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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6862/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calopezzati - Ufficio Tributi 87060 Calopezzati CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0196797 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1 , per come in atti rappresentato e difeso, impugnava, dinanzi a questa Corte l'avviso di intimazione indicato in epigrafe, deducendo l'infondatezza della pretesa per totale difetto di legittimazione passiva, non avendo egli mai accettato l'eredità di Nominativo_1 (deceduto nel 2001).
Si costituivano il Comune di Calopezzati e la SO.G.E.T. S.p.A. L'Ente impositore, pur nelle proprie controdeduzioni, dava atto di aver provveduto allo sgravio integrale della somma in autotutela, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Fissata l'udienza, Il ricorrente insisteva per l'applicazione della soccombenza virtuale, evidenziando come l'annullamento fosse intervenuto solo a seguito della pendenza del giudizio (discarico del 10/02/2025). Il
Comune, di contro, depositava memoria di replica reiterando l'istanza di compensazione sulla scorta di precedenti giurisprudenziali seriali.
All'udienza del 20/01/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, operato dal Comune di Calopezzati successivamente all'instaurazione del presente giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, la Corte osserva che l'operato dell'Amministrazione Finanziaria ha dato causa al giudizio. L'avviso di intimazione è stato notificato a soggetto palesemente privo di legittimazione passiva, errore che l'Ente ha emendato solo dopo la notifica del ricorso e la pendenza della lite.
Il principio della soccombenza virtuale impone che le spese gravino sulla parte che ha reso necessaria l'attività giurisdizionale notificando un atto viziato. Non si rinvengono ragioni di equità per disporre la compensazione, atteso che il diritto del contribuente a non subire le conseguenze economiche di un errore amministrativo macroscopico deve essere pienamente garantito. Le spese vengono pertanto liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del D.M. 55/2014, rapportati al valore della controversia e all'effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992,per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Calopezzati e la SO.G.E.T. S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 450,00 (di cui € 120,00 per fase di studio, € 100,00 per fase introduttiva, € 80,00 per fase di trattazione ed € 150,00 per fase decisionale), oltre al rimborso del contributo unificato (CUT) se versato, spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 20 gennaio 2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6862/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calopezzati - Ufficio Tributi 87060 Calopezzati CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0196797 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1 , per come in atti rappresentato e difeso, impugnava, dinanzi a questa Corte l'avviso di intimazione indicato in epigrafe, deducendo l'infondatezza della pretesa per totale difetto di legittimazione passiva, non avendo egli mai accettato l'eredità di Nominativo_1 (deceduto nel 2001).
Si costituivano il Comune di Calopezzati e la SO.G.E.T. S.p.A. L'Ente impositore, pur nelle proprie controdeduzioni, dava atto di aver provveduto allo sgravio integrale della somma in autotutela, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Fissata l'udienza, Il ricorrente insisteva per l'applicazione della soccombenza virtuale, evidenziando come l'annullamento fosse intervenuto solo a seguito della pendenza del giudizio (discarico del 10/02/2025). Il
Comune, di contro, depositava memoria di replica reiterando l'istanza di compensazione sulla scorta di precedenti giurisprudenziali seriali.
All'udienza del 20/01/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, operato dal Comune di Calopezzati successivamente all'instaurazione del presente giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, la Corte osserva che l'operato dell'Amministrazione Finanziaria ha dato causa al giudizio. L'avviso di intimazione è stato notificato a soggetto palesemente privo di legittimazione passiva, errore che l'Ente ha emendato solo dopo la notifica del ricorso e la pendenza della lite.
Il principio della soccombenza virtuale impone che le spese gravino sulla parte che ha reso necessaria l'attività giurisdizionale notificando un atto viziato. Non si rinvengono ragioni di equità per disporre la compensazione, atteso che il diritto del contribuente a non subire le conseguenze economiche di un errore amministrativo macroscopico deve essere pienamente garantito. Le spese vengono pertanto liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del D.M. 55/2014, rapportati al valore della controversia e all'effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992,per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Calopezzati e la SO.G.E.T. S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 450,00 (di cui € 120,00 per fase di studio, € 100,00 per fase introduttiva, € 80,00 per fase di trattazione ed € 150,00 per fase decisionale), oltre al rimborso del contributo unificato (CUT) se versato, spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 20 gennaio 2026