Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5055 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- in proprio e quali genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Scuola Secondaria di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Centro Servizi Amministrativi di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
a. del prot. n. -OMISSIS- del 09/10/2024 emesso dalla Scuola Secondaria di I Grado Statale “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
nonché per la correzione di errore materiale nella sentenza n. -OMISSIS- del 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito e Scuola Secondaria di -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. I ricorrenti sono i genitori del minore -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, affetto dal “Disturbo dello spettro autistico”, e per tale patologia riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L. 104/92 con connotazione di gravità. Egli frequentava, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe prima presso la Scuola -OMISSIS-“-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS- La Commissione Medica dell’Asl -OMISSIS- – -OMISSIS- - a mezzo del neuropsichiatra infantile, ha in sede di diagnosi funzionale richiesto, per il minore, il rapporto in deroga per gravità. I genitori lamentano che, a causa di tale patologia, il minore ha necessità di essere seguito da un insegnante di sostegno, per un numero di ore adeguate alla sua patologia. L’Istituto Scolastico che il minore diversamente abile frequenta, nonostante la sussistenza della suddetta grave patologia, nonché il riconoscimento del sopraindicato rapporto in deroga, a fronte di un orario di frequenza, pari a 28 ore settimanali, gli ha riconosciuto un sostegno di 18 ore, giusto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9/10/2024. Le 18 ore di sostegno assegnate per l’anno scolastico 2024/2025 sono da ritenersi inadeguate, non solo rispetto all’orario effettivo di frequenza, ma soprattutto rispetto alla gravità della patologia
Con il ricorso in trattazione i deducenti impugnano dunque il citato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 09/10/2024 emesso dalla Scuola -OMISSIS-“-OMISSIS-”, chiedendo altresì il riconoscimento del sostegno integrale, anche per l’a.s. 2025/2026, nonché il risarcimento del danno esistenziale, patito per l’ingiusta privazione del sostegno scolastico nella sua integralità.
2. Con ordinanza collegiale è stato corretto l’errore materiale, nella parte in cui la sentenza n. -OMISSIS- di cui infra, attribuiva le spese legali al procuratore antistatario, anziché in favore dei ricorrenti.
2.1. Con sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS- del 31.12.2024 la Sezione, “Reputato, quanto alla domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale sub specie di danno esistenziale patito dal minore per la mancata assegnazione del sostegno scolastico integrale, che la causa va rimessa sul ruolo di merito, all’Udienza pubblica di cui al dispositivo, perché occorre acquisire nuovi elementi decisionali con riguardo all’attività conformativa che verrà posta in essere in esecuzione della presente decisione”, rinviava la causa alla pubblica Udienza del 23 luglio 2025 agli indicati fini.
3. Con memoria del 22 luglio 2025, la difesa dei ricorrenti rappresentava al Collegio che, solo a seguito della notifica della sentenza n. -OMISSIS-, depositata in data 31.12.2024, la P.A. ha provveduto ad assegnare al minore un numero di ore di sostegno adeguate alla sua patologia (cfr. prot. n.-OMISSIS- che si deposita) ed ha chiesto, pertanto, che la Sezione volesse dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, non essendoci più interesse in merito all’azione di annullamento.
In merito alla domanda di risarcimento del danno per l’a.s. 2024-2025, invece, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della stessa, dovendo - l’ammontare del risarcimento del danno - essere calcolato dall’inizio dell’anno scolastico, sino al 15 gennaio 2025 (come dalla prodotta nota dell’Istituto resistente prot. -OMISSIS-, attestante l’integrazione del sostegno per l’intero tempo scuola). La difesa ricorrente ha, infine, domandato la condanna alle spese di causa.
4. Pervenuta, ai suindicati fini, all’Udienza pubblica del 23 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio prende atto della riconosciuta integrale soddisfazione, in sede di conformazione da parte della P.A. al precetto, contenuto nella sentenza n. -OMISSIS-, della pretesa azionata in giudizio, quanto all’azione di annullamento ex art. 29, c.p.a.: detta constatazione non può produrre, tuttavia, alcun effetto processuale ulteriore, rispetto al, già avvenuto, accoglimento di detta azione, con la predetta sentenza, rimanendo soltanto da decidere, nella presente sede, circa l’azione risarcitoria per danno esistenziale, esercitata da parte ricorrente, come già osservato sopra.
6. Detta domanda risarcitoria, articolata da parte ricorrente per l’illegittima privazione al minore per cui è causa, dell’integrale sostegno scolastico, va accolta.
Va rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a.: “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Va evidenziato, per converso, che non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno, che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza; e ciò proprio in ragione delle sopra evidenziate prescrizioni contenuti negli atti collegiali richiamati (P.E.I. 2024/2025 e diagnosi funzionale), che manifestano un quadro di evidente certezza della fattispecie concreta, quanto alla necessità che l’alunno necessitasse di 30 ore di sostegno.
Quanto al nesso causale, va rimarcato, quindi, che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso.
In via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di € 1.000,00, per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessario al minore, a far tempo dalla data di inizio dell’anno scolastico e fino alla data di integrazione del monte ore;
Orbene, che nel caso di specie, in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo, è certo il dies a quo della delineata decorrenza, che deve individuarsi nel 12 settembre 2024, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025 in Campania.
E’ altresì certo il dies ad quem, che va fatto coincidere con il 15 gennaio 2025, data in cui, stando alla allegata nota del d.s. del 16 luglio 2025, sono state integrate le ore di sostegno all’alunno per cui si procede.
Ragion per cui, in applicazione della ricordata giurisprudenza della Sezione, ai ricorrenti vanno riconosciuti 4.000 fino al 12 gennaio 2025 e 99,00 per i 3 giorni residui, dal 12 gennaio e fino al 15 gennaio 2025, per un totale di 4.099,00 euro, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione come per legge, dal deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
6. Va invece respinta la domanda di riconoscimento del sostegno scolastico pro futuro, sia pur con valutazione da effettuarsi anno per anno; e ciò sia per la genericità di tale domanda, sia in ossequio alla giurisprudenza della Sezione sul divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri non ancora esercitati.
Va infatti ribadito che la richiesta al Tribunale di adozione di un provvedimento di attribuzione delle ore di adeguato sostegno a valere anche per gli anni successivi, viola il divieto per il giudice amministrativo, stabilito dall’art. 34, co.2, c.p.a., di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (“Nel processo amministrativo, atteso il divieto disposto dall'art. 34 del D. Lgs. n. 104/2010, il giudice non si può pronunciare in ordine a quei poteri che non sono stati ancora esercitati.”: Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 692; si rinvia sul punto alla copiosa giurisprudenza della Sezione, tra cui T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 4 novembre 2024, n. 5889).
7. Le spese di lite vanno poste a carico del Ministero soccombente, stante la soccombenza circa l’azione risarcitoria, oggetto della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglie la domanda risarcitoria esercitata in giudizio e per l’effetto condanna le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del danno esistenziale in favore di correnti, liquidato in 4.099,00 euro, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione come per legge, dal deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Respinge la domanda di accertamento del diritto al sostegno cd. integrale, in favore del minore, anche per gli anni futuri.
Condanna le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso RA, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso RA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.