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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 05/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SINATRA ACHILLE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18420/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215237 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215236 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13177/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti.
Resistente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso n. r.g.r. 18420\2024, notificato il 16.11.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento esecutivo in Rettifica nr. 215237, per l'anno 2021, e l'Avviso di accertamento nr. 215236, per l'anno 2022, per complessivi € 679,86 notificati entrambi in data 20 settembre 2024, relativi a l'IMU sul fabbricato, sito in Roma, Indirizzo_1 – Piano 5 – Int. 14 – individuato al catasto con Rendita_Catastale_1 – Categoria A/3 – Classe 2 – R.C. € 1.091,02 – per una percentuale di proprietà 16,67 %.
2. – La contribuente deduce di essere soltanto nuda proprietaria del bene immobile tassato, per averlo ricevuto in successione dal padre, evento a seguito del quale è divenuta usufruttuaria ex lege, ai sensi dell'articolo 540 c.c., la moglie del de cuius e madre della ricorrente, che, pertanto, sarebbe l'unica obbligata al pagamento.
3. – Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha eccepito la cessazione della materia del contendere, affermando di avere “… provveduto ad emettere, in applicazione della Delibera di giunta comunale n. 131 del 25 febbraio 2000 e successive, provvedimenti di annullamento totale prot. n. QB/2025/48297 e
QB/2025/215236 del 16/01/2025 (Doc. 3-4) in quanto ha riconosciuto le doglianze eccepite dal ricorrente”.
4. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 5.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Alla luce di quanto eccepito da Roma Capitale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Le spese seguono la soccombenza virtuale, attesa l'autotutela successiva alla notifica del ricorso, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la matria del contendere e condanna Roma Capitale alle spese che liquida in euro 400,00 (quattrocento\00).
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SINATRA ACHILLE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18420/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215237 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215236 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13177/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti.
Resistente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso n. r.g.r. 18420\2024, notificato il 16.11.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento esecutivo in Rettifica nr. 215237, per l'anno 2021, e l'Avviso di accertamento nr. 215236, per l'anno 2022, per complessivi € 679,86 notificati entrambi in data 20 settembre 2024, relativi a l'IMU sul fabbricato, sito in Roma, Indirizzo_1 – Piano 5 – Int. 14 – individuato al catasto con Rendita_Catastale_1 – Categoria A/3 – Classe 2 – R.C. € 1.091,02 – per una percentuale di proprietà 16,67 %.
2. – La contribuente deduce di essere soltanto nuda proprietaria del bene immobile tassato, per averlo ricevuto in successione dal padre, evento a seguito del quale è divenuta usufruttuaria ex lege, ai sensi dell'articolo 540 c.c., la moglie del de cuius e madre della ricorrente, che, pertanto, sarebbe l'unica obbligata al pagamento.
3. – Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha eccepito la cessazione della materia del contendere, affermando di avere “… provveduto ad emettere, in applicazione della Delibera di giunta comunale n. 131 del 25 febbraio 2000 e successive, provvedimenti di annullamento totale prot. n. QB/2025/48297 e
QB/2025/215236 del 16/01/2025 (Doc. 3-4) in quanto ha riconosciuto le doglianze eccepite dal ricorrente”.
4. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 5.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Alla luce di quanto eccepito da Roma Capitale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Le spese seguono la soccombenza virtuale, attesa l'autotutela successiva alla notifica del ricorso, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la matria del contendere e condanna Roma Capitale alle spese che liquida in euro 400,00 (quattrocento\00).