CASS
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 21521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21521 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - LU LI NA D'UR R.G.N. 8333/2025 SA RE SENTENZA sul ricorso proposto da: Di EL ZO nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 05/02/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. ZO Comi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 05/02/2025, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Roma del 20/06/2024, che aveva respinto la richiesta di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ZO Di EL, disponendo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con lo strumento elettronico di controllo. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 274, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. Osserva, sotto un primo profilo, che il Tribunale abbia errato laddove ha ritenuto la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva, atteso che la condotta illecita ascritta al Di EL risale al 2019; che l’incontro in data 03/03/2023 con RZ D’GE, moglie di QU AR, le ricariche PostePay effettuate sul conto di BE IO nel 2023 e la percezione di redditi dalla società Arcobaleno di AN TI nel 2022 non sono compatibili con una condotta illecita allo stesso attribuibile, né possono essere poste a fondamento del pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati;
che, invero, si tratta di condotte nemmeno contestate al Di EL: i) la prima costituente una mera deduzione priva di consistenza, in quanto non vi sono elementi per poter affermare che detto Penale Sent. Sez. 2 Num. 21521 Anno 2025 Presidente: ER AN Relatore: D'UR NA Data Udienza: 23/04/2025 incontro fosse finalizzato ad aggirare il divieto di comunicazione cui era sottoposto il AR, ii) la seconda giustificata dai risalenti rapporti di natura commerciale tra il ricorrente ed il IO, che avevano indotto il primo a concedere un prestito al secondo, parte in contanti e parte con bonifico, di cui si allega copia iii) la terza relativa ad una intermediazione per la vendita di una autovettura, avvenuta in data 04/10/2022, di cui si produce copia del bonifico e della messaggistica scambiata con il TI e con l’acquirente; che, dunque, l’ordinanza impugnata difetta di adeguato supporto probatorio in relazione agli elementi posti a fondamento del pericolo di reiterazione. Rileva, poi, sotto diverso profilo, che il Tribunale del riesame ha erroneamente valutato la documentazione prodotta all’udienza del 05/02/2025, ritenendola insufficiente a dimostrare il cambiamento delle prospettive di vita dell’odierno ricorrente;
che, invero, il certificato di apertura della partita IVA e i documenti attestanti lo svolgimento di attività lavorativa per aziende terze provano che l’imputato è ormai avviato verso nuove prospettive lavorative non collegate ad appartenenti all’associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui interessa – all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, 2 Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).
1.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici e ritenute ininfluenti sulla concretezza e sull’attualità delle esigenze cautelari. In particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato come il ricorrente rivestisse un ruolo non secondario nel sodalizio criminoso, in costante contatto con i suoi esponenti apicali;
come i rapporti fossero proseguiti significativamente nel tempo, anche dopo le condotte contestate nel presente procedimento;
come l’incontro del 03/03/2023 non fosse intervenuto solo con la moglie del AR, ma vi avesse partecipato anche AN LI, in contatto con lo stesso Di EL, con il AR e con il TI;
come le ricariche in favore del IO fossero in numero consistente, ben novantuno nell’arco di appena un anno e per un importo complessivo di quasi sessantamila euro, dunque, compatibili con una attività di riciclaggio;
come l’apertura della partita IVA fosse del 05/08/2024, quindi, successiva all’esecuzione della misura cautelare nei confronti dei coimputati ed all’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti;
come la documentazione prodotta in udienza fosse generica, scarna ed inidonea a dimostrare che il ricorrente allo stato tragga dalla attività lavorativa lecita la sua fonte di sostentamento;
come, dunque, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevista per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., non risultasse nel caso di specie superata;
come, tuttavia, in relazione al caso concreto, i pericula libertatis potessero essere soddisfatti con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari – con divieto di comunicare con i terzi e con l’applicazione dello strumento elettronico di controllo – ritenuta adeguata a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, tenuto conto che non emergono dagli atti elementi che inducano a ritenere che il Di EL non rispetti le prescrizioni connesse alla misura cautelare domiciliare. Ritiene, in conclusione, il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale abbia dato sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto al ruolo ricoperto nel sodalizio camorristico ed alle condotte contigue successivamente tenute. Ebbene con tale motivazione il difensore si confronta solo in apparenza, reiterando le doglianze già proposte al giudice del riesame. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01). 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 3 Così deciso il 23/04/2025. Il Presidente AN ER
