Art. 8. Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennita' analoghe
Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate - escluse quelle di cui al successivo articolo 9 - e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57 , sono maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennita' mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento.
Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo e' concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un'integrazione mensile di L. 18.000 per le pensioni dirette e di L. 9.000 per le pensioni di riversibilita'.
Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.
I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081 , secondo i criteri indicati negli articoli stessi.
Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate - escluse quelle di cui al successivo articolo 9 - e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57 , sono maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennita' mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento.
Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo e' concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un'integrazione mensile di L. 18.000 per le pensioni dirette e di L. 9.000 per le pensioni di riversibilita'.
Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.
I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081 , secondo i criteri indicati negli articoli stessi.