Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 55
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancato deposito della sentenza di Cassazione

    Il giudice rileva che l'art. 63, c. 3, D.Lgs. n. 546/92 impone il deposito della copia autentica della sentenza di cassazione a pena di inammissibilità. Tale difetto processuale rende il ricorso inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 55
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 55
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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