Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Burgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS- - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
- del decreto, protocollo n. Cat.-OMISSIS-ma notificato il successivo 17/12/2024, con il quale il Questore della provincia di -OMISSIS- ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia e contestuale rilascio della licenza per uso sportivo;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
E PER LA NA
al risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS- - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa AT BR DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con provvedimento del 5 dicembre 2024 il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia e contestuale rilascio della licenza per uso sportivo in quanto « il richiedente in data -OMISSIS- è stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS- alla pena di mesi quattro di reclusione ed alla multa di Euro 200,00 per i reati di cui agli artt. 624 e 625 del C.P. “furto aggravato”. Sentenza divenuta irrevocabile in data 19.12.2015».
La Questura, comunicato l’avvio del procedimento e preso atto delle memorie difensive presentate dal ricorrente, ha ritenuto che la circostanza che la condanna fosse stata disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di riabilitazione, non facesse venir meno il carattere ostativo della stessa.
2. Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato il suddetto lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione degli artt. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, in relazione agli artt. artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S..; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di motivazione, per manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti
i. La Questura non avrebbe tenuto conto delle memorie difensive presentate dal ricorrente nel corso del procedimento essendosi limitata a ribadire quanto già rappresentato nel preavviso di rigetto.
ii. Il provvedimento sarebbe carente di motivazione non potendo comunque ritenersi idonea a supportare il gravato diniego una sentenza di condanna per il reato di furto.
II. Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art. 444 c.p.p., in relazione agli artt. artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione di circolare, sviamento e illogicità
La sentenza patteggiata, come ritenuto dalla giurisprudenza, non ha natura di vera e propria condanna e, dunque, non avrebbe potuto essere posta a fondamento del gravato diniego.
La Questura di -OMISSIS-, peraltro, dopo la condanna avvenuta nel 2015 ha rinnovato per due volte il porto d’armi.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili contestati con il secondo motivo.
Deve innanzitutto premettersi che ai sensi dell’art. 43 del T.u.l.p.s. il diniego di porto d’armi, oltre a quanto stabilito dall'art. 11, è atto dovuto nei confronti di: a) chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può, invece, essere discrezionalmente ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi (comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 16 dicembre 1993, n. 440, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta).
Nel caso in esame il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS- alla pena di mesi quattro di reclusione ed alla multa di Euro 200,00 per i reati di cui agli artt. 624 e 625 del C.P. (furto aggravato di energia elettrica), con sentenza ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p
Il reato per il quale è stato condannato (furto aggravato) rientra pertanto tra quelli elencati nel sopra richiamato art. 43.
La giurisprudenza più risalente ha costantemente affermato che la nozione di condanna rilevante ai sensi dell’art. 43, comma 1, T.u.l.p.s., deve estendersi anche all'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. anche ove condizionalmente sospesa (Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2016, n. 1620).
Il predetto automatismo, ancorato anche alla sentenza ex artt. 444, c.p.p., deve ritenersi, tuttavia, eliminato dal novellato (ad opera dell’art. 25, lett. b) d.lgs. n. 150/2022) art. 445, comma 1- bis c.p.p. (secondo cui “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile ” e che per la giurisprudenza prevalente si applica anche alle sentenze di patteggiamento emesse prima della sua entrata in vigore [cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 29 aprile 2024, n. 524]) che ha escluso ogni possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna (T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 24 febbraio 2025, n. 295).
Dovendo considerarsi, pertanto, venuto meno il predetto automatismo, ritiene il Collegio, in linea con un orientamento già fatto proprio da questo Tribunale (cfr. sez. I, sentenza n. 1736 del 3 giugno 2025), che il mero ed esclusivo riferimento al furto di energia elettrica che abbia costituito oggetto di condanna con sentenza ex art. 444 c.p.p., non sia da solo idoneo a fondare il diniego impugnato, trattandosi di fattispecie di reato non immediatamente collegabile all’uso delle armi e non implicante, ex se, l’esercizio di una attività posta in essere con violenza.
La Sezione ha avuto modo di chiarire (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 4096, 25 ottobre 2024, n. 3477) come, allorché venga in rilievo un fatto che non è connesso all’uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi richiede l’indicazione di quelle “particolari contingenze” (T.a.r. per la Valle d’Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.
E invero, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 2, del T.u.l.p.s. onde escludere la buona condotta o l’affidamento circa il buon uso delle armi. Qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi , sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis , T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.a.r. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812).
È stato condivisibilmente osservato, altresì, che il provvedimento di divieto di detenzione di armi (o, come nel caso di specie, il diniego di rinnovo del porto d’armi) è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l’uso delle armi, si possa desumere l’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare (cfr. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83)» (Tar Catania, sez. I, sentenza n. 1736/2025 cit.).
Nel caso di specie, posto che, come chiarito, nessun automatico effetto ostativo ai sensi dell’art. 43, comma 1, T.u.l.p.s. può derivare da una condanna disposta con sentenza ex art. 444 c.p.p. e non essendo evidente la correlazione fra il reato ascritto all’interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il diniego di rinnovo del porto d’armi.
6. Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso - previo assorbimento delle censure non espressamente esaminate, dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe comunque trarre una maggiore utilità - deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.
Non può essere, invece, accolta, per difetto delle necessarie allegazioni e prove, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte ricorrente.
6. La parziale soccombenza reciproca e la natura interpretativa delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
7. Deve essere, infine, accolta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente, sussistendone le condizioni richieste dagli art. 76 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, in base alla documentazione versata in atti.
Il compenso del difensore verrà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato, corredata da autocertificazione e da documentazione atta a dimostrare la permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali, anche dei familiari conviventi, del ricorrente per tutto il periodo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Respinge la domanda risarcitoria.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ammette il ricorrente al beneficio a spese dello Stato, onerando la Segreteria di comunicare la decisione ai competenti uffici finanziari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI AS, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AT BR DU, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AT BR DU | AN RI AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.