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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
IO TO, Relatore
CERVALE MARIA CRISTINA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 310/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella 2e 67100 L'Aquila AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale L'AQUILA sez. 1 e pubblicata il 09/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420199003959083000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420199003959083000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420199003959083000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420199003959083000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420020022404239000 CONTR.EUROPA 1996 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420020022404239000 CONTR.SANITARIO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420020022404239000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420020032039241000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420030012564620000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060002827663000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060002827663000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060013683591000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, richiamata l'ordinanza n. 585/2025, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso (titolato “Violazione e falsa applicazione della L. 136/2018 e dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 e 4, c.p.c.”), aveva cassato la sentenza di questa CTR n. 443/2022 (confermativa della sentenza di primo grado, con la quale era stato rigettato l'originario ricorso), avverso quest'ultima sentenza, tornava a muovere le seguenti censure: a- il giudice di prime cure non aveva dato risposta alla formulata domanda, derivando da ciò ogni conseguente declaratoria;
b- il giudice di prime cure non aveva speso parola alcuna circa la contestata non corrispondenza tra le copie degli atti notificati ed i rispettivi originali e non aveva altresì tenuto in conto il silenzio a tal proposto serbato dall'ufficio, derivando da ciò l'inutilizzabilità della corrispondente produzione;
c- considerato il termine di prescrizione (foss'anche decennale) dei tributi recati negli atti impugnati, il giudice di prime cure, partendo dall'erroneo presupposto della regolare notificazione dei detti atti e della conseguente stabilizzazione del diritto ivi veicolato, non ha appunto tenuto in conto che le pretese erariali erano ormai estinte per intervenuta prescrizione, non ostando a tanto la richiesta rateizzazione di essa contribuente, non costituente detta richiesta acquiescenza alcuna. Sull'assunto deposito della sentenza del giudice di legittimità, concludeva dunque perché in totale riforma dell'impugnata sentenza fosse posta nel nulla la pretesa erariale.
A sostegno della gravata sentenza si costituiva l'ufficio, il quale controdeduceva: a- l'inammissibilità del mezzo e dell'originario ricorso per palese violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, stante la regolare notificazione delle cartelle sottese all'impugnata intimazione di pagamento ed ancor più per la rituale notificazione di atti ad esse successivi e di domande di adesione alla definizione agevolata avanzate dalla contribuente;
b-
l'inammissibilità del mezzo per essersi concretizzato rispetto alla sentenza appellata un giudicato interno, considerato che in data 01.02.2017 la contribuente aveva presentato una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sottesa alle cartelle di pagamento per cui è causa;
c- l'inammissibilità del mezzo ex art. 57 D.Lgs. n. 546/92, perché fondato su motivi nuovi (relativamente a presunte nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento); d- a conferma della violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, sta il fatto che le istanze di rateizzazione relative alle cartelle in questione risultavano tutte presentate in epoca antecedente alla notifica del ricorso, circostanza questa da cui non può che derivare che la contribuente abbia a suo tempo ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento, la cui rituale notificazione oggi contesta;
e- la piena legittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto redatto in totale conformità con il modello approvato ai sensi dell'art. 50, c. 3, DPR 602/73; f- la regolare notificazione delle cartelle di pagamento entro i termini decadenziali ed il mancato compimento dei relativi termini prescrizionali, anche in considerazione degli intervenuti atti interruttivi, delle sospensioni di legge e della anzidetta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sottesa ad esse cartelle presentata in data 01.02.2017.
L'impugnativa, a seguito di precedente rinvio d'ufficio, veniva decisa all'esito di trattazione alla pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame, qui riassunto dalla già appellante contribuente, è inammissibile per gli appresso spiegati motivi.
A dispetto di quanto dichiarato dalla riassumente con nota in calce al suo atto di riassunzione, non risulta, dagli atti di causa ad essa riferibili, che la medesima abbia provveduto a depositare, unitamente al detto atto, la richiamata sentenza del giudice di legittimità che, appunto, avrebbe dovuto giustificare il presente giudizio di rinvio.
Recita a tal proposito l'art. 63, c. 3, D.Lgs. n. 546/92 che “… In ogni caso, a pena di inammissibilità, deve essere depositata copia autentica della sentenza di cassazione”, sicché, stante tanto rilevato difetto, questo giudice non è tenuto a conoscere i qui riproposti motivi di doglianza avverso la sentenza di prime cure.
L'anzidetto difetto processuale (rilevabile d'ufficio) non giustifica neppure la difesa di parte appellata in riassunzione, sicché le spese del grado possono restare compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione Iì, defintivamente pronunciando, così provvede: Dichiara inammissibile l'istanza di riassunzione avanzata dalla parte e conpensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in L'Aquila il 22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio. Il
Relatore Avv. Alberto Baiocco.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
IO TO, Relatore
CERVALE MARIA CRISTINA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 310/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella 2e 67100 L'Aquila AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale L'AQUILA sez. 1 e pubblicata il 09/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420199003959083000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420199003959083000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420199003959083000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420199003959083000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420020022404239000 CONTR.EUROPA 1996 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420020022404239000 CONTR.SANITARIO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420020022404239000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420020032039241000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420030012564620000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060002827663000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060002827663000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060013683591000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420060024521735000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, richiamata l'ordinanza n. 585/2025, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso (titolato “Violazione e falsa applicazione della L. 136/2018 e dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 e 4, c.p.c.”), aveva cassato la sentenza di questa CTR n. 443/2022 (confermativa della sentenza di primo grado, con la quale era stato rigettato l'originario ricorso), avverso quest'ultima sentenza, tornava a muovere le seguenti censure: a- il giudice di prime cure non aveva dato risposta alla formulata domanda, derivando da ciò ogni conseguente declaratoria;
b- il giudice di prime cure non aveva speso parola alcuna circa la contestata non corrispondenza tra le copie degli atti notificati ed i rispettivi originali e non aveva altresì tenuto in conto il silenzio a tal proposto serbato dall'ufficio, derivando da ciò l'inutilizzabilità della corrispondente produzione;
c- considerato il termine di prescrizione (foss'anche decennale) dei tributi recati negli atti impugnati, il giudice di prime cure, partendo dall'erroneo presupposto della regolare notificazione dei detti atti e della conseguente stabilizzazione del diritto ivi veicolato, non ha appunto tenuto in conto che le pretese erariali erano ormai estinte per intervenuta prescrizione, non ostando a tanto la richiesta rateizzazione di essa contribuente, non costituente detta richiesta acquiescenza alcuna. Sull'assunto deposito della sentenza del giudice di legittimità, concludeva dunque perché in totale riforma dell'impugnata sentenza fosse posta nel nulla la pretesa erariale.
A sostegno della gravata sentenza si costituiva l'ufficio, il quale controdeduceva: a- l'inammissibilità del mezzo e dell'originario ricorso per palese violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, stante la regolare notificazione delle cartelle sottese all'impugnata intimazione di pagamento ed ancor più per la rituale notificazione di atti ad esse successivi e di domande di adesione alla definizione agevolata avanzate dalla contribuente;
b-
l'inammissibilità del mezzo per essersi concretizzato rispetto alla sentenza appellata un giudicato interno, considerato che in data 01.02.2017 la contribuente aveva presentato una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sottesa alle cartelle di pagamento per cui è causa;
c- l'inammissibilità del mezzo ex art. 57 D.Lgs. n. 546/92, perché fondato su motivi nuovi (relativamente a presunte nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento); d- a conferma della violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, sta il fatto che le istanze di rateizzazione relative alle cartelle in questione risultavano tutte presentate in epoca antecedente alla notifica del ricorso, circostanza questa da cui non può che derivare che la contribuente abbia a suo tempo ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento, la cui rituale notificazione oggi contesta;
e- la piena legittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto redatto in totale conformità con il modello approvato ai sensi dell'art. 50, c. 3, DPR 602/73; f- la regolare notificazione delle cartelle di pagamento entro i termini decadenziali ed il mancato compimento dei relativi termini prescrizionali, anche in considerazione degli intervenuti atti interruttivi, delle sospensioni di legge e della anzidetta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sottesa ad esse cartelle presentata in data 01.02.2017.
L'impugnativa, a seguito di precedente rinvio d'ufficio, veniva decisa all'esito di trattazione alla pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame, qui riassunto dalla già appellante contribuente, è inammissibile per gli appresso spiegati motivi.
A dispetto di quanto dichiarato dalla riassumente con nota in calce al suo atto di riassunzione, non risulta, dagli atti di causa ad essa riferibili, che la medesima abbia provveduto a depositare, unitamente al detto atto, la richiamata sentenza del giudice di legittimità che, appunto, avrebbe dovuto giustificare il presente giudizio di rinvio.
Recita a tal proposito l'art. 63, c. 3, D.Lgs. n. 546/92 che “… In ogni caso, a pena di inammissibilità, deve essere depositata copia autentica della sentenza di cassazione”, sicché, stante tanto rilevato difetto, questo giudice non è tenuto a conoscere i qui riproposti motivi di doglianza avverso la sentenza di prime cure.
L'anzidetto difetto processuale (rilevabile d'ufficio) non giustifica neppure la difesa di parte appellata in riassunzione, sicché le spese del grado possono restare compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione Iì, defintivamente pronunciando, così provvede: Dichiara inammissibile l'istanza di riassunzione avanzata dalla parte e conpensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in L'Aquila il 22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio. Il
Relatore Avv. Alberto Baiocco.