Articolo 12 della Legge 30 luglio 1951, n. 948
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 ottobre 1951
Art. 12.
L'opposizione deve essere proposta davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi all'Istituto presso lo stabilimento dove il libretto e' pagabile e a chi ha presentato il ricorso.
L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del libretto presso la Cancelleria.
Se l'opposizione del detentore e' respinta, il libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al ricorrente dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1951
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