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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/07/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6259/2022 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa Parte_1
Parisi, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
Avv. Diego Del Regno, quale procuratore di sé stesso;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del
1 processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'Avv. Diego Del Regno otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della sua ex assistita per il pagamento di onorari professionali Parte_1
maturati nell'ambito di un lungo contenzioso giudiziario. Il credito veniva azionato per l'importo di euro 14.061,63, già decurtato di un versamento di euro 1.000,00 ricevuto a luglio
2022. Successivamente, l'opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1370/2022 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore, sostenendo di aver effettuato ulteriori pa- gamenti e contestando in parte la quantificazione della somma ingiunta. Tuttavia, tali versamenti non risultavano né docu- mentati con prova scritta né accettati dal creditore.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiede-
2 va, infine, la concessione della provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo opposto.
In data 17 maggio 2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto per l'importo di euro
13.061,63, e rinviava per le conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 26/09/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In merito, va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa va- lere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essen- do sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a in- dizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il ti- tolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la
3 consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fat- to costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o le- gale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di confe- rimento dell'incarico professionale posto alla base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, l'opposizione proposta da Parte_2
si fonda esclusivamente sulla contestazione dell'importo ingiunto, in particolare sulla detrazione di due pagamenti par- ziali, uno antecedente e uno successivo all'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio. Tuttavia, l'opponente non ha fornito al- cuna prova scritta in ordine a fatti estintivi, modificativi o im- peditivi del credito azionato, né ha indicato elementi concreti idonei a minarne la validità o l'esigibilità. Già in sede di prima udienza, il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecu- tivo per l'importo di euro 13.061,63, somma che lo stesso op- posto ha riconosciuto come già decurtata di quanto pagato si- no alla data di iscrizione del ricorso. La successiva contesta- zione da parte dell'opponente, relativa a un ulteriore pagamen- to mai documentato con prova scritta e non accolto dal credi- tore, non è sufficiente a rimettere in discussione il fondamen- to del credito monitoriamente azionato.
4 In assenza di fondamenti giuridici e fattuali, l'opposizione si rivela manifestamente infondata e meramente dilatoria.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene dichia- rato definitivamente esecutivo per la somma di euro
13.061,63.
Quanto alla richiesta dell'opposto di condanna ex art. 96
c.p.c., non emergono con sufficiente certezza gli estremi della responsabilità aggravata o della mala fede: sebbene l'iniziativa processuale dell'opponente si configuri come priva di fonda- mento, non risulta pienamente integrato l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/14, con ap- plicazione dei parametri medi, tenuto conto della complessità della causa e del valore economico e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
5 b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
3.200,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6259/2022 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa Parte_1
Parisi, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
Avv. Diego Del Regno, quale procuratore di sé stesso;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del
1 processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'Avv. Diego Del Regno otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della sua ex assistita per il pagamento di onorari professionali Parte_1
maturati nell'ambito di un lungo contenzioso giudiziario. Il credito veniva azionato per l'importo di euro 14.061,63, già decurtato di un versamento di euro 1.000,00 ricevuto a luglio
2022. Successivamente, l'opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1370/2022 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore, sostenendo di aver effettuato ulteriori pa- gamenti e contestando in parte la quantificazione della somma ingiunta. Tuttavia, tali versamenti non risultavano né docu- mentati con prova scritta né accettati dal creditore.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiede-
2 va, infine, la concessione della provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo opposto.
In data 17 maggio 2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto per l'importo di euro
13.061,63, e rinviava per le conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 26/09/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In merito, va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa va- lere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essen- do sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a in- dizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il ti- tolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la
3 consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fat- to costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o le- gale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di confe- rimento dell'incarico professionale posto alla base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, l'opposizione proposta da Parte_2
si fonda esclusivamente sulla contestazione dell'importo ingiunto, in particolare sulla detrazione di due pagamenti par- ziali, uno antecedente e uno successivo all'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio. Tuttavia, l'opponente non ha fornito al- cuna prova scritta in ordine a fatti estintivi, modificativi o im- peditivi del credito azionato, né ha indicato elementi concreti idonei a minarne la validità o l'esigibilità. Già in sede di prima udienza, il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecu- tivo per l'importo di euro 13.061,63, somma che lo stesso op- posto ha riconosciuto come già decurtata di quanto pagato si- no alla data di iscrizione del ricorso. La successiva contesta- zione da parte dell'opponente, relativa a un ulteriore pagamen- to mai documentato con prova scritta e non accolto dal credi- tore, non è sufficiente a rimettere in discussione il fondamen- to del credito monitoriamente azionato.
4 In assenza di fondamenti giuridici e fattuali, l'opposizione si rivela manifestamente infondata e meramente dilatoria.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene dichia- rato definitivamente esecutivo per la somma di euro
13.061,63.
Quanto alla richiesta dell'opposto di condanna ex art. 96
c.p.c., non emergono con sufficiente certezza gli estremi della responsabilità aggravata o della mala fede: sebbene l'iniziativa processuale dell'opponente si configuri come priva di fonda- mento, non risulta pienamente integrato l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/14, con ap- plicazione dei parametri medi, tenuto conto della complessità della causa e del valore economico e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
5 b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
3.200,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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