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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2445/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2024 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte – chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento, con vittoria di spese - l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490068876, notificato in data 8 novembre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2023, per un importo complessivo di
€ 7.508,00 (comprensivo di sanzioni, interessi ed accessori vari) in relazione all'immobile, indicato come ubicato in Indirizzo_1 mentre, in realtà, risultava sito in Indirizzo_2/ indirizzo 3).
Roma Capitale si costituiva in data 18 dicembre 2025, dando atto, con comunicazione del 3 marzo 2025, di avere emesso provvedimento di annullamento e sgravio parziale del primigenio avviso di accertamento a carico della contribuente (doc. n.U250300134967), in relazione alle unità immobiliari, site in
Indirizzo_2, identificate in Catasto, rispettivamente, dati catastali 1, cat. A7, per una superficie di mq. 32, nonché a f. 1111, particella 473, sub. 06, cat. C6 per una superficie di mq. 48, per il periodo
1.1.2019/31.12.2023; l'Amministrazione capitolina precisava che avrebbe proceduto alla notifica del successivo provvedimento di rettifica con la rideterminazione di tributo, sanzioni ed interessi al cui pagamento la ricorrente era, comunque, tenuta.
Tutto ciò premesso, Roma Capitale chiedeva alla Corte di rigettare in parte il ricorso avversario con declaratoria di debenza del minore importo dovuto da Ricorrente_1 con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2025, in cui comparivano entrambi i difensori delle parti, la Corte - in composizione monocratica per il valore della controversia, determinato, in base alle imposte evase, per un importo inferiore ad euro 5.000,00 (v. avviso di accertamento) - decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e va accolto, avendo Roma Capitale, in sede di controdeduzioni, espressamente riconosciuto di avere emesso in data 3 marzo 2025 il provvedimento doc. n.U250300134967 di annullamento
(parziale) dell'avviso di accertamento impugnato, riferendo che avrebbe proceduto alla notifica del successivo provvedimento di rettifica con la rideterminazione di tributo, sanzioni ed interessi, a carico della contribuente, per il periodo interessato.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese, in considerazione del residuo potenziale debito fiscale della contribuente.
P.Q.M.
1) accoglie in parte il ricorso come da motivazione;
2) spese compensate.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei 1
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2445/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068876 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2024 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte – chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento, con vittoria di spese - l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490068876, notificato in data 8 novembre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2023, per un importo complessivo di
€ 7.508,00 (comprensivo di sanzioni, interessi ed accessori vari) in relazione all'immobile, indicato come ubicato in Indirizzo_1 mentre, in realtà, risultava sito in Indirizzo_2/ indirizzo 3).
Roma Capitale si costituiva in data 18 dicembre 2025, dando atto, con comunicazione del 3 marzo 2025, di avere emesso provvedimento di annullamento e sgravio parziale del primigenio avviso di accertamento a carico della contribuente (doc. n.U250300134967), in relazione alle unità immobiliari, site in
Indirizzo_2, identificate in Catasto, rispettivamente, dati catastali 1, cat. A7, per una superficie di mq. 32, nonché a f. 1111, particella 473, sub. 06, cat. C6 per una superficie di mq. 48, per il periodo
1.1.2019/31.12.2023; l'Amministrazione capitolina precisava che avrebbe proceduto alla notifica del successivo provvedimento di rettifica con la rideterminazione di tributo, sanzioni ed interessi al cui pagamento la ricorrente era, comunque, tenuta.
Tutto ciò premesso, Roma Capitale chiedeva alla Corte di rigettare in parte il ricorso avversario con declaratoria di debenza del minore importo dovuto da Ricorrente_1 con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2025, in cui comparivano entrambi i difensori delle parti, la Corte - in composizione monocratica per il valore della controversia, determinato, in base alle imposte evase, per un importo inferiore ad euro 5.000,00 (v. avviso di accertamento) - decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e va accolto, avendo Roma Capitale, in sede di controdeduzioni, espressamente riconosciuto di avere emesso in data 3 marzo 2025 il provvedimento doc. n.U250300134967 di annullamento
(parziale) dell'avviso di accertamento impugnato, riferendo che avrebbe proceduto alla notifica del successivo provvedimento di rettifica con la rideterminazione di tributo, sanzioni ed interessi, a carico della contribuente, per il periodo interessato.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese, in considerazione del residuo potenziale debito fiscale della contribuente.
P.Q.M.
1) accoglie in parte il ricorso come da motivazione;
2) spese compensate.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei 1