad euro 1425,21, e sostenendo come, dalla continuità lavorativa e dalla percezione di una retribuzione dignitosa, dovesse inferirsi che il figlio aveva raggiunto l'autosufficienza economica. Ciò posto, reputa il Collegio che le domande proposte dal sig. siano fondate e meritevoli di Parte_1 accoglimento. In punto di diritto, si rileva come la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, abbia chiarito che l'assunzione con contratti a tempo determinato non può ex se escludere il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne. La Suprema Corte ha in particolare affermato che l'indipendenza economica “può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro, la quale (..) deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali del figlio maggiorenne, anche se questi ultimi aspetti assumono sempre minore rilievo con il decorso del tempo e l'aumento dell'età del figlio. Ovviamente, si tratta di valutazione da effettuare in concreto, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate, che attengono sia alle caratteristiche dell'attività lavorativa e sia alle aspirazioni, alle attitudini e alle capacità effettive del figlio maggiorenne. In particolare, il genitore obbligato al mantenimento sarà tenuto a provare l'ottenimento dell'occupazione lavorativa e l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e può portare ad elidere o a conservare, eventualmente in parte, il contributo al mantenimento del figlio (Cass., Sez 1, sentenza n. 24498 del 17/11/2006; Cass., Sez. 1, sentenza n. 1611 del 24/1/2011). Il giudizio menzionato assume grande importanza, poiché, per giurisprudenza costante, l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età, proprio perché concepito come una eccezione al sistema, è ancorato a presupposti ben precisi, distinti dall'obbligo meramente alimentare, e non è suscettibile di “reviviscenza” qualora, per qualunque motivo idoneo, lo stesso sia venuto meno una prima volta, residuando, in presenza dei requisiti di legge, solo gli obblighi alimentari (Cass. Sez 2, sentenza n. 12477 dello 07/07/2004; Cass., Sez- 1, sentenza n. 26259 del 02/12/2005 e Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 6509 del 14/03/2017). Come sopra evidenziato, infatti, alla presenza di determinati presupposti, la legge consente che permanga l'originario obbligo di mantenimento previsto per il figlio minorenne in favore dello stesso figlio che sia divenuto maggiorenne, ma, una volta cessato, non può sorgere di nuovo, perché ciò non è previsto dall'ordinamento. Proprio per questo motivo, occorre valutare con molta prudenza i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento del figlio, in presenza di occupazioni lavorative occasionali
o saltuarie, che non esprimono, appunto, un effettivo collocamento nel mondo del lavoro. Diverso è il discorso nel caso in cui l'attività lavorativa reperita sia a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso. In questo caso, non può negarsi a priori l'acquisizione della capacità lavorativa, conseguente all'utile collocamento nel mondo del lavoro, tenuto conto che il
pagina 3 di 4 contratto a tempo determinato, e rinnovabile, è ormai una modalità sempre più diffusa nel mercato del lavoro. Un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere dato dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni e alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto, tenendo in conto l'età del figlio e le effettive attitudini e potenzialità reali di quest'ultimo, che la parte interessata è onerata di dedurre e dimostrare. Ovviamente tale onere è tanto più gravoso quanto più l'attività lavorativa si presenta in grado di fornire un reddito dignitoso, spettando alla parte dimostrare che le ragionevoli aspettative siano in concreto più elevate” (Cass. civ. sez. I, 12.07.2022, n. 22076). Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti, risulta che il figlio lavori, seppur con CP_1 contratti a termine, da oltre due anni e che la retribuzione prevista nel contratto, seppur non elevata, sia di importo dignitoso. Deve altresì rilevarsi come sia il figlio che la madre, sig.ra siano comparsi CP_1 Parte_2 in udienza dichiarando di non opporsi alle domande proposte dal padre. In accoglimento del ricorso, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come già modificata dai decreti emessi in data 12.12.2022 e 27.02.2024, previa declaratoria della raggiunta autosufficienza economica del figlio , deve essere pertanto revocato CP_1 il contributo al mantenimento ordinario e straordinario di quest'ultimo a carico del sig. Parte_1 con decorrenza dalla data dell'udienza del 16.10.2025. Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, alla luce della rinuncia a tale domanda effettuata dall'attore in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento del ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. proposto da nei Parte_1 confronti di e di a parziale modifica della sentenza di cessazione Controparte_2 CP_1 degli effetti civili del matrimonio n. 1152/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 13.11.2019, come già modificata dai decreti del 12.12.2022 e del 27.03.2024, così decide:
- previa declaratoria della raggiunta autosufficienza economica del figlio REVOCA il CP_1 contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio a carico di CP_1 Parte_1 con decorrenza dalla data del 16.10.2025;
- CONFERMA per il resto la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1152/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 13.11.2019;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso a Ravenna nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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