udito il difensore, avv. ZO Comi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 05/02/2025, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Roma del 20/06/2024, che aveva respinto la richiesta di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ZO Di EL, disponendo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con lo strumento elettronico di controllo. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 274, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. Osserva, sotto un primo profilo, che il Tribunale abbia errato laddove ha ritenuto la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva, atteso che la condotta illecita ascritta al Di EL risale al 2019; che l’incontro in data 03/03/2023 con RZ D’GE, moglie di QU AR, le ricariche PostePay effettuate sul conto di BE IO nel 2023 e la percezione di redditi dalla società Arcobaleno di AN TI nel 2022 non sono compatibili con una condotta illecita allo stesso attribuibile, né possono essere poste a fondamento del pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati;
che, invero, si tratta di condotte nemmeno contestate al Di EL: i) la prima costituente una mera deduzione priva di consistenza, in quanto non vi sono elementi per poter affermare che detto Penale Sent. Sez. 2 Num. 21521 Anno 2025 Presidente: ER AN Relatore: D'UR NA Data Udienza: 23/04/2025 incontro fosse finalizzato ad aggirare il divieto di comunicazione cui era sottoposto il AR, ii) la seconda giustificata dai risalenti rapporti di natura commerciale tra il ricorrente ed il IO, che avevano indotto il primo a concedere un prestito al secondo, parte in contanti e parte con bonifico, di cui si allega copia iii) la terza relativa ad una intermediazione per la vendita di una autovettura, avvenuta in data 04/10/2022, di cui si produce copia del bonifico e della messaggistica scambiata con il TI e con l’acquirente; che, dunque, l’ordinanza impugnata difetta di adeguato supporto probatorio in relazione agli elementi posti a fondamento del pericolo di reiterazione. Rileva, poi, sotto diverso profilo, che il Tribunale del riesame ha erroneamente valutato la documentazione prodotta all’udienza del 05/02/2025, ritenendola insufficiente a dimostrare il cambiamento delle prospettive di vita dell’odierno ricorrente;
che, invero, il certificato di apertura della partita IVA e i documenti attestanti lo svolgimento di attività lavorativa per aziende terze provano che l’imputato è ormai avviato verso nuove prospettive lavorative non collegate ad appartenenti all’associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui interessa – all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, 2 Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).
1.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici e ritenute ininfluenti sulla concretezza e sull’attualità delle esigenze cautelari. In particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato come il ricorrente rivestisse un ruolo non secondario nel sodalizio criminoso, in costante contatto con i suoi esponenti apicali;
come i rapporti fossero proseguiti significativamente nel tempo, anche dopo le condotte contestate nel presente procedimento;
come l’incontro del 03/03/2023 non fosse intervenuto solo con la moglie del AR, ma vi avesse partecipato anche AN LI, in contatto con lo stesso Di EL, con il AR e con il TI;
come le ricariche in favore del IO fossero in numero consistente, ben novantuno nell’arco di appena un anno e per un importo complessivo di quasi sessantamila euro, dunque, compatibili con una attività di riciclaggio;
come l’apertura della partita IVA fosse del 05/08/2024, quindi, successiva all’esecuzione della misura cautelare nei confronti dei coimputati ed all’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti;
come la documentazione prodotta in udienza fosse generica, scarna ed inidonea a dimostrare che il ricorrente allo stato tragga dalla attività lavorativa lecita la sua fonte di sostentamento;
come, dunque, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevista per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., non risultasse nel caso di specie superata;
come, tuttavia, in relazione al caso concreto, i pericula libertatis potessero essere soddisfatti con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari – con divieto di comunicare con i terzi e con l’applicazione dello strumento elettronico di controllo – ritenuta adeguata a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, tenuto conto che non emergono dagli atti elementi che inducano a ritenere che il Di EL non rispetti le prescrizioni connesse alla misura cautelare domiciliare. Ritiene, in conclusione, il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale abbia dato sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto al ruolo ricoperto nel sodalizio camorristico ed alle condotte contigue successivamente tenute. Ebbene con tale motivazione il difensore si confronta solo in apparenza, reiterando le doglianze già proposte al giudice del riesame. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01). 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 3 Così deciso il 23/04/2025. Il Presidente AN ER