Articolo 52 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 51Articolo 53
Versione
22 agosto 1907
Art. 52.

L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 puo' essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Societa' cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi, che gia' siano o fossero regolarmente costituiti fra Societa' cooperative di produzione e lavoro, puo' essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purche' l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Societa' costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potra' pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Societa' od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneita', stabilita' e solvibilita' per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907