Articolo 3 della Legge 4 novembre 1951, n. 1196
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 dicembre 1951
Art. 3.
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1